TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2014-01-22, n. 201400049
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N. 00049/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2013, proposto da: N T e I Z, rappresentati e difesi dall'avv. A R, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Latina, via Priverno, 51;
contro
Comune di Latina, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto in Latina, presso l’avvocatura comunale, via IV Novembre, 25;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.15491/5516 datata 15 luglio 2013 di sgombero dei locali per acquisizione gratuita i diritto al patrimonio del Comune di opere realizzate abusivamente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che con il presente gravame s’impugna l’ordinanza in epigrafe meglio indicata a mezzo della quale il Responsabile dell’U.O.C. del Comune di Latina, nel disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del terreno ivi descritto, nonché dei manufatti abusivi su di esso insistenti, ha intimato ai ricorrenti lo sgombero dei locali da persone e cose entro il prescritto termine perentorio di gg. 15 dalla notifica dell’ordinanza stessa;
che tale atto ha fatto seguito all’ordine di demolizione (peraltro inoppugnato) - unitamente alla applicazione della prescritta sanzione pecuniaria - nonché al verbale di accertamento d’inottemperanza al visto ordine demolitorio;
che, a sostegno dell’introdotta impugnativa la parte interessata ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90;2) eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed errore nei fatti presupposti, perplessità dell’azione amministrativa.
Ritenuto:
che, quanto al primo motivo, è ius receptum che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non soggiacciono all'onere procedimentale fissato dall'art. 7 della legge n. 241/90, trattandosi di provvedimenti a carattere strettamente vincolato sul cui contenuto non può in alcun modo incidere l'apporto partecipativo del destinatario dell'atto (cfr., ex multis, TAR Toscana, III, 16 ottobre 2012, n. 1616;Cons. St., VI, 24 settembre 2010 n. 7129).
che, pertanto, nel caso in esame, una specifica comunicazione dell'avvio del procedimento sfociato nell'ordine di demolizione e di inottemperanza alla demolizione, prima, ed alla acquisizione al patrimonio disponibile, poi, era oggettivamente superflua poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241);
che, quanto al secondo motivo, è sufficiente far richiamo al consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5179) secondo cui l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (e di conseguenza da giustificare);
che, infine, il richiamo al provvedimento di dissequestro da parte del G.I.P non scalfisce la legittimità dell’atto impugnato, posto che le prescrizioni in esso contenute non sono di ostacolo all’esecuzione del provvedimento impugnato.
che alla stregua delle osservazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo.