TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202203179

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202203179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203179
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 03179/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01165/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati L D e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex leg e in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera n. -OMISSIS- con la quale il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale delle Guide Vulcanologiche della Sicilia ha deliberato la cancellazione dall'elenco speciale delle Guide Vulcanologiche;

- della comunicazione di avvenuta cancellazione dall'Elenco Speciale delle Guide Vulcanologiche della Sicilia del 19.02.2021, con la quale i ricorrenti sono stati notiziati dell'avvenuta cancellazione;

- di ogni altro atto presupposto e/o collegato anche ove non conosciuto dai ricorrenti dal quale discenda la loro esclusione dall'elenco speciale della Guide Vulcanologiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia e dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1.Con bando di cui al D.A. nr 14 GAB 09/06/2017, il Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche-Sicilia, indiceva la selezione per l’individuazione di 20 partecipanti al corso di abilitazione per la professione di guida vulcanologica, al quale partecipavano, tra gli altri, gli odierni ricorrenti.

I candidati utilmente collocati in graduatoria intraprendevano la frequenza del corso e conseguivano, in data 8 settembre -OMISSIS-, l’attestato di abilitazione.

Nel corso del -OMISSIS-, la Procura della Repubblica di Catania indagava - nell’ambito di una più ampia indagine - alcuni soggetti per abuso di ufficio per fatti connessi al concorso sopra citato.

Sempre nel corso del -OMISSIS-, i partecipanti esclusi dalla selezione proponevano due ricorsi integrati da motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale.

Con sentenza n. 2999 del 13 dicembre 2019, la IV Sezione di questo T.A.R. accoglieva il ricorso n.r.g. 1088/-OMISSIS- e dichiarava improcedibile il ricorso n.r.g. 994/-OMISSIS- (stante il già disposto integrale annullamento degli atti della procedura).

Con nota n.-OMISSIS-, il Collegio regionale Guide Alpine e Vulcanologiche comunicava l’avvio del procedimento finalizzato a dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Catania n. 2999/2019 che veniva, poi, sospeso a seguito della proposizione di appello al C.G.A. (v. nota n. -OMISSIS-).

Con ordinanze n. 552-523-254-252 del 22 giugno 2020, il C.G.A. accoglieva la domanda di sospensione della sentenza di primo grado, ritenendo sussistente il “ pregiudizio grave collegato all’adozione della delibera regionale di cancellazione dall’elenco speciale ”;
successivamente, con sentenza n. 26 del 13 gennaio 2021 resa sui ricorsi in appello proposti dagli odierni ricorrenti, nonché dal Collegio regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, il C.G.A. confermava la sentenza di primo grado.

Quindi, con deliberazione n. -OMISSIS-, il Consiglio Direttivo del Collegio regionale disponeva la cancellazione dall’elenco speciale delle Guide Vulcanologiche, dandone comunicazione ai destinatari con nota del 19 febbraio 2021.



2. Con ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana notificato il 21 giugno 2021 gli odierni ricorrenti chiedevano l’annullamento del menzionato provvedimento per i seguenti motivi:

1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento generale delle Guide Alpine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 l.r. n. 28/96. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, dello sviamento di potere e del travisamento dei fatti. Parte ricorrente afferma che:

- gli unici requisiti di iscrizione all’albo delle guide alpine e/o all’elenco speciale di quelle vulcanologiche (per il quale non sarebbe nemmeno previsto alcun contingentamento) sono costituiti dalla frequenza del corso teorico pratico e dal superamento dell’esame finale e pertanto non è configurabile alcun automatismo tra ammissione al corso di cui alla procedura selettiva annullata ed iscrizione all’albo;

- in ogni caso, la sentenza di annullamento della procedura di ammissione al corso non avrebbe potuto travolgere l’iscrizione all’albo, non essendovi, in tal senso, nessun interesse concreto e diretto che muoveva i soggetti che quel ricorso avevano proposto, il cui interesse era solo quello della riedizione della selezione;

- infine, tra le ipotesi di cancellazione dall’albo disciplinate dall’art. 19 della l.r. 28/1996 non è ricompreso l’annullamento degli atti della procedura di selezione.

2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 e 19 l.r. n. 28/1996. Violazione dell’art. 21 nonies legge n. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, dello sviamento di potere e del travisamento dei fatti, mancando, in particolare, i presupposti per l’adozione di un atto di autotutela.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19 della l.r. n. 28/1996. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della manifesta irragionevolezza, dello sviamento di potere e del travisamento dei fatti, nella misura in cui pretende di dare esecuzione ad una sentenza che annulla il procedimento di ammissione al corso estromettendo dall’elenco i professionisti già compiutamente formati.

3) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.

Parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative e afferma che il procedimento di cancellazione dall’elenco era già stato avviato e poi sospeso a seguito delle controdeduzioni depositate da taluni interessati. La disposta sospensione era stata disposta sino al pronunciamento in sede cautelare del Consiglio di giustizia Amministrativo, mentre nessuna altra determinazione è stata assunta dal Consiglio direttivo del Collegio. Il Collegio avrebbe dovuto, quindi, comunicare un nuovo avvio del procedimento al fine di consentire la partecipazione degli interessati.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi