TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2009-07-20, n. 200907231
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N. 07231/2009 REG.SEN.
N. 10139/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10139 del 1996, proposto da:
P E, rappresentata e difesa dall'avv. L F, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio, 21;
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la Provincia di Roma ora AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA del Comune di Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C R e R V, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura dell’ATER;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi su diffida notificata e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico proprio del rapporto di lavoro subordinato con tutte le competenze accessorie e trattamento di fine rapporto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IACP e ATER e le relative memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott. M D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 18.06.1996 e depositato il 17.07.1996 parte ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze dell’IACP dal 2.03.1987 al 20.07.1991 in virtù di contratti inizialmente qualificati come incarichi autonomi di collaborazione e rinnovati con apposite delibere, svolgendo mansioni impiegatizie ed utilizzando sempre mezzi ed attrezzature forniti dall’Ente dal quale erano impartite le direttive in ordine alle modalità di esecuzione del lavoro, con obbligo di firma dei fogli di presenza. Espone, altresì, di aver percepito una retribuzione oraria predeterminata dai contratti d’incarico, senza godere, però, di tutti gli istituti giuridici ed economici propri del rapporto di pubblico impiego, quali, ad esempio: la retribuzione mensile corrispondente alle mansioni svolte;le ferie e festività soppresse;la tredicesima e quattordicesima mensilità;il compenso per lavoro straordinario e per mancato riposo;gli scatti d’anzianità;il trattamento di fine rapporto.
Parte ricorrente espone, inoltre, che nel 1991 l’Ispettorato Provinciale del Lavoro aveva rilevato la natura di rapporto di lavoro subordinato di tali incarichi di collaborazione e che, conseguentemente, l’IACP aveva cautelativamente provveduto al pagamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi e che, d’altra parte, il predetto Ispettorato aveva emesso due ordinanze ingiuntive ai fini dell’integrale e definitivo pagamento dei contributi. Avverso tali ordinanze l’IACP aveva proposto opposizione, ma il Pretore di Roma con sentenza del 1995 l’ha respinta, ritenendo che l’attività lavorativa in discorso avesse natura di lavoro subordinato. Non avendo, tuttavia, l’IACP provveduto a regolarizzare, sotto il profilo retributivo e normativo il rapporto di lavoro di che trattasi, parte ricorrente ha notificato in data 25.03.1996 formale diffida onde fossero adottati i provvedimenti necessari per corrispondergli tutti gli emolumenti retributivi propri del rapporto di lavoro subordinato, compresi il trattamento di fine rapporto e tutte le competenze accessorie. Formatosi su tale diffida il silenzio-rifiuto, parte ricorrente l’ha in questa sede impugnato per i motivi appresso sintetizzati.
“Violazione e/o falsa applicazione di legge;violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’intera normativa posta a tutela del lavoro subordinato;eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e difetto di motivazione”.
Ad avviso di parte ricorrente: il comportamento omissivo dell’amministrazione viola la normativa disciplinante il rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico;anche se l’IACP ha qualificato il rapporto come di collaborazione professionale, in realtà ha fatto svolgere le relative prestazioni secondo modalità proprie del rapporto di pubblico impiego, inserendo il prestatore nella propria organizzazione e per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente;le prestazioni lavorative sono state svolte secondo le direttive impartite dall’Ente e con utilizzo delle attrezzature e degli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione;il rapporto si è svolto con continuità, senza interruzioni alle scadenze dei singoli contratti di conferimento degli incarichi che sono stati di volta in volta rinnovati;la relativa retribuzione è stata predeterminata dall’Ente;il prestatore ha di fatto occupato un posto vacante in pianta organica per il quale l’amministrazione ha indetto concorso;i relativi contratti di collaborazione sono nulli ai sensi degli artt. 1414 e segg. del cod. civ.;in violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., l’amministrazione ha discriminato parte ricorrente rispetto agli altri dipendenti, corrispondendo un trattamento economico e giuridico diverso ed inferiore;peraltro, illogicamente e contraddittoriamente ha, da una parte, versato i contributi previdenziali ed assistenziali e, dall’altra, ha continuato a privare il lavoratore del legittimo trattamento economico e giuridico;pur in presenza di una sentenza dell’A.G.O. che, ravvisando la sussistenza della subordinazione, ha ritenuto legittime le ordinanze ingiuntive dell’Ispettorato del lavoro, l’amministrazione non ha dato esecuzione a quanto disposto dalla sentenza.
