TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-14, n. 202304476

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-14, n. 202304476
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304476
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2023

N. 04476/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00500/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ufficio del Commissario Delegato per la Gestione della Situazione Emergenziale Sanitaria nel territorio della Regione Calabria, in persona del Commissario ad acta , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

- del diritto del ricorrente al pagamento delle competenze maturate e per il risarcimento del danno in relazione al rapporto consulenziale ed attività professionale prestata quale RUP dell'ASP di Vibo Valentia per la costruzione del nuovo Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e dell’Ufficio del Commissario Delegato per la Gestione della Situazione Emergenziale Sanitaria nel territorio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa va opportunamente premesso che il 6 dicembre 2007 venne stipulato un protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di programma per la realizzazione degli Ospedali di Catanzaro, della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide e di Vibo Valentia, a valere sui fondi ex art. 20 della legge n. 67/1988.

L’11 dicembre 2007 fu emesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale fu dichiarato lo stato di emergenza socioeconomica-sanitaria nella Regione Calabria fino al 31 dicembre 2009, successivamente prorogato.

Il 13 dicembre 2007 veniva, quindi, sottoscritto l’Accordo di programma per la realizzazione degli Ospedali di Catanzaro, della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide e di Vibo Valentia.

Infine, con ordinanza n. 3635 del 21 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri nominava il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti per il superamento della situazione di emergenza socioeconomico-sanitaria determinatasi in Calabria;
e con ordinanza n. 15 del 6 maggio 2008 il Commissario delegato ha nominato il prefetto dott.ssa S R quale “ soggetto attuatore ” per la realizzazione del progetto relativo all’adeguamento e completamento del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia.

1.2. Delineato il quadro di riferimento, va aggiunto che in data 5 agosto 2010 veniva sottoscritta una convenzione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e il ricorrente Ing. F P, per l’affidamento dell’incarico di R.U.P. (responsabile unico del procedimento) per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Vibo Valentia;
con successiva delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia n. 1576 del 7 settembre 2010, veniva recepita e data esecuzione alla predetta convenzione.

Evidenzia il ricorrente che la convenzione prevedeva che l'incarico di R.U.P. comprendesse la responsabilità e la vigilanza delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ed in relazione alla durata stabiliva che “l'attività oggetto di convenzione avrà inizio con decorrenza dalla sua sottoscrizione e scadenza alla data di approvazione del collaudo definitivo dei lavori di realizzazione del N.P.O. di Vibo Valentia (art. 4 convenzione). Sotto il profilo economico, invece, era previsto un compenso annuo di € 60.000,00, oltre IVA, da corrispondersi dietro presentazione di fatture bimestrali.

1.3. Riferisce poi il ricorrente che, in costanza di rapporto contrattuale, è stata adottata l’ordinanza del Commissario Delegato n. 31 del 4 maggio 2011 - che in tesi non sarebbe stata notificata al ricorrente - che ha ridotto le attribuzioni dei R.U.P. nominati con riferimento alla realizzazione dei nuovi ospedali calabresi e, quanto al realizzando presidio ospedaliero di Vibo Valentia, ha limitato alla data del 30 maggio 2011 le funzioni già conferitegli , e comunque fino al completamento della fase della realizzazione degli atti preliminari all'adozione del decreto di espropriazione in favore dell'ASP di Vibo Valentia. A tale ordinanza faceva seguito l’ulteriore ordinanza del Commissario Delegato, n. 36 del 31 maggio 2011 che prorogava le predette funzioni in capo all'Ing. P fino al 30 giugno 2011.

1.4. Deduce il ricorrente che, in esito alla adozione degli atti richiamati, in assenza di notifica dell’ordinanza del Commissario Delegato n. 31 del 4 maggio 2011, e in assenza di qualsiasi intervento da parte dell’ASP, ha continuato a svolgere regolarmente le proprie funzioni prestando la propria attività professionale sia presso gli uffici della ASP di Vibo Valentia, sia con contatti e rapporti (anche istituzionali) con terzi e privati;
soltanto in data 10 ottobre 2011 (a distanza di alcuni mesi dall’ordinanza del Commissario Delegato), con delibera n. 1383/cs, l’ASP prendeva atto della decadenza della convenzione e dichiarava cessato e decaduto retroattivamente ogni rapporto con il ricorrente a partire dalla data della prima delibera del Commissario Delegato, ritenendo così concluso ogni rapporto con il ricorrente alla data del 31 maggio 2011.

Lamenta, dunque, che nonostante l’attività lavorativa da egli prestata e fatta propria dall’A.S.P. di Vibo Valentia, detto ente non riconosceva alcunché a titolo di pagamento in relazione alle attività svolte dal ricorrente successivamente al 31 maggio 2011 e fino alla delibera di decadenza dall’incarico del 10 ottobre 2011, benché comprovate documentalmente.

1.5. Espone il ricorrente di avere adito il Giudice Ordinario per la tutela dei propri diritti, e specificamente in relazione al riconoscimento:

1) dei diritti patrimoniali spettanti, per legge o per contratto, in favore del professionista incaricato in relazione ai periodi per i quali lo stesso ha svolto la propria attività professionale (periodo dal 31 maggio 2011 e fino alla comunicazione della delibera retroattiva di decadenza della convenzione) come da fatture regolarmente emesse e rimaste inevase;
richiesta fondata sull’attività effettivamente prestata e fatta propria dall’ente;

2) di tutti i diritti patrimoniali spettanti al professionista successivamente a tale data, ed a causa della anticipata cessazione del rapporto, e cioè dei diritti economici spettanti in virtù della convenzione stipulata e relativa al diritto di recesso esercitato dall’ASP, e quindi in relazione alle prerogative economiche concesse e riconosciute dalla convenzione in favore del professionista in esito all’esercizio del diritto di recesso da parte del committente.

Si costituiva nel giudizio civile l’A.S.P. di Vibo Valentia, la quale contestava le avverse pretese ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con sentenza n. 443/2021, il Tribunale Civile di Vibo Valentia, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da F P nei confronti della A.S.P. di Vibo Valentia, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della domanda formulata da parte attrice per essere la stessa devoluta alla cognizione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Nella motivazione il Tribunale ha affermato che “Va, inoltre, sottolineato che gli atti oggetto del presente giudizio, a partire dalla convenzione del 5.8.2010, compresa la delibera “di presa d’atto” del 10.11.2011, risultano essere stati firmati, il primo, dal Commissario Straordinario ed il secondo dalla Commissione Straordinaria.

Da ciò deriva che i suddetti atti non possono che partecipare della stessa natura delle ordinanze e dei provvedimenti commissariali, con le conseguenze che ne discendono in punto di giurisdizione.

Ne deriva, infatti, che le relative controversie esulano dalla giurisdizione del giudice ordinario per essere attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo in forza dell’art. 133, co. 1 lett. p), a norma del quale “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati – come nel caso di specie - in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.

2.1. Con ricorso notificato il 30 dicembre 2021 e depositato il 20 gennaio 2022 il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi a questo T.A.R. chiedendo quanto segue:

1) accertare e dichiarare i fatti esposti in premessa;

2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. P a percepire il corrispettivo pattuito nella convenzione per tutto il periodo lavorativo compreso fino al 15/12/2011 in considerazione della attività professionale prestata, a titolo di pagamento contrattuale e/o a titolo di indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa, per i motivi esposti in premessa, e conseguentemente condannare l'ASP di Vibo Valentia - o altro soggetto ritenuto responsabile del pagamento - a corrispondere, in favore dell'Ing. F P, la somma di € 38.418,32 (per come portata dalle fatture n. 6/2011, 7/2011 e 8/2011), con aggravio degli interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;

3) accertare e dichiarare il diritto dell’Ing. P a percepire, in esecuzione della convenzione ed in esito alla cessazione del rapporto, il riconoscimento economico previsto e spettante ai sensi del contratto vigente, a titolo di risarcimento e/o indennizzo e/o a qualsiasi altro titolo, e conseguentemente accertare e dichiarare l’obbligo della resistente ASP - o altro soggetto ritenuto responsabile del pagamento - a corrispondere quanto dovuto in virtù del contratto concluso tra le parti, e, per l'effetto, condannare l’A.S.P. di Vibo Valentia - o altro soggetto ritenuto responsabile del pagamento - a corrispondere in favore dell’Ing. F P, a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo e/o giusto ristoro ai sensi della convenzione in essere, alla complessiva somma di € 200.000,00, o in quella diversa maggiore e/o minore misura che dovesse risultare in sede istruttoria e/o in quella diversa maggiore e/o minore misura che verrà ritenuta equa e giusta. Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.

4) In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario.

2.1. All’esito della pubblica udienza del 3 giugno 2022, fissata per la trattazione del ricorso, la Sezione – preso atto che nessuna delle amministrazioni si era costituita in giudizio – ha adottato l’ordinanza collegiale n.7879 del 14 giugno 2022 con la quale “Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e il Commissario delegato chiariscano la natura e durata del rapporto di consulenza instaurato con l’odierno ricorrente e quindi in ordine alle condizioni, modalità e durata dell’incarico conferito” ha assegnato a entrambe le parti 30 giorni per provvedere all’incombente istruttorio.

2.3. In data 18 ottobre 2022 si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, l’Ufficio del Commissario Delegato per la gestione della situazione emergenziale sanitaria nel territorio della Regione Calabria;
in data 18 ottobre l’Ufficio del Commissario ha depositato una memoria difensiva con la quale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva instando comunque per il rigetto del ricorso.

2.4. L’ASP di Vibo Valentia, invece, non si è costituita in giudizio.

2.5. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 15483 del 22 novembre 2011 la Sezione – preso atto che il Commissario delegato, costituitosi in giudizio, ha depositato memoria e documenti con i quali ha chiarito la posizione dell’amministrazione – ha rinnovato l’ordine istruttorio nei confronti della sola ASP di Vibo Valentia rinviando per il prosieguo all’ udienza del 16 dicembre 2022.

2.6. In data 13 dicembre 2022 si è costituita in giudizio l’ASP di Vibo Valentia la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

2.7. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2022, preso atto della errata collocazione della causa sul ruolo degli affari camerali, il Presidente del Collegio ne ha disposto il rinvio alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023.

2.8. Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023, infine, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’Ufficio del Commissario Delegato per la gestione della situazione emergenziale sanitaria nel territorio della Regione Calabria, fondata sul rilievo che l’Ufficio del Commissario è soltanto l’Ente finanziatore dell’opera e non già l’ente committente dell’incarico di R.U.P. all’Ingegnere P, essendo il rapporto contrattuale intercorso esclusivamente tra lo stesso l’Azienda Sanitaria di Vibo Valentia.

Sul punto il ricorrente – il quale non ha espressamente chiesto la condanna del Commissario Delegato al pagamento delle somme asseritamente spettantegli, né tantomeno ha indicato il titolo giuridico in virtù del quale pervenire eventualmente alla sua condanna - ha precisato di avere originariamente proposto azione giudiziaria dinanzi al G.O. esclusivamente nei confronti della A.S.P. di Vibo Valentia;
ma essendo intervenuta la sentenza n.443/2021 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la stessa devoluta alla cognizione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ne ha necessariamente dedotto che il litisconsorzio dovesse necessariamente essere esteso anche nei confronti del Commissario Delegato.

Nulla ha invece obiettato l’A.S.P. di Vibo Valentia in punto di legittimazione passiva del Commissario Delegato.

3.1. L’eccezione proposta è fondata e va accolta.

Come eccepito dall’Ufficio del Commissario Delegato presso la Regione Calabria, esso ha operato come semplice Ente finanziatore e coordinatore dell’opera da realizzare mediante appalto di lavori, mentre l’Ente committente dell’incarico di R.U.P. all’Ingegnere P è l’Azienda Sanitaria di Vibo Valentia.: dalle memorie e dagli atti prodotti in giudizio dalle parti, emerge dunque come la costituzione del rapporto contrattuale sia intervenuta soltanto ed esclusivamente tra l’Azienda Sanitaria di Vibo Valentia e l’Ing. P, con la conseguenza che gli effetti obbligatori della convenzione non possono riverberarsi su terzi.

