TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-27, n. 202000327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-27, n. 202000327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000327
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2020

N. 00327/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2019, proposto da
Tud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Manduria, Vico II n.5, corso XX Settembre;

contro

Comune di Volturino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Benedetto in Bari, via G. Fanelli, n.206/43;

per l'annullamento, nei limiti di interesse, previa sospensione dell’efficacia:

- dell'ordinanza emessa del Comune di Volturino n. 10 del 14.3.2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare del rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale di Volturino prot. n. 624 del 9.2.2018 e del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino con specifico riguardo all'art. 29 della NTA e alla relazione tecnica redatta nel luglio 1996 allegata al PRG originario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Volturino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la società odierna ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento dell'ordinanza n. 10 del 14.3.2019 (nei limiti del proprio interesse) emessa, a firma congiunta, dal Sindaco del Comune di Volturino e da due, distinti, responsabili dell’ufficio tecnico, avente ad oggetto l’“ingiunzione di sgombero e demolizione tralicci alla Contrada “Toppo La Guardia”. Divieto di installazione di nuove antenne radio tv e telefonia mobile”;
del piano regolatore generale del Comune di Volturino pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 19.5.2004, n. 61, in particolare dell’art. 29 delle norme tecniche attuative e della relazione tecnica del luglio 1996 ad esso allegata;
dell’attestazione dell’ufficio tecnico del Comune di Volturino del 9.2.2018, prot. n. 624;
di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.

In sintesi è accaduto che nel territorio comunale (località “Toppo la Guardia”) sono stati impiantati negli anni, su fondi di proprietà privata, 14 tralicci in acciaio, di diverse misure e altezza, sui quali sono state installate – come si legge nell’impugnata ordinanza – “centinaia di antenne paraboliche di emittenti radio-televisive private”, in corrispondenza dei quali, inoltre, “sono stati edificati dei gabbiotti di varia misura e forma”;
il tutto, ad avviso dell’Amministrazione, “quasi tutti in totale assenza di regolare permesso di costruire o altro equipollente titolo abilitativo” (così risulterebbe dall’attestazione dell’ufficio tecnico del 9.2.2018).

A ciò va aggiunto che i predetti fondi privati avrebbero una destinazione urbanistica a verde agricolo;
che sui medesimi insisterebbe un vincolo idrogeologico;
che, infine, il PRG del Comune di Volturino, approvato (con delibera/atto n°684 del 10.5.2004) successivamente all’installazione dei tralicci, prevedrebbe la delocalizzazione di questi ultimi in una diversa zona (località “Scordarulo”, distante circa 1,8 km dall’attuale sito), tenuto conto, peraltro, dell’intento dell’Amministrazione di recuperare un compendio (“Villaggio Primavera”) per “finalità turistiche e/o di casa di riposo situato anch'esso in località Toppo La Guardia nelle immediate vicinanze dei tralicci”.

Ed ancora, il Comune ha contestato la circostanza che “alcuni dei tralicci in ferro installati in località Toppo La Guardia necessitano di evidenti ed urgenti interventi di manutenzione”, costituendo “un pericolo per la pubblica e privata incolumità a causa dell’evidente usura delle strutture portanti, evidentemente corrose dalla ruggine e, quindi, fonte di grave pericolo in quanto potrebbero precipitare al suolo”: oltre al rilievo che le aree non sarebbero recintate e, quindi, sarebbero accessibili in modo incontrollato, con conseguente “grave pericolo di folgorazione elettrica”.

Nel preambolo dell’ordinanza impugnata è stata, poi, richiamata la nota del 6.7.1990, indirizzata dall’ASL di Foggia al Sindaco di Volturino, nella quale è stato evidenziato che “in via cautelativa, sarebbe opportuno (…) un allontanamento a distanza di sicurezza delle antenne di cui trattasi poiché allo stato attuale esiste tutta una serie di lavori scientifici che evidenziano un reale impatto ambientale e sicuramente delle alterazioni biologiche nelle persone esposte alle radiazioni elettromagnetiche”.

Sulla scorta dei predetti rilievi, con l’ordinanza in questa sede impugnata, è stata ingiunta cumulativamente alle società proprietarie dei fondi o degli stessi tralicci (tra le quali, appunto, la odierna ricorrente) – ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n.267/2000;
dell’art. 31 del DPR n.380/200;
della L.R. n.5/2002 e del R.R. n.14/2006 – la demolizione, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, di “tutte le opere abusive impiantate in località Toppo La Guardia, compresa la rimozione degli impianti e delle antenne radio televisive e telefoniche ivi allocate abusivamente, con completo ripristino dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti in materia”;
con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe data comunicazione all’Autorità giudiziaria e si sarebbe provveduto alla demolizione d’ufficio con addebito di ogni spesa ai destinatari del provvedimento.

La ricorrente censura la predetta ordinanza con vari motivi di ricorso, da leggersi e qualificarsi unitamente alle premesse in fatto dell’atto introduttivo del gravame (in cui vengono implicitamente formulate doglianze in ordine alla legittimità del provvedimento gravato), con cui lamenta da un lato la violazione delle garanzie partecipative e del necessario contraddittorio contemplato dall’artt.7 L. n.241/1990 (per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento), dall’altro la violazione di legge (della normativa di settore in materia urbanistica ed in particolare del DPR n.380/2001), contestando che la sanzione demolitoria, sotto il profilo urbanistico, sia stata comminata nonostante la presentazione di domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 269/2003, delle opere abusive in esame, su cui l’Ente non si è ancora pronunciato, dolendosi, inoltre, della violazione del principio di legalità in relazione alle conseguenze della prevista delocalizzazione dei manufatti già realizzati contemplata dal PRG.

Inoltre, censura il difetto di istruttoria e l’erroneità in relazione all'effettiva sussistenza della situazione di rischio per la salute: nell’ordinanza impugnata si afferma che la presenza del traliccio della ricorrente e di quelli degli altri operatori destinatari dell'ordine di demolizione, costituirebbe un concreto ed effettivo rischio per l'incolumità, la salute e la salubrità pubblica. Tuttavia, la nota del 6.7.1990 con cui la ASL Foggia/6 prospettava l’opportunità dell’allontanamento dei tralicci dal centro abitato sarebbe generica perché non basata su specifici accertamenti, nonché remota nel tempo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Volturino (16.7.2019), il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nota dell’ASL di Foggia del 6.7.1990;
ha sostenuto, poi, che la ricorrente non avrebbe neanche impugnato il PRG approvato nel 2004, nel quale era “contemplato esplicitamente il trasferimento delle antenne nella nuova area ivi individuata, ovvero in località Scordarulo” (cfr. pag. 7), e per questo vi avrebbe prestato acquiescenza;
che la delocalizzazione degli impianti costituirebbe espressione di un potere discrezionale di pianificazione.

Con ordinanza n. 283 del 25.7.2019 la Sezione ha accolto parzialmente la domanda cautelare (“nelle more sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata limitatamente alla previsione del termine di 90 giorni ed agli effetti ad esso connessi (demolizione senza ulteriore preavviso, denunzia all’autorità giurisdizionale penale)”) ed ha, nel contempo, disposto incombenti istruttori con la seguente motivazione: “Rilevato che

- con precedenti ordinanze nn. 212;
213;
214;
215 del 20.6.2019, rimaste, allo stato, tutte inappellate, la I Sezione si è già pronunciata, in modo omologo, su analoghe vicende;

- il principale profilo problematico connesso alla delocalizzazione delle infrastrutture di trasmissione, ossia la tutela della salute dalle emissioni radiotelevisive, appare non pacifico, in considerazione:

a) dell’insufficiente valutazione espressa dall’ASL di Foggia – peraltro in via meramente cautelativa – nella risalente nota del 9.7.1990;

b) del rapporto tecnico dell’ARPA del 12.6.2013, elaborato in esito ad un monitoraggio congiunto e programmato con gli operatori del settore, dal quale è emersa la conformità del livello di campo elettromagnetico, riferita al punto massimo di valore di campo elettrico, al limite di legge;

- si ravvisa la necessità di disporre ai sensi dell’art. 66 del c.p.a. una verificazione, a tal fine incaricandosi

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