TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2024-06-01, n. 202411245
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2024
N. 11245/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04346/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4346 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S N, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Commissione di valutazione e avanzamento;
per l’annullamento
- della sospensione, ai sensi dell’articolo 1051, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del giudizio di avanzamento al grado superiore, con decorrenza dell’eventuale promozione dal 21 marzo 2018, di cui al provvedimento del Ministero della difesa prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2024, notificato in data 26 febbraio 2024;
- del presupposto verbale della Commissione di valutazione e avanzamento n. 52/2 CC del 13 dicembre 2023, allegato n. 2, recante la motivazione del giudizio di non idoneità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 60 cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- impugna nel presente giudizio il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 22 gennaio 2024 e il presupposto verbale della Commissione di valutazione e avanzamento del 13 dicembre 2023, meglio specificati in epigrafe, nella parte in cui determinano la promozione del ricorrente al grado di appuntato scelto con decorrenza dal 21 marzo 2019, invece che dal 21 marzo 2018.
2. Occorre premettere che il militare, promosso al grado di appuntato il 18 ottobre 1997, è stato sospeso dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore di appuntato scelto, per gli anni 2002 e 2003, perché rinviato a giudizio per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali (v. doc. 1 dell’Amministrazione, nonché la memoria prodotta dalla medesima, p. 1). Il predetto procedimento si è poi concluso con una sentenza che ha dichiarato di non doversi procedere per remissione della querela da parte della persona offesa e non è stato seguito dall’irrogazione di alcuna sanzione disciplinare (v. memoria dell’Amministrazione, p. 2).
Il 18 maggio 2004 il ricorrente è stato nuovamente rinviato a giudizio nell’ambito di un distinto procedimento penale, definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Lucca n. -OMISSIS-del 3 novembre 2008, mediante la quale il sig. -OMISSIS- è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il delitto di violenza sessuale. La predetta condanna è divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2011, per effetto della conferma in appello e della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal ricorrente avverso l’esito del secondo grado di giudizio (v. quanto riportato nelle premesse del provvedimento del 28 giugno 2013, depositato quale doc. 3 dall’Amministrazione).
A seguito della condanna penale, con provvedimento del 28 giugno 2013 è stata irrogata nei confronti del militare la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego della durata di otto mesi, che ha determinato anche lo spostamento dell’anzianità assoluta dal 18 ottobre 1997 al 18 giugno 1998 (doc. 3 dell’Amministrazione).
Sotto altro profilo, la condanna “ (...) con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare (...) ” ha determinato l’esclusione del ricorrente da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo all’altro, ai sensi dell’articolo 1051, comma 8, del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo quanto disposto con provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 16 giugno 2014 (doc. 1 del ricorrente e doc. 4 dell’Amministrazione).
Il 27 aprile 2017 il Tribunale di Lucca ha poi dichiarato l’estinzione del reato, ai sensi dell’articolo 167 cod. pen. (doc. 3 del ricorrente). Successivamente, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 2 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2018, ha concesso al militare la riabilitazione (doc. 4 del ricorrente e doc. 5 dell’Amministrazione).
Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con determinazione del 23 ottobre 2023, ha quindi revocato il precedente provvedimento di esclusione dell’appuntato -OMISSIS- da ogni procedura di avanzamento, a decorrere dalla data di irrevocabilità dell’ordinanza di riabilitazione (doc. 2 del ricorrente e doc. 6