TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202401083

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202401083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401083
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 01083/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00767/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 767 del 2024, proposto da A I, rappresentato e difeso dagli avvocati O A e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio E, 58;

per l''annullamento del verbale n. 69/2024 DEL 12.5.2024 della III sottocommissione elettorale circondariale Amalfi di ricusazione della lista "Terra Operosa A I".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Salerno, della III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024 il dott. F D L e uditi per le parti i difensori Agosto Oreste, Boce Gino, Caprio Maria Elena (avvocatura dello Stato);


1. A I, nella qualità di cittadino elettore e di candidato Sindaco della lista " A I Terra Operosa " per la tornata elettorale dell’8-9 giugno 2024 per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Tramonti, ha impugnato innanzi a questo Tribunale il verbale della III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi n. 69/2024, prot. 9064/P del 12 maggio 2024, con il quale la detta commissione ha ricusato la lista “A I Terra Operosa” in quanto le firme dei presentatori non sono sarebbero state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti, in conformità a quanto previsto dal par. 3.4.2, pag. 78 delle istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, pubblicazione n. 1/2024 del Ministero dell’Interno, mancando la spillatura dei tre fogli allegati al foglio principale, e non essendo riportati nei fogli separati né il contrassegno di lista né la lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Il ricorrente sostiene che, anche in virtù del principio di strumentalità delle forme, è da escludere che la mancata spillatura dei fogli possa comportare l’esclusione della lista, per le seguenti ragioni:

- il Giudice di pace autenticatore, ha attestato che in data 9 maggio 2024 ha autenticato 39 firme dei sottoscrittori, cioè i 15 soggetti indicati nel foglio principale e altri 24 di cui ai fogli aggiuntivi n. 1, 2, e 3, ciò superando il profilo della mancata spillatura dei fogli;

- l’autenticazione dei 39 sottoscrittori è avvenuta nello stesso giorno del 9 maggio 2024;

- anche i 24 sottoscrittori dei fogli 1, 2 e 3 avevano dinanzi il foglio principale con il simbolo della lista e l’elenco dei candidati consiglieri comunali;

- sui fogli 1 e 2 allegati è indicato “ Terra Operosa A I ”;

- il segretario comunale di Tramonti, ha raccolto la lista e gli altri documenti in un’unica soluzione e li ha trasmessi alla sottocommissione.

3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione per resistere al ricorso.

4. Alla pubblica udienza straordinaria del 17 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata, ex art. 129, comma 6, c.p.a.

5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

5.1. In punto di fatto, nel provvedimento impugnato è evidenziato che i fogli non sono materialmente collegati tramite spillatura, rappresentando quanto segue:

« Atteso che il numero di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla succitata fascia demografica del Comune va da un minimo di 30 ad un massimo di 60;

Visto il D.PR. 570/60 e successive modificazioni;

Verificato che la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale di Tramonti recante in alto a sinistra ii contrassegno della lista "Terra Operosa A I”, l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco, e dei 12 candidati alla carica di consigliere comunale, contiene n. 15 firme di sottoscrittori, cumulativamente autenticate dal Giudice di Pace di Amalfi;

Rilevato che sono pervenuti altri tre fogli singoli, "sciolti" e separati tra di loro, recanti la numerazione in alto a destra di 1, 2 e 3, senza l’indicazione del contrassegno della lista “Terra Operosa di A I”, del candidato alla carica di Sindaco e del 12 candidati alla carica di consigliere comunale. In particolare ii primo foglio contiene n. 1S firme di sottoscrittori, delle quali una senza l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, che sono cumulativamente autenticate dal Giudice di Pace di Amalfi. II secondo contiene n. 8 firme di sottoscrittori che reca, sul retro, solo i timbri dell'Ufficio e del Giudice di Pace di Amalfi nonché la sua firma, mentre il terzo contiene altre 2 firme di sottoscrittori con la dichiarazione di autenticazione a firma del Giudice di Pace di Amalfi;

Considerato che con nota integrativa, pervenuta via pec in data odierna al protocollo n. 9063 del Comune di Amalfi, il Segretario generale del Comune di Tramonti nel confermare quanto elencato nella ricevuta presente all'interno del plico sigillato della lista "Terra Operosa" ha precisato che alla dichiarazione di presentazione della lista di cui trattasi erano allegati n. 3 fogli singoli e non spillati contenenti le sottoscrizioni”;

Verificato che non sono stati utilizzati i prescritti moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori, di cui all'Allegato 1 Atto Separato del modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale con lui collegata nei Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti. Tale modello è riportato alla pagina 127 delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, pubblicazione n. 1/2024 del Ministero dell'Interno;

