TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-10-30, n. 202403586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-10-30, n. 202403586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403586
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2024

N. 03586/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01043/1995 REG.RIC.

N. 06126/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 1995, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto all’indirizzo PEC avvmariocaldarera@pec.giuffre.it)



contro

Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-ssina, Segreteria, e dal 04/06/2024 rappresentato e difeso dall'avvocato Assunta D'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Crino', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 6126 del 1995, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto all’indirizzo PEC avvmariocaldarera@pec.giuffre.it



contro

Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-ssina, Segreteria, e dal 12/04/2024 rappresentato e difeso dall'avvocato Assunta D'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Crino', con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Puccini, 32;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 6126 del 1995:

- dell''ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l''occupazione di un terreno per la realizzazione di alloggi;

quanto al ricorso n. 1043 del 1995:

- dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, con la quale l’area oggetto del provvedimento indicato in precedenza veniva assegnata in diritto di superficie – ma con espressa rinuncia alla accessione ex art. 934 c.c. – alla richiedente cooperativa edilizia a r.l. “-OMISSIS-”;

- Dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, con la quale veniva garantita la possibilità di accesso a tale area da parte dei tecnici incaricati della redazione del progetto;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) e di -OMISSIS- e di Coop -OMISSIS- A R.L. in L.C.A. e di Comune di -OMISSIS- e di Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) e di -OMISSIS- e di Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La -OMISSIS- risultava proprietaria, in uno con i Sig.ri -OMISSIS-, dell’area contraddistinta al Foglio n. -OMISSIS-, del Catasto Terreni del Comune di -OMISSIS-. A seguito della approvazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare (a seguire e soltanto per acronimo: PEEP) per il Comune di -OMISSIS- con D.A. n. -OMISSIS-, quell’area finiva con l’essere ricompresa al suo interno. E pertanto, con successiva ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, essa veniva assegnata in diritto di superficie – ma con espressa rinuncia alla accessione ex art. 934 c.c. – alla richiedente cooperativa edilizia a r.l. “-OMISSIS-”. Della adozione di tale provvedimento la -OMISSIS- acquisiva conoscenza a seguito della notifica (in data -OMISSIS-) della successiva ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, con la quale veniva garantita la possibilità di accesso a tale area da parte dei tecnici incaricati della redazione del progetto.

La -OMISSIS- impugnava ambedue quei provvedimenti con ricorso notificato il 03/02/1995.

Con successiva ordinanza sindacale n. -OMISSIS- veniva disposta la occupazione temporanea e di urgenza dell’area sopra indicata.

La -OMISSIS- impugnava anche tale provvedimento con ricorso notificato il 14/11/1995.

Nell’ambito di ambedue i procedimenti contenziosi indicati in precedenza– il primo rubricato a n. 1043/1995 di R.G., ed il secondo a n. 6126 di R.G. – si costituivano in giudizio tanto il Comune di -OMISSIS-, quanto la controinteressata cooperativa edilizia a r.l. “-OMISSIS-”.

Con Decreti Presidenziali nn. -OMISSIS- ambedue i giudizi venivano dichiarati perenti. Ma gli aventi causa dalla -OMISSIS- – in persona dei signori -OMISSIS- -, senza che il difensore della originaria ricorrente ne avesse mai dichiarato il decesso (e senza che quindi si fosse mai verificata alcuna interruzione del giudizio in senso tecnico), manifestavano il proprio perdurante interesse alla decisione. Di conseguenza i sopra indicati Decreti Presidenziali venivano revocati, rispettivamente, dalla ordinanza collegiale n. -OMISSIS- e dalla ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-.

Con memorie depositate nell’ambito di entrambi tali giudizi, il Comune intimato rappresentava che “ con ordinanza n. -OMISSIS-, prodotta dalla difesa dell’Ente con deposito in data 12.09.2024, il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ordinato <la espropriazione e la occupazione permanente e definitiva in ordine alle aree già interessate alla realizzazione dei lavori di “costruzione di N. 33 Alloggi Economici e Popolari in località -OMISSIS- per la Società Cooperativa “-OMISSIS-” a r.l. secondo le modalità di cui al Piano Particellare e al Frazionamento Tipo -OMISSIS- allegati al presente provvedimento con lett. “A e B”, costituendo dello stesso parte integrante e fondamentale, a favore e contro i soggetti indi per le aree secondo quanto quivi di seguito: A FAVORE: del Comune di -OMISSIS- … E NELL’INTERESSE: della Società Cooperativa Edilizia “-OMISSIS-” a r.l. …. CONTRO: 1. -OMISSIS- … -OMISSIS- … IN ORDINE: a immobile sito in -OMISSIS- in località -OMISSIS- in catasto censito … con il particellare n. -OMISSIS- …>”.

E poiché “ il decreto (definito “ordinanza”) di espropriazione non è stato impugnato dalla ricorrente -OMISSIS- ”, il Comune intimato chiedeva al Collegio l’accertamento del “v enir meno (del) l’interesse ad agire della ricorrente in esito ad un atto prodromico del provvedimento ablatorio ”.

A ciò replicavano in memoria gli aventi causa dalla originaria ricorrente, negando che il decreto di esproprio fosse mai stato regolarmente notificato all’indirizzo di quest’ultima: dato che ella era invece deceduta già il -OMISSIS-.

In data 24 maggio 2024 si teneva l’udienza pubblica per l’esame di ambedue i ricorsi in epigrafe.

In sede di discussione orale il difensore dei ricorrenti rappresentava essere stata formulata una proposta transattiva all’indirizzo del Comune intimato per la cessione dell’area oggetto della presente controversia. I legali del Comune intimato, dal canto loro, convenivano con il difensore dei ricorrenti sull’opportunità di un breve rinvio dell’udienza per la formalizzazione di un accordo che ponesse transattivamente fine alla presente controversia.

Il Collegio procedeva trattenendo in decisione entrambi i ricorsi rubricati a nn. 1043/1995 e 6126 di R.G., dopo averli prima riuniti a norma dell’art. 70 c.p.a. in

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