TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-12-06, n. 201901213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-12-06, n. 201901213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201901213
Data del deposito : 6 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2019

N. 01213/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01516/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2014, proposto da
Marco Mira D'Ercole, Silvia Mira D'Ercole, Alessandro Mira D'Ercole, Luigi Mira D'Ercole, Maria Letizia Mira D'Ercole e G M, rappresentati e difesi dagli avvocati M F e R M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R M in Torino, via del Carmine, 2;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Comune di Romagnano Sesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V B e M B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V B in Torino, corso G. Ferraris, 120;

per ottenere

il risarcimento dei danni ex art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 104/2010, in via solidale tra loro, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Romagnano Sesia, a seguito della pronunciata illegittimità della delibera della Giunta Regionale del Piemonte n.

3-3557 del 23.07.2001 con la quale era stata approvata la variante di PRGC vigente nel Comune di Romagnano Sesia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a., declaratoria di illegittimità intervenuta con la sentenza n. 887/14 del 8.5.2014, depositata il 15.5.2014 e notificata alla Regione Piemonte in data 30.5.2014 ed al Comune di Romagnano Sesia in data 3.6.2014 passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del Comune di Romagnano Sesia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 novembre 2019 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. Montanaro per la parte ricorrente, l’avv. Scisciot per la Regione Piemonte e l’avv. Briccarello per il Comune di Romagnano Sesia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso portato alla notifica il 29 novembre 2014 e ritualmente depositato, i ricorrenti, premesso di essere comproprietari del fondo di circa 3.860 mq sito nel Comune di Romagnano Sesia e censito in Catasto Terreni al Foglio 10 mappale 58, hanno convenuto dinanzi a questo TAR il Comune di Romagnano Sesia e la Regione Piemonte per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno asseritamente sofferto in conseguenza della reiterazione sul predetto fondo di un vincolo a parcheggio pubblico, disposta con la D.G.R. n.

3-3557 del 23 luglio 2001 di approvazione della Variante Generale al PRGC di Romagnano Sesia, adottata quest’ultima dal consiglio comunale con deliberazione n. 53 del 14 dicembre 1998;
reiterazione dichiarata illegittima da questo TAR - con sentenza della Prima Sezione n. 887/14 del 15 maggio 2014, passata in giudicato, pronunciata ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. - perché disposta in assenza di adeguata motivazione sulla persistenza dell’interesse pubblico e senza l’accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell’indennità di espropriazione.

2. A fondamento della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c.:

- un fatto ingiusto imputabile alle Amministrazioni intimate, rappresentato dai provvedimenti reiterativi del vincolo a parcheggio pubblico dichiarati illegittimi da questo TAR;

- l’elemento soggettivo rappresentato dalla colpa delle Amministrazioni intimate, da ritenersi presunta, secondo consolidati principi giurisprudenziali, alla luce della illegittimità dei provvedimenti adottati, e comunque risultante dal comportamento negligente delle Amministrazioni medesime per non aver accolto le osservazioni degli interessati, per non aver agito in autotutela e per aver travisato i fatti e lo stato dei luoghi;

- un danno risarcibile, quantificato in € 187.770,00 oltre interessi legali dal 2001 alla data della domanda, costituito dalla perdita di valore del fondo correlata al venir meno delle sue potenzialità edificatorie;
danno calcolato a mezzo di perizia di parte prodotta in atti e risultante dalla differenza tra il valore “venale” del fondo edificabile prima della delibera C.C. n. 53 del 14 dicembre 2018 di adozione della Variante Generale al PRGC (€ 197.300,00), e quello “agricolo” risultante dopo l’adozione di tale Variante (€ 11.530,00);

- un nesso di causalità immediato e diretto tra il fatto ingiusto e il danno sofferto.

In via istruttoria, i ricorrenti hanno chiesto disporsi eventuale CTU per la quantificazione del danno, nonché ammettersi prova per testi, indicando come testi il perito di parte ricorrente (per la conferma della perizia a sua firma) e altro soggetto che tra il gennaio 1997 e il giugno 1998 avrebbe concordato con la proprietà l’acquisto dell’area al prezzo di Lire 100 al metro quadro.

3. Per resistere al ricorso, si sono costituiti in giudizio il Comune di Romagnano Sesia e la Regione Piemonte, depositando documentazione e memorie difensive.

4. Le parti hanno prodotto scritti conclusivi e di replica in vista dell’udienza pubblica del 19 novembre 2019, in cui la causa è stata discussa e, quindi, trattenuta dal collegio per la decisione.


5. Il ricorso è infondato.

5.1. Giova premettere che, alla luce di quanto si evince dal certificato storico di destinazione urbanistica prodotto in giudizio dall’amministrazione comunale (doc.16), la destinazione urbanistica del fondo di proprietà dei ricorrenti (mappale 58 del Foglio 10, di estensione complessiva pari a 3.860 mq) è stata interessata, nel corso degli ultimi 40 anni, dalle seguenti alterne vicende:

- in base al Piano di Fabbricazione comunale approvato dalla Regione Piemonte con DPGR n. 2907/1978 del 22 maggio 1978, il terreno aveva destinazione interamente “agricola” (Zona E - Esterna agricola);

- successivamente, con il PRGC approvato con

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