Considerato che tale procedura non ha consentito agli elettori sottoscrittori di conoscere, al momento della sottoscrizione, per quale contrassegno di lista e per quali candidati a Sindaco ed al Consiglio comunale stessero apponendo la propria firma impedendo con ciò una genuinità di collegamento rispetto alla lista di riferimento riportata nel foglio principale (dichiarazione di presentazione) non negli allegati non spillati. Oltretutto l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori è apposta sui fogli che non riportano alcun collegamento con il principale, con la ritenuta impossibilità di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori abbiano avuto piena ed indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati presenti nella lista (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 6306 del 15 settembre 2021);

Rilevato, altresì, che pur ritenendo esclusivamente valide le nn. 15 firme sulla dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e della lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale di Tramonti si giungerebbe al risultato di avere un numero di firme inferiore al limite minimo consentito che e par! a 30;

Atteso che la contestata procedura non è sanabile dopo la scadenza del termine di presentazione delle liste al Segretario generale del Comune di Tramonti;

Ritenuto che questa Sottocommissione Circondariale Elettorale deve ricusare la lista ''terra Operosa" le cui firme non sono state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti, in conformità a quanto previsto dal par. 3.4.2., pagina 78 delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, pubblicazione n. 1/2024 del Ministero dell'Interno;
(…)

DELIBERA

la lista contraddistinta dal seguente contrassegno: ''Terra Operosa A I" per la candidatura alla carica di Sindaco ed alla carica di Consigliere comunale di Tramonti, è ricusata ».

In base al combinato disposto degli artt. 28, comma 4, e 32, comma 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la firma dei sottoscrittori di una lista deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, e ciò al fine di assicurare la piena consapevolezza degli stessi sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati a cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto.

A tale riguardo, è sufficiente richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie (C.d.S., Sez. II, 10/09/2021, n. 6251), secondo cui, in materia elettorale, sussiste la necessità del rigoroso rispetto dei requisiti formali e procedurali imposti dalla legge a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini alla partecipazione alla vita politico-amministrativa del Paese:

<< 7.1 La questione dirimente in questa sede non afferisce al formato dei moduli-A3 o A4-ma all’unicità del documento ed agli elementi che devono sussistere affinché, in caso di utilizzo di più moduli, sussista quel collegamento che consenta di affermarne la predetta unicità sul piano sostanziale.

7.2 L’onere formale imposto per la presentazione delle sottoscrizioni, come rilevato dal giudice di primo grado, non è fine a se stesso, ma assolve alla duplice funzione, da un lato, di assicurare che i sottoscrittori abbiano una piena consapevolezza della lista che contribuiscono a presentare al momento in cui appongono la propria sottoscrizione e, dall’altro lato, di consentire alla Commissione elettorale di verificare (celermente, ma inequivocabilmente, sulla base del mero dato documentale) che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare, nel lasso temporale consentito ad ogni lista per tale operazione in condizioni di assoluta parità, il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista e conoscendo i nomi dei candidati.

7.3 La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha statuito che l’adempimento in questione non rappresenta un dato meramente formale o procedurale, ma sostanziale, di tutela di un diritto fondamentale dei cittadini, quale quello elettorale, espressamente garantito dalla Costituzione, in quanto strettamente funzionale non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente all'inizio della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori e il controllo “estrinseco” delle medesime da parte della Commissione (Cons. Stato, sezione IIII, 5368 del 4.09.2020 e Consiglio di Stato sez. V - 23/09/2005, n. 5011). ....

7.7 Sotto tale profilo, la giurisprudenza di questo Consiglio (con riferimento all’analogo disposto dell’art 28 D.P.R. 570/1960) ha rilevato che non possono supportare la presentazione di una lista i fogli separati o uniti con mera "spillatura", in assenza di collegamenti sostanziali che possano oggettivamente rendere l'idea di un documento sostanzialmente unico (Consiglio di Stato sez. III - 23/05/2016, n. 2170 Consiglio di Stato sez. V - 28/11/2008, n. 5911, Consiglio di Stato sez. V - 07/11/2006, n. 6544) e, merita aggiungersi, tale sin da prima della apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori >>.