D’altra parte, avendo l’Ente disposto l’immissione in servizio dell’esponente ben due anni dopo l’espletamento di un concorso indetto per l’instaurazione di un contratto a tempo determinato per progetti-obiettivo, sussiste il diritto ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno patito per tale immotivato ritardo.
Il ricorso conclude chiedendo: l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso nel periodo sopra indicato;la declaratoria del diritto al trattamento economico e giuridico corrispondente a quello del personale dipendente dell’Ente svolgente le medesime mansioni, nonché al trattamento di fine rapporto;la condanna dell’Ente al pagamento di quanto richiesto nell’atto di diffida, con rivalutazione monetaria ed interessi legali;l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida sopra citata;la condanna dell’Ente al pagamento ( quale risarcimento) delle retribuzioni relative al periodo intercorso tra la conclusione del sopra ricordato concorso e la chiamata in servizio.
Per resistere si è costituito in giudizio l’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Roma la cui difesa, con memoria depositata il 30.06.1997, ha chiesto la reiezione del ricorso. In seguito, con memoria depositata in data 8.05.2009, si è costituita in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del comune di Roma, subentrata al predetto Istituto (per effetto del decreto del Presidente della Regione Lazio 11.11.2003 n. 427 attuativo della L.R. Lazio n. 30 del 2002), la cui difesa ha: eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività;controdedotto nel merito;eccepito la prescrizione dei crediti pretesi. La medesima difesa ha, peraltro, lo stesso giorno depositato documentazione a sostegno delle proprie controdeduzioni.
DIRITTO
Innanzitutto deve essere rilevata la tardività del deposito della documentazione da parte della difesa resistente.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 1034 del 1971, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l’udienza. Nel caso di specie l’udienza di trattazione del ricorso era fissata per il giorno 20.05.2009, mentre la difesa di parte resistente ha effettuato il deposito di documentazione solo in data 8.05.2009. Pertanto, tale documentazione deve essere stralciata dal fascicolo di causa e di essa non può tenersi conto ai fini del decidere.
In secondo luogo il Collegio rileva che il ricorso risulta formalmente proposto per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi su di una diffida diretta ad ottenere la corresponsione di tutti gli emolumenti retributivi ed il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in relazione ad un rapporto lavorativo intrattenuto con l’Ente anteriormente all’assunzione a tempo indeterminato della stessa parte ricorrente. Peraltro il ricorso risulta, nelle conclusioni, diretto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso nel periodo sopra indicato, nonchè alla declaratoria del diritto al trattamento economico e giuridico corrispondente a quello del personale dipendente dell’Ente svolgente le medesime mansioni, oltreché alla corresponsione del relativo trattamento di fine rapporto, con condanna dell’Ente al pagamento di quanto dovuto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali;inoltre, al pagamento delle retribuzioni relative al periodo intercorso tra la conclusione del concorso sopra ricordato e la chiamata in servizio dell’interessata.
Tanto premesso, il Collegio rileva che su altro contenzioso di analogo contenuto, proposto da altri soggetti e nei confronti del medesimo Ente, la Sezione terza del Tar Lazio ha avuto modo di pronunciarsi in senso negativo (cfr.: Sez. III n. 503 del 1992 confermata da Cons. St., Sez. VI, n. 749 del 1998;Sez. III ter n. 7008 del 2002;Sez. III quater n. 2129 del 2009) con argomenti dai quali non ha motivo di discostarsi relativamente alla ritenuta inammissibilità.
Ed invero, l’azione così introdotta è, ad avviso del Collegio, inammissibile sotto vari profili.
In primo luogo deve essere evidenziato che attraverso l’azione così intrapresa parte ricorrente mira a rimettere in discussione provvedimenti autoritativi ormai inoppugnabili per decorrenza del termine decadenziale.
Infatti, in difetto di specifica e tempestiva impugnazione, non possono più essere posti in discussione il provvedimento con cui l’Ente ha inizialmente conferito l’incarico professionale di che trattasi, né quelli con cui di volta in volta, dopo la prima scadenza, ha rinnovato i singoli incarichi di collaborazione;come pure non può più essere rimesso in discussione il provvedimento con cui, finalmente, l’Ente ha provveduto ad assumere a tempo indeterminato, e con decorrenza ex nunc, lo stesso soggetto ricorrente.
In secondo luogo deve evidenziarsi che lo speciale procedimento di formazione del silenzio-rifiuto non è compatibile con le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi (cfr.: Cons. St., VI, 9.5.2005 n. 2196;