TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-05-20, n. 202100749
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00749/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M R P, U F, con domicilio eletto presso lo studio U F in Firenze, via Maggio n. 7;
contro
Capitaneria di Porto di Livorno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima di Livorno Ufficio Direzione Marittima, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-della Capitaneria di Porto di Livorno nonché della nota di trasmissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Marittima di Livorno -OMISSIS-, avente ad oggetto "-OMISSIS-- sanzione disciplinare iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Livorno successivamente comunicato";di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Livorno e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima di Livorno Ufficio Direzione Marittima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021 il consigliere L V e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è Comandante della -OMISSIS-.
Con decreto -OMISSIS-, il Direttore Marittimo della Capitaneria di Porto di Livorno comminava allo stesso, ai sensi dell’art. 1252 cod. nav., la sanzione disciplinare della ritenuta del salario per 7 giorni;a base della sanzione era posta la violazione delle previsioni di cui all’art. 1251, n. 3 (<<negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni>>) e 9 (<<cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale>>) del codice della navigazione per avere <<omesso le azioni necessarie a fornire assistenza e conforto ai passeggeri in difficoltà…(ed avere) pianificato il viaggio in modo tale da mettere in pericolo l’incolumità dei passeggeri…nel corso della navigazione -OMISSIS-. In particolare, si è registrato l’avvenuto sbarco di una persona sull’isola di -OMISSIS-, sentitasi male nel corso del trasferimento in mare, nonché tutta una serie di problematicità che hanno pregiudicato, transitoriamente, le condizioni fisiche di più passeggeri, non adeguatamente gestite durante il rientro a -OMISSIS- della nave>>.
Il decreto sopra richiamato era impugnato dal ricorrente che articolava unico motivo di violazione artt. 1251 e 1252 cod. nav., eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, violazione dei principi del giusto procedimento, violazione art. 111 Cost., violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
L’evidente infondatezza nel merito del ricorso permette di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all’Istituto previdenziale destinato ad incamerare la ritenuta sul salario comminata al ricorrente, articolata nel rapporto all’Avvocatura distrettuale dello Stato della Direzione Marittima di Livorno-Ufficio Direzione Marittima depositato in giudizio in data 18 luglio 2015 (comunque palesemente infondata, non essendo possibile ravvisare, nella fattispecie, né l’elemento formale, né l’elemento sostanziale indispensabili per poter ravvisare posizioni di controinteresse e risultando titolare l’Istituto previdenziale destinato ad incamerare la sanzione comminata al ricorrente di un mero effetto di ripercussione dell’atto impugnato e non di un effetto diretto).
La scarna giurisprudenza che si è formata con riferimento all’esercizio del potere disciplinare in questione (Cons. Stato, sez. VI, 1 agosto 2006, n. 4722) ha sottolineato solo la necessità di applicare alla fattispecie i principi generali del diritto disciplinare.
L’unica censura articolata dal ricorrente (sostanzialmente relativa alla violazione del principio che impone di non prendere in considerazione esposti anonimi in mancanza di riscontri obiettivi) risulta però palesemente infondata, alla luce delle argomentazioni contenute nel rapporto dell’Amministrazione che evidenziano come le due denunce che hanno originato il procedimento non fossero per nulla anonime ab origine , ma siano state “anonimizzate” solo a seguito dell’esercizio del diritto di accesso da parte del ricorrente e dell’opposizione degli interessati alla cognizione integrale dei propri dati personali;si tratta pertanto di una “anonimizzazione” che non ha niente a che fare con la denuncia disciplinare (valutata dall’Amministrazione nella sua integralità, comprensiva dei dati personali degli interessati), ma, eventualmente, solo con la piena cognizione della documentazione da parte dell’interessato, ovvero ad aspetto del tutto diverso che l’interessato non ha per nulla contestato, né nei confronti del provvedimento che concedeva l’accesso ai documenti richiesti, né in questa sede.
Manifestamente irrilevanti risultano poi le nuove dichiarazioni depositate in giudizio dal ricorrente che si concentrano sull’aspetto relativo alla fornitura di assistenza ai passeggeri nel corso della tormentata navigazione del 10 agosto 2014, piuttosto che sull’altro aspetto relativo alla stessa decisione di essere uscito in mare pianificando <<il viaggio in modo tale da mettere in pericolo l’incolumità dei passeggeri>>;aspetto che rimane non contestato dal ricorrente e che risulta, in realtà, del tutto idoneo, anche isolatamente preso, a motivare l’applicazione della sanzione disciplinare al ricorrente.
In applicazione di un risalente orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194;T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107;T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2009;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), deve pertanto concludersi per l’impossibilità di attribuire una qualche considerazione alla documentazione depositata da parte ricorrente che non infirma per nulla l’imprudente pianificazione del viaggio in una giornata molto problematica che legittima, anche isolatamente presa, l’applicazione della sanzione irrogata al ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto;le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.