Il Consiglio di Stato ha altresì affermato che « non possono supportare la presentazione di una lista i fogli separati o uniti con mera spillatura, in assenza di collegamenti sostanziali che possano oggettivamente rendere l’idea di un documento sostanzialmente unico e, merita aggiungersi, tale sin da prima dell’apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori. (…) alla certificazione di autenticità delle sottoscrizioni non si può riconoscere il valore probatorio che l’appellante pretende di attribuirle sotto il profilo in esame (di prova inequivoca che i sottoscrittori del “foglio mobile’” intendessero dare il loro appoggio alla lista in esame ed ai candidati di questa) restando essa, invece, del tutto neutrale rispetto a tale profilo”. Il citato Giudice ritiene, altresì, impossibile “ammettere una sanatoria postuma- nella quale si traduce, in buona sostanza, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta in giudizio…-anche perché in questo modo verrebbe surrettiziamente eluso il termine perentorio per la presentazione delle liste » (cfr Consiglio di Stato sez. II sentenza 13/9/2021 n. 6273). Peraltro, ad abundantiam , come evidenziato sopra, nel caso in esame mancherebbe la prova della unitaria spillatura del foglio principale con i fogli separati contenenti le ulteriori firme.

Inoltre, è stato evidenziato che « deve essere ricusata, ai sensi dell'articolo 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali - la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall'articolo 28 citato ) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l'elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici ), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli 'allegati', intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati » (Cons. Stato, sez. V, n. 5011 del 23/9/2005).

L’orientamento del Giudice d’appello è pienamente condiviso da questo Tribunale che ha recentemente affermato (Sez. I, 28/04/2022, n. 1117) che i timbri di congiunzione non solo sono assolutamente necessari al fine di garantire la consapevolezza dei presentatori rispetto agli elementi essenziali della lista (contrassegno e candidati), ma devono essere anche apposti in data certa anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni (<< In mancanza di elementi che consentano di individuare la data certa, anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni, di apposizione della spillatura e, soprattutto, dei timbri di congiunzione ..., si deve pertanto ritenere che i moduli su cui sono state apposte le sottoscrizioni dei sostenitori della lista risultano privi dell’indicazione del contrassegno, della denominazione e dell’elenco dei candidati della medesima lista, stante l’assenza di una congiunzione stabile con il foglio recante tali elementi in quanto non risultano elementi che assicurino in maniera certa, oggettiva e rigorosa la sostanziale e originaria unitarietà dei fogli e delle dichiarazioni in essi contenute nella loro interezza e, con essa, l’inequivoca consapevolezza circa l’appoggio dato dai sottoscrittori alla relativa lista >>
(cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 maggio 2019, n. 2940).

Inoltre, occorre ribadire quanto affermato da questo Tribunale nel precedente appena citato, secondo cui << l'attestazione apposta dal pubblico ufficiale in calce alle sottoscrizioni riguarda l’autenticità delle sottoscrizioni stesse ma non il fatto che il documento fosse ab origine unico e che i sottoscrittori fossero quindi consapevoli del sostegno offerto alle candidature. È inoltre irrilevante il fatto che l'autenticazione faccia prova fino a querela di falso, in quanto nel caso di specie si fa questione non della genuinità delle sottoscrizioni ma della sicura riferibilità di queste alla lista in questione >>
(cfr. n. 1117/2022 cit.).

Nel caso in esame solo nella “ dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale ” (cd. atto principale e/o foglio principale), contenente le firme autenticate di quindici sottoscrittori, sono riportati il contrassegno della lista e la lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale. Invece, i tre atti separati (contenenti le ulteriori sottoscrizioni) non riportano né il contrassegno della lista né, soprattutto, la lista contenente i nominativi dei dodici candidati alla carica di consigliere comunale. Inoltre, i tre atti separati non risultano essere stati materialmente allegati all’atto principale, mediante spillatura, timbri di congiunzione e/o altre metodologie idonee a ricollegare inequivocabilmente gli atti separati all’atto principale di “ dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale ”.

In particolare, il primo atto separato (n. 1) riporta quattordici firme di sottoscrittori apposte sotto un’informativa relativa al trattamento dati personali dal seguente tenore “ Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè Terra Operosa A I, con sede in Tramonti. Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell’esercizio dell’elettorato passivo. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77) ”, senza alcun riferimento alla lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale e al contrassegno di lista.

Sul punto è il caso di precisare che l'indicazione del nome del promotore della sottoscrizione è contenuta nell'ambito dell'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali per l'attività di propaganda elettorale e raccolta firme, e dunque assolve a finalità del tutto diverse rispetto a quelle proprie dell'art. 28 d.p.r. 570/1960.