Ne consegue, pertanto, l’estraneità del Commissario Delegato alle pretese economiche vantate dall’Ing. P in relazione al rapporto contrattuale in parola e, quindi, la carenza di legittimazione passiva del medesimo in ordine alle specifiche domande patrimoniali spiegate nel ricorso.

4. Può adesso essere esaminato il merito del ricorso.

5. Il ricorrente in sintesi sostiene che “il punto del presente giudizio è relativo al pagamento delle competenze maturate dal professionista in adempimento (come correttamente evidenziato sub 1 dalla stessa Avvocatura dello Stato) di un contratto e mandato conferito dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. Tale contratto, peraltro, era assolutamente indipendente e valido, per come riportato in ricorso, sussistendo un rapporto professionale in essere tra le parti”.

Tale rapporto, in tesi, sarebbe continuato regolarmente anche successivamente alla richiamata ordinanza del Commissario delegato n.31 del 4 maggio 2011 fino a quando, oltre quattro mesi dopo, la stessa Azienda Sanitaria di Vibo Valentia ha adottato la delibera di risoluzione del rapporto ( rectius : presa d’atto della decadenza della convenzione con effetto retroattivo in applicazione della Ordinanza Commissariale) con la delibera n. 1383/cs del 10 ottobre 2011;
sostiene il ricorrente che in detto periodo egli ha continuato a svolgere le proprie attività professionali di R.U.P. e l’Azienda Sanitaria Provinciale ha continuato ad usufruire delle prestazioni del professionista di fiducia nominato.

6. Sintetizzata così la tesi del ricorrente, il punto nodale della questione in esame riguarda, appunto, la verifica della sostenuta “ autonomia ” del conferimento dell’incarico di R.U.P. e della conseguente convenzione stipulata tra la A.S.P. di Vibo Valentia e l’ing. P rispetto al regime emergenziale di cui alle citate Ordinanze PCM n.3635 del 21 dicembre 2007 e n.3661 del 19 marzo 2008 (che hanno previsto la costruzione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia);
e dunque in definitiva, dell’idoneità dell’ordinanza del Commissario Delegato n.31 del 4 maggio 2011 ad incidere risolutivamente sul rapporto contrattuale in essere tra il RUP e l’ASP di Vibo Valentia, a prescindere da una formale e tempestiva dichiarazione di recesso da parte di quest’ultima.

6.1. A tal riguardo va preliminarmente esaminata la disciplina del rapporto contrattuale intercorso tra l’ASP di Vibo Valentia e il ricorrente.

a) Quanto alla convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2010 tra l’Azienda Sanitaria di Vibo Valentia e l’Ing. F P per l’affidamento delle funzioni di RUP del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, nelle premesse si dà espressamente atto che esse “costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto”, ed in esse è chiaramente esplicitato che il contesto nel quale si incardinava il rapporto professionale era costituito dalle o.P.C.M. n. 3635 del 21 dicembre 2007 e n. 3661 del 19 marzo 2008 (che avevano dichiarato la situazione emergenziale in Calabria) e che il nominativo del R.U.P. era stato individuato su indicazione del soggetto attuatore , il prefetto S R.

In particolare all’art.5 (Facoltà di recesso) era stabilito che “Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla convenzione prima della scadenza della stessa dandone comunicazione con raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima che il recesso sia operante”, con ciò facoltizzandosi le parti a recedere liberamente (c.d. recesso ad nutum) senza alcuna necessità della ricorrenza di una giusta causa.

Al comma 3 del medesimo articolo era poi previsto, accanto alla facoltà di libero recesso, un ulteriore causa di cessazione del rapporto essendo stabilito che “In ogni caso l’Azienda Sanitaria Provinciale potrà interrompere il rapporto contrattuale anche prima della scadenza qualora venisse meno il rapporto fiduciario, tenuto conto della estrema delicatezza dell’incarico, senza che il professionista possa avanzare al riguardo alcuna pretesa o vantare diritto a risarcimenti”.

Infine all’art.10 (Efficacia) era stabilito che “La validità e l’efficacia della presente convenzione è subordinata all’approvazione della stessa da parte del Soggetto attuatore nonché all’emanazione di apposito atto deliberativo di recepimento da parte dell’azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia”.

b) Con la Delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia n. 1576 del 7 settembre 2010, veniva recepita e data esecuzione alla suddetta convenzione.

Anche nelle premesse di tale delibera si dà atto che:

- la costruzione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia è stata prevista in margine alla situazione emergenziale di cui all’Ordinanza PCM n.3635 del 21 dicembre 2007 e della successiva Ordinanza n. 3661 del 19 marzo 2008;

- che si è reso necessario procedere alla sostituzione del RUP precedentemente nominato dall’ASP e che a tal fine proprio “su indicazione del soggetto attuatore” (ossia il prefetto nominato dal Commissario Delegato) è stato individuato l’ing. F P.

6.2. Da quanto precede si deve inferire che il rapporto contrattuale, pur esclusivamente vincolante tra le parti che lo hanno sottoscritto, si inserisce - rimanendone condizionato quanto all’efficacia e agli effetti-, nel più generale quadro dei provvedimenti legati alla situazione emergenziale di cui all’Ordinanza PCM n. 3635 del 21 dicembre 2007 e della successiva Ordinanza n. 3661 del 19 marzo 2008, e ciò per espressa previsione convenzionale accettata da entrambe tra le parti: infatti:

- l’incarico di RUP conferito all’ing. P era relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, opera ricompresa tra quelle ritenute necessarie ed indispensabili per la risoluzione della situazione emergenziale sanitaria della Regione Calabria;

- l’individuazione del professionista che doveva assumere le funzioni di RUP è stata effettuata dal “ soggetto attuatore ”, al quale evidentemente competeva la scelta fiduciaria, e non dalla A.S.P. di Vibo Valentia;

- la validità e l’efficacia stessa del contratto è stata espressamente subordinata “ all’approvazione ” del “ soggetto attuatore ” (art.10 della convenzione);

- oltre all’ipotesi di recesso ad nutum, il contratto contemplava anche una più generale clausola di interruzione del rapporto contrattuale “ qualora venisse meno il rapporto fiduciario, tenuto conto della estrema delicatezza dell’incarico”.

È pertanto evidente, dall’esame degli atti, la stretta interdipendenza del rapporto contrattuale con le vicende legate all’emergenza sanitaria in atto e alle determinazioni del Commissario Delegato.

6.3. Orbene è evidente che la delibera dell’ASP n. 1383 del 10 ottobre 2011 di revoca dall’incarico di RUP al ricorrente trova la sua fonte nell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 31 del 4 maggio 2011, riportata per ampi stralci nel testo della motivazione della delibera, in tale prospettiva ponendosi quale atto meramente ricognitivo degli effetti della suddetta ordinanza, che ha consistenza di atto di natura speciale, emergenziale e, ai sensi dell’art. 5 della legge n.. 225/1992, sovraordinato rispetto al provvedimento amministrativo di nomina del RUP;
con la conseguenza che dall'effetto revocatorio sull'atto di nomina prodotto dall'ordinanza n. 31/2011, è derivato l'effetto caducatorio immediato sul rapporto negoziale sottostante.

Infatti con detta ordinanza n.31 del 4 maggio 2011 il Commissario Delegato per la gestione della predetta emergenza:

- ritenuta la necessità di nominare un unico RUP per tutti i realizzandi ospedali in Calabria (della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide di Vibo Valentia e di Catanzaro) ha disposto che “è nominato Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, l’Ing. G L, direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, con l’attribuzione dei poteri di cui all’art. 10 del D.lgs. 163/2006, ai fini della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto”;

- ha disposto che “permangono in capo all’Ingegnere F P le funzioni di responsabile del procedimento di acquisizione delle aree, ai fini della completa realizzazione di tutti gli atti preliminari all’adozione del decreto di espropriazione, in favore dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, delle aree dell’Ospedale di Vibo Valentia, come individuate dal progetto approvato con ordinanza n. 10 del 25 marzo 2010;
tale attività dovrà essere ultimata entro il 31 maggio 2011, ferme le funzioni di Autorità Espropriante in capo al Commissario Delegato e sarà espletata con il supporto dell’Ufficio tecnico dell’Azienda sanitaria sopracitata, che regolerà i rapporti col predetto tecnico”.

