TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-22, n. 201600181

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-22, n. 201600181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600181
Data del deposito : 22 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00835/2014 REG.RIC.

N. 00181/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00835/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2014, proposto da:
Generale Ccestruzzi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G P e M R, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Ancona, corso Garibaldi, 144;

contro

Anas S.p.A. - Compartimento Viabilità delle Marche - Direzione Generale, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Provincia di Macerata, n.c.;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla restituzione del fondo sito nel Comune di San Severino Marche ed identificato al catasto al foglio 160, p.lle n. 8, 53, 54, 55 e 60 e/o al risarcimento di ogni danno derivante dalla mancata conclusione del procedimento espropriativo, promosso ai sensi della legge 25/6/1865 n. 2359 e ss.mm.ii., nel termine previsto nella nota prot. n. 1069/sett. 1 del 15/2/2002 e/o al riconoscimento e alla liquidazione di ogni indennità di occupazione relativa al fondo suddetto per il periodo di legittima occupazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La Società ricorrente assume di essere proprietaria, in virtù di contratto di cessione di azienda del 30.12.1999 stipulato con la Cave e Frantumazioni Inerti Recanati s.r.l., che a sua volta aveva acquistato la proprietà dei terreni dalla Nuova L.i.m. s.p.a., di talune aree distinte al catasto del Comune di San Severino Marche, tra cui quelle individuate al fg. n. 160, part.lle 8, 53, 54, 55 e 60, interessate dai lavori di sistemazione e adeguamento del tratto viario compreso tra il km 60+900 ed il km 60+040 della SS 361 “Septempedana”.

Per la realizzazione dei predetti lavori veniva adottato il decreto di occupazione d’urgenza n. 8544 del 30 novembre 2000, con scadenza 30 settembre 2002;
con decreto prefettizio n. 1069 del 15 febbraio 2002 l’occupazione veniva rinnovata a decorrere dal 30 gennaio 2002 per la durata di 1080 giorni (scadenza 14 gennaio 2005), al fine di consentire l’ultimazione dei lavori e il completamento della procedura espropriativa.

Tuttavia, il suddetto termine è spirato senza che sia stato adottato il decreto di esproprio, con conseguente inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Anche all’esito dell’istruttoria disposta dal Tribunale (ordinanza n. 545/2015), non è stata data diversa notizia in merito alla conclusione della procedura espropriativa, sicchè ad oggi le opere risultano ultimate senza che alcun decreto di esproprio sia stato emesso.

Con il presente ricorso, pertanto, la ricorrente agisce per la restituzione delle aree illegittimamente occupate e/o per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata conclusione del procedimento espropriativo e/o per ottenere la liquidazione dell’indennizzo dovuto in relazione al periodo di legittima occupazione, assumendo l’illegittimità del comportamento tenuto dall’ANAS per violazione, in particolare, dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Carta europea dei diritti dell’uomo, degli artt. 1, 2 e 2 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 42 e 97 Cost., dell’art. 834 c.c., dell’art. 23 della legge n. 1/1978, degli artt. 24 e ss. della legge n. 2359/1865, nonché degli artt. 16 e 20 della legge n. 865/1971.

Ai fini della quantificazione del danno parte ricorrente ha depositato una relazione geologica in cui si descrivono le caratteristiche dell’area oggetto di occupazione e si tiene conto anche del valore del materiale litoide asportato dai fondi di proprietà e del macchiatico;
il danno complessivo quantificato in perizia è di € 253.935,00, oltre interessi e rivalutazione.

Quanto, invece, all’indennità per il periodo di occupazione legittima, essa è stata quantificata in perizia in complessivi € 1.800,00, oltre interessi e rivalutazione.

La ricorrente chiede, altresì, il risarcimento del danno da ritardo nell’azione amministrativa.

Si è costituita in giudizio ANAS s.p.a., chiedendo la reiezione del gravame.

In particolare, la resistente, pur confermando l’assunto secondo cui la procedura espropriativa di che trattasi non è stata conclusa con l’emanazione di un decreto di esproprio, deduce tuttavia che la pretesa risarcitoria formulata dalla ricorrente non può trovare integrale accoglimento dal momento che:

- le aree occupate non sono quelle interessate da cava né sulle particelle in questione è mai stata autorizzata attività estrattiva, peraltro preclusa dalla disciplina vincolistica dell’area;

- all’ANAS non risulta pervenuta alcuna offerta ufficiale dell’indennità di esproprio, né una quantificazione della superficie effettivamente occupata;

- il terreno di che trattasi non ha alcuna potenzialità e destinazione diversa ed ulteriore da quella agricola, sicchè il valore di mercato stimato alla data del 26 febbraio 2015 (data di deposito della memoria di costituzione) è quello di €/mq 0,80, per come determinato dall’Istituto Nazionale dell’Agricoltura per la provincia di Macerata;

- il materiale sbancato è stato misurato dall’ANAS e corrisponde a mc 5.100, attualmente depositati sul vecchio tracciato della strada statale e inutilizzati;

- in conclusione, l’indennizzo equitativo stimato dalla resistente è di € 5.396,00.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Ciò premesso in fatto, in diritto si osserva quanto segue.

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