Il secondo foglio separato (numero 2) allo stesso modo non riporta né il contrassegno della lista, né la lista indicante i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale. Esso riporta otto firme di sottoscrittori apposte sotto l’informativa sui dati personali, ma non corredate da attestazione di autenticazione delle firme, essendo su tale foglio separato (secondo foglio separato) riportato solo timbro e firma del giudice di pace.

Il terzo foglio separato (numero 3), che riporta 2 firme con attestazione di autenticazione delle stesse da parte del Giudice di Pace, allo stesso modo non riporta né il contrassegno della lista, né la lista indicante i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale.

I tre fogli separati (oltre a non contenere né il contrassegno della lista, né la lista indicante i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale) non sono nessun modo uniti né tra di loro, né all’atto principale.

Nel caso in esame, dunque, i tre fogli separati contenenti le firma dei sottoscrittori, oltre a non essere in nessun modo uniti all’atto principale, non contengono, anche singolarmente considerati, elementi idonei a rappresentare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati.

Non risulta rilevante, peraltro, che sul primo e sul secondo foglio separato, nell’informativa sui dati personali che precede le sottoscrizioni, sia indicato come titolare del trattamento dei dati personali il promotore della sottoscrizione “ Terra Operosa A I ”, in quanto, oltre alla circostanza che l’informativa assolve a finalità completamente diverse rispetto a quelle proprie dell'art. 28 d.p.r. 570/1960, non è presente su tali fogli separati (come anche nel terzo foglio separato) la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e l'indicazione dei candidati alla carica di consigliere comunale e del contrassegno di lista, non sussistendo conseguentemente nessuna certezza che i sottoscrittori abbiano voluto appoggiare la lista nella sua integrale composizione.

Come evidenziato da recente giurisprudenza “ Lo scopo dell'art. 28, d.P.R. n. 570 del 1960 può dirsi raggiunto anche quando, pur essendo le firme dei sottoscrittori delle liste elettorali raccolte su fogli separati, questi, singolarmente considerati, soddisfino tutti i requisiti formali previsti dalla norma oppure se tali fogli siano collegati stabilmente fra loro e con quello recante gli elementi prescritti dalla legge, con segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo, il che si verifica solo allorché le sottoscrizioni siano rese su fogli privi di contrassegno ma pur sempre collegati ai fogli recanti il contrassegno mediante spillatura e purché il collegamento sia assicurato mediante un timbro o una firma ” (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 22/04/2023, n. 351).

Nel caso in esame, invece, non vi è nessun collegamento tra i fogli, non essendo stata effettuata alcuna congiunzione tra gli stessi.

Il Consiglio di Stato in proposito ha precisato che “ i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste elettorali, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati, senza che ciò possa ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente ” (Consiglio di Stato sez. II, 13/09/2022, n.7937).

Ed invero, sul punto è stato ulteriormente precisato che “ se, quindi, il metodo maggiormente rispondente alle finalità previste dalla legge è l'unicità di un foglio, se del caso piegato in due, altri metodi possono risultare conformi alle finalità perseguite dalla legge, solo ove risultino oggettive e rigorose caratteristiche sulla sostanziale unitarietà delle dichiarazioni, nella loro interezza;
mentre la mancanza di unione fisica tra i fogli, contenenti le firme dei sottoscrittori, e i moduli che recano il nominativo dei promotori ed il simbolo della lista, rende tali sottoscrizioni del tutto astratte dall'indicazione della lista, configurandole come firme neutre, cioè riferibili, da soli o insieme, ad ogni contesto od a qualunque lista elettorale
” (Consiglio di Stato sez. II, 13/09/2021, n.6277).

Nel caso in esame, dalla disamina degli atti depositati, non emergono elementi univoci in ordine alla consapevolezza in capo ai sottoscrittori della finalità della sottoscrizione a sostegno di quella specifica lista e dei relativi candidati alla carica di consigliere comunale.

In particolare, nella fattispecie in esame, l'assenza - sui tre fogli separati contenenti le sottoscrizioni - del contrassegno di lista e dei nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale, nonché l'assenza di una qualsiasi forma di congiunzione tra i tre fogli separati e tra gli stessi e l’atto principale, impedisce di verificare inequivocabilmente che nel momento della firma, i sottoscrittori fossero a conoscenza della lista alla cui presentazione erano chiamati a concorrere e dei nominativi dei candidati in essa contenuti. Né si riscontrano nel caso in esame altri elementi idonei a dimostrare che, al momento della presentazione della lista, i sottoscrittori fossero pienamente e inequivocabilmente consapevoli della lista di candidati a cui supporto le sottoscrizioni sono apposte. Tale circostanza non può in nessun modo essere dedotta a mezzo di atti successivi rispetto al deposito della lista al Segretario comunale, dovendo la stessa essere sussistente al momento della presentazione della lista.