Va aggiunto che con ordinanza n. 36 del 31 maggio 2011 il Commissario delegato, disponeva di prorogare l’incarico (residuale) di responsabile del procedimento di acquisizione delle aree (e non già di R.U.P. per la realizzazione dell’ospedale) all’Ingegnere F P, ma detta ordinanza non ha ottenuto la registrazione da parte della Corte dei conti (la quale ha espresso rilievi sulla proroga dell’incarico all’Ingegnere P) e dunque non ha mai acquistato efficacia.

6.4. In definitiva, l’Ordinanza del Commissario n. 31 del 4 maggio 2011 ha inciso sul rapporto contrattuale in essere tra l’ing. P e l’ASP di Vibo Valentia avendo, da un lato, disposto l’accentramento in capo ad un unico professionista delle funzioni di RUP per la realizzazione di tutti gli ospedali della Calabria, con conseguente nomina dell’ing. G L quale nuovo RUP per la realizzazione (anche) dell’Ospedale di Vibo Valentia, e avendo, dall’altro, conseguentemente disposto il ridimensionamento delle funzioni attribuite all’ing. P al quale sono residuate le funzioni di responsabile del procedimento di acquisizione delle aree destinate all’espropriazione in favore dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia (peraltro fino al 31 maggio e dunque per soli 27 giorni).

6.5. Sotto altro profilo, nemmeno corrisponde al vero che al ricorrente non sia stata notificata l’ordinanza del Commissario Delegato n. 31 del 4. maggio 2011.

Dalla nota prot. 0016225 dell’11 maggio 2011 si evince inequivocabilmente come il RUP Ing. P, per sua esplicita ammissione, abbia ricevuto la notifica dell’ordinanza in parola.

In detta nota l’ing. P nel comunicare all’Ufficio del Commissario Delegato di aver proceduto alla verifica tecnica del progetto preliminare aggiornato, ha dato espressamente atto di aver ricevuto l’ordinanza n. 31 del 4 maggio 2011 via mail in data 10 maggio 2011;
e dà anche atto che con detta ordinanza è stata disposta la definizione della procedura espropriativa entro il 31maggio 2011 (essendo quindi ben consapevole della minima durata dell’incarico residuale che aveva mantenuto).

Inoltre rileva la corrispondenza intercorsa tra il nuovo R.U.P., Ing. L, e l’ing. P (nota 02/31 del 9 giugno 2011 - nota prot. n. 20463 del 14 giugno 2011 - 05/31 del 21 luglio 2011 - nota prot. 25602 del 26 luglio 2011), dalla quale emerge la piena conoscenza dell’atto in parola e dell’intervenuto mutamento del ruolo e delle funzioni del ricorrente e della sua scadenza al 31 maggio 2011, senza che quest’ultimo abbia sollevato osservazioni in merito.

Relativamente alla successiva ordinanza n. 36 del 31 maggio 2011 -con la quale il Commissario Delegato, disponeva di prorogare l’incarico residuale di responsabile della procedura espropriativa) all’Ing. F P per un altro mese e fino al 30 giugno 2011, la predetta ordinanza non ha ottenuto la registrazione da parte della Corte dei conti –che ha espresso rilievi sulla proroga dell’incarico;
pertanto, l’atto in parola non ha mai acquistato efficacia, mentre rimane produttiva di effetti giuridici soltanto l’Ordinanza n. 31 del 4 maggio 2011, con cui, si ribadisce, si disponeva la cessazione delle funzioni (di responsabile della sola procedura espropriativa) dell’Ing. P. alla data del 31 maggio 2011.

Orbene, la piena conoscenza da parte dell’Ing. P degli atti adottati da Commissario Delegato, con i quali si decretava la sua decadenza delle funzioni di RUP alla data del 31 maggio 2011, implica che anche a ritenere, in tesi, autonomamente efficace la convenzione in essere tra ASP e Ing. P, la prestazione delle funzioni di RUP del medesimo era divenuta impossibile da realizzare successivamente a quella data, a seguito della nomina del nuovo RUP nella persona dell’Ing. L, costituendo un assurdo logico prima ancora che giuridico ritenere possibile la coesistenza di due soggetti rispetto ad un ruolo che per legge è affidato ad un “ unico ” referente della Pubblica Amministrazione nell’ambito dei rapporti con tutti i soggetti effettivamente coinvolti nei procedimenti, e che è configurato come il garante assoluto del coordinamento delle varie fasi di cui i procedimenti medesimi si compongono.

6.6. In definitiva, il richiamo all’ordinanza commissariale riprodotto nella menzionata delibera dell’ASP di decadenza dall’incarico, rispetta coerentemente quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 tra l’Azienda Sanitaria di Vibo Valentia e l’Ing. P, laddove l’A.S.P. ha ravvisato “per i predetti motivi la necessità e l’opportunità di procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto incarico stabilendo che il corrispettivo, come previsto all’art. 6 della Convenzione del 5 agosto 2010, sia corrisposto fino alla predetta data del 31 maggio 2011”.

7. Per tutto quanto precede tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della A.S.P. sono infondate.

7.1. Sotto un primo profilo il ricorrente ha chiesto, a titolo di adempimento contrattuale, il pagamento delle competenze maturate dal 31 maggio al 31 dicembre 2011 per l’attività da egli svolta e relativamente alla quale ha emesso le seguenti fatture: 1) fattura n. 06 del giorno 5 agosto 2011 emessa in relazione al periodo dal 5 giugno 2011 al 4 agosto 2011 per l’importo di € 12.000,00 lordi;
2) fattura n. 7 del giorno 5 ottobre 2011 emessa in relazione al periodo dal 5 agosto 2011 al 4 ottobre 2011 per l’importo di di € 12.100,00 lordi;
3) fattura n. 8 del giorno 16 dicembre 2011 emessa in relazione al periodo 5 ottobre 11 al 15 dicembre 2011 per l’importo di € 14.318,32 lordi (quest’ultima fattura è stata asseritamente emessa dal ricorrente in esecuzione di quanto espressamente previsto dalla convenzione, laddove viene espressamente previsto il preavviso di giorni trenta per l'esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale).

E tuttavia, per quanto fin qui rilevato, il rapporto contrattuale deve ritenersi cessato il 31 maggio 2011, e pertanto la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto il pagamento del compenso contrattualmente previsto (di cui alle emesse fatture) per l’attività posta in essere successivamente al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 è infondata e, per l’effetto, deve essere rigettata.

7.2. In subordine il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la liquidazione di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa, sempre in misura corrispondente all'onorario previsto dal contratto, posto che nel lasso di tempo intercorso dalla data dell’ordinanza del Commissario Delegato e la data di notifica del provvedimento di presa d’atto e decadenza della convenzione, l’ASP avrebbe continuato a ricevere e godere delle prestazioni professionali dell’Ing. P “il tutto sempre a causa del colpevole ritardo con il quale la ASP ha adottato l’illegittimo atto di recesso” ;
e invoca giurisprudenza secondo la quale il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, in quanto il depauperato avrebbe solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (Cass. Civ, Sezione III, n. 16793 del 26 giugno 2018).

Anche la domanda subordinata è infondata.

Dagli atti prodotti in giudizio, come già rilevato, emerge la piena conoscenza da parte dell’Ing. P degli atti assunti, medio tempore, dal Commissario Delegato, e per quel che qui interessa, delle ordinanze n. 31 del 4 maggio 2011 e n. 36 del 31 maggio 2011 (quest’ultima rimasta, peraltro, improduttiva di effetti giuridici come precedentemente evidenziato).

Posto che dalla corrispondenza prodotta in atti si evince il riconoscimento, da parte dell’ing. P, dell’ing. L quale nuovo RUP, il comportamento tenuto dal ricorrente viola il principio contrattuale del comportamento secondo buona fede e correttezza, che impone a ciascuna parte di agire con reciproca lealtà di condotta nell’esecuzione della propria prestazione contrattuale.

La buona fede nell’esecuzione del contratto, infatti, si sostanzia in un obbligo di solidarietà che vincola ciascuna delle parti ad agire in modo da preservare gli interessi dell’altra;
ne consegue che ciascuna parte è tenuta al compimento di tutti gli atti giuridici o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.

Nel caso in esame, dunque, la piena conoscenza della nomina di un nuovo R.U.P. implicava l’obbligo del ricorrente di astenersi da ulteriori attività se non quelle connesse al passaggio delle consegne al sostituto.

7.3. Il ricorrente ha inoltre proposto un’ulteriore domanda risarcitoria sostenendo che, laddove il rapporto contrattuale venga ad interrompersi per motivi diversi da quelli indicati all’art.5, comma 3, della convenzione (venir meno del rapporto fiduciario), al professionista deve essere riconosciuto un adeguato ristoro per la anticipata interruzione del rapporto le cui aspettative si proiettavano fino al collaudo finale dell'opera da realizzare (come da incarico conferito con la convenzione).

Deduce che nel caso di specie, non risulta alcuna contestazione della ASP in relazione al proprio operato, avendo egli svolto le proprie funzioni in maniera esemplare e professionale, cosicché non sarebbe mai venuto meno il rapporto fiduciario, presupposto indefettibile per la legittima interruzione del rapporto contrattuale.

Conseguentemente il ricorrente assume che, proprio in funzione della convenzione in atti, gli spetterebbe un giusto ristoro economico, e considerato:

- che la convenzione prevedeva un fisso forfettario annuo nella misura di € 60.000,00, oltre IVA;

- che, allo stato attuale, l'iter per la realizzazione della struttura ospedaliera è sostanzialmente fermo all'espletamento delle procedure di gara per l'appalto concorso sulla base del progetto preliminare approvato;

- che trattandosi di procedura oltremodo complessa (l'importo complessivo dell'opera si aggira intorno ai 150 milioni di euro) sarebbe lecito ipotizzare un periodo complessivo di più anni per pervenire alla fase di collaudo;

ne inferisce che il lucro cessante da egli patito, a causa e per effetto dell'illegittimo recesso dal contratto da parte dell'ASP di Vibo Valentia, ammonterebbe - pur contemperato con l’interesse pubblico ed adeguatamente decurtato - ad almeno € 200.000,00 o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e giusta da questo giudice.

Anche la domanda risarcitoria è infondata.

Infatti, ai sensi del comma 3 dello stesso art.5, è espressamente previsto che “In ogni caso l’Azienda Sanitaria Provinciale potrà interrompere il rapporto contrattuale anche prima della scadenza qualora venisse meno il rapporto fiduciario, tenuto conto dell’estrema delicatezza dell’incarico, senza che il professionista possa avanzare al riguardo alcuna pretesa o vantare diritti a risarcimenti”.

Il ricorrente assume, erroneamente, che il rapporto fiduciario potesse venir meno soltanto a causa di un comportamento a lui addebitabile, cosa che nel caso in esame non si sarebbe verificata.

In realtà la clausola non presuppone alcun addebito per colpa e, per tutto quanto precede, non può esservi alcun dubbio, in considerazione dell’estrema delicatezza dell’incarico e del contesto emergenziale in cui si colloca il rapporto contrattuale, che il rapporto fiduciario tra la ASP e l’ing. P (che va ricordato è stato individuato come RUP dal Soggetto attuatore che ha poi anche approvato la convenzione) è di fatto venuto meno non per un fatto imputabile al ricorrente, bensì a seguito della semplice presa d’atto, da parte di entrambi i soggetti del rapporto contrattuale, del sopravvenuto conferimento dell’incarico fiduciario all’ing. L, sempre ad opera della medesima struttura commissariale (per ragioni di pubblico interesse legate all’efficientamento della realizzazione di tutti gli ospedali della Calabria) e della conseguente cessazione dell’incarico di RUP in capo all’ing. P a far data dal 31 maggio 2011.

Sicché l’ASP con delibera n. 1383/cs, ha correttamente preso atto dell’Ordinanza n.31 del Commissario delegato del 4 maggio 2011 ed ha dichiarato la decadenza della convenzione – e cessato ogni rapporto con il ricorrente - a far data dal 31 maggio 2011.

Per quanto precede ne consegue che nessun compenso, indennizzo o risarcimento è dovuto allo stesso.

8. Conclusivamente il ricorso è infondato, e per l’effetto va rigettato.

9. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della questione controversa, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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