La giurisprudenza ha chiarito che nel procedimento elettorale non può essere consentita una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla commissione elettorale, né può essere ammessa la dimostrazione in giudizio che i sottoscrittori abbiano appoggiato consapevolmente la lista esclusa, atteso che tale dimostrazione " deve essere fornita alla Commissione Elettorale al momento della presentazione della lista e non posteriormente " (Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2940;
T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 22/04/2023, n.351).

Stante il mancato raggiungimento dello scopo dell'art. 28 d.p.r. 570/1960, i vizi rilevati dalla sottocommissione nella fattispecie in esame non possono considerarsi mere irregolarità. L'onere formale richiesto, infatti, assolve a ineludibili esigenze di carattere sostanziale e il suo mancato adempimento non è suscettibile di regolarizzazione, in quanto "risponde ad una precisa forma di protezione che non ammette equipollenti" (T.A.R. Trieste, Sez. I, 6 settembre 2021, n. 249).

Inoltre va rilevato che, in base al principio di auto-responsabilità, è preciso onere dei candidati provvedere alla corretta predisposizione delle dichiarazioni di lista (Cons. Stato, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 6273).

Peraltro, anche alla luce di quanto precisato dalla Sottocomissione nel provvedimento impugnato e di quanto dedotto dall’Amministrazione resistente nella memoria difensiva, non può non rilevarsi che il Ministero dell’Interno ha pubblicato un manuale di “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”, (pubblicazione n. 1/2024 del Ministero dell’Interno, allegato 5.2 della produzione dell’Amministrazione resistente), che contiene non solo istruzioni dettagliate per la presentazione delle candidature, ma anche appositi modelli da utilizzare, e in particolare modelli sia per l’ “atto principale”, che per l’ “atto separato. In particolare, come rilevato dalla sottocommissione, l’ “atto separato” contenente il “modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale con lui collegata”, riportato alla pagina 127 delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, pubblicazione n. 1/2024 del Ministero dell'Interno, riporta, tra l’altro, il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale. Ciò, in conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, al fine di assicurare ai sottoscrittori la percezione immediata e diretta del simbolo di lista e dei candidati a sostegno dei quali viene apposta la sottoscrizione. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata presentazione della candidatura, come rilevato dall’Amministrazione resistente, non risulta provata tale “percezione immediata e diretta”. Né tale percezione può ritenersi surrogata da una successiva attestazione del Giudice di Pace che ha autenticato le sottoscrizioni. Ed invero, la certificazione di autenticità delle sottoscrizioni non può che attestare che le firme apposte dinanzi al Pubblico Ufficiale autenticante sono autentiche. Viceversa, la prova inequivoca che i sottoscrittori dei fogli separati intendessero dare il loro appoggio alla lista “Terra Operosa A I” ed ai suoi candidati avrebbe potuto essere fornita solo se le sottoscrizioni fossero state apposte su un documento da cui risultasse inequivocabilmente un collegamento alla lista e ai suoi specifici candidati, insussistente nel caso in esame.

5.2. Nella fattispecie non può trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, in quanto " le norme di legge che disciplinano il procedimento di presentazione e l'esame delle candidature (in particolare, l'art. 29, comma 1, lett. a), e l'art. 31, comma 2, l.r. 19/2013) non attribuiscono all'ufficio elettorale e alla segreteria comunale alcuna funzione di carattere istruttorio ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990 " (Cons. Stato, Sez. II, 10 settembre 2021, n. 6251). Né un simile dovere può rinvenirsi in capo alla commissione elettorale, essendo essa del tutto priva di funzioni istruttorie e risultando strettamente vincolata al rispetto delle tempistiche previste dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2940). Dunque, neppure le carenze sopra evidenziate avrebbero potuto essere superate con accertamenti istruttori da parte della Sottocommissione elettorale, non essendo applicabile il principio del soccorso istruttorio nel procedimento elettorale, atteso che « la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume (…), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme (…) non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale » (C.d.S., Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2940;
cfr., altresì, TAR Lazio, Roma, Sez. II/bis, 10/09/2021, n. 9715).

È per queste ragioni che deve affermarsi che il requisito formale non può ammettere equipollenti o sanatorie postume, né integrazioni processuali che lederebbero quantomeno l’essenziale necessità di una rapida verifica da parte degli organi preposti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali (C.d.S. n. 6251/2021 cit.).

6. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

7. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi