TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-05-08, n. 201401213

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-05-08, n. 201401213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201401213
Data del deposito : 8 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01585/2013 REG.RIC.

N. 01213/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01585/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2013, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. C G, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Corridoni, n. 1

contro

Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. U F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso Italia, n. 7

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 27794 del 9.4.2013, a firma del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Sesto San Giovanni, recante parere contrario all’installazione dell'impianto tecnologico di teleradiocomunicazione per telefonia cellulare, richiesta da Telecom con istanza datata 19.3.2013, avente ad oggetto una Stazione Radio Base con sistema GSM/UMTS, denominata "Sesto San Giovanni Picardi", da ubicarsi in Via Fratelli Picardi, n. 124, su terreno censito al Foglio n. 6, mappale n. 279 del C.C. del Comune di Sesto San Giovanni;

- quali atti presupposti, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, con specifico riferimento all'art. 34 e all'Allegato B al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio ed in specie alla Tavola SRB 02;

- di ogni altro atto, provvedimento o comportamento preordinato, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha espresso parere negativo in merito all’istanza di autorizzazione di una nuova Stazione Radio Base nel territorio comunale.

In particolare, l’istanza non è stata accolta perché, premesso che “in forza di quanto previsto nell’allegato B della Relazione sull’elettromagnetismo – Regolamentazione delle modalità di insediamento e rilocalizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio comunale, nella tavola SRB.02 sono stati individuati i siti idonei dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, nell’immobile ad uso residenziale posto in Via Picardi n. 124 individuato in progetto non è preventivata la possibilità di installare alcun impianto”.



1.1. La ricorrente ha pertanto impugnato gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità sulla base di un unico motivo, articolato come di seguito:

A) Violazione dell’art. 10 – bis della L. n. 241/90.

Il Comune resistente non avrebbe preventivamente informato Telecom in merito alla sfavorevole conclusione del procedimento autorizzativo.

B) Eccesso di potere per carenza motivazionale, sintomo di un’insufficiente ed inadeguata istruttoria della pratica attivata dal Comune e, soprattutto, di un fraintendimento dei presupposti di fatto e diritto che avrebbero erroneamente determinato l’Amministrazione.

In particolare, il diniego impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato in applicazione tout court della disciplina urbanistica comunale e, al contrario, in violazione delle disposizioni che disciplinano in via diretta ed esclusiva la localizzazione e l’installazione delle infrastrutture di comunicazione in questione, contenute nel Codice delle Comunicazioni (D.lgs. n. 259/03), nella L.r. n. 11/2001 e nella deliberazione di G.R. n. VII/7351 in data 11.12.2001.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, infatti, nessun rilievo potrebbe essere accordato alla specifica destinazione dell’area su cui viene a ricadere l’impianto di telecomunicazione, posto che sarebbe consentita una diffusa localizzazione degli impianti in parola su tutto il territorio comunale.

Sotto un ulteriore profilo il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo in quanto contrastante con la disposizione di cui all’art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, laddove dispone che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione … sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. La norma richiamata, infatti, renderebbe compatibile la domanda di autorizzazione all’installazione e all’attivazione di Stazioni Radio Base anche con previsioni urbanistiche difformi, al contempo comportando che le stesse infrastrutture debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo anziché essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.

Sarebbe illegittima, inoltre, la disposizione di cui all’art. 34 delle N.T.A. del Piano delle Regole, nel combinato disposto con le previsioni dell’Allegato B al Piano, poiché introdurrebbe un’illegittima disciplina di natura radio protezionistica tale da compromettere la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.

C) Violazione del principio generale stabilito dall’art. 5 della L. n. 249/1997.

Il mancato rilascio dell’autorizzazione richiesta comprometterebbe l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio pubblico di telefonia mobile ed, al contempo, impedirebbe a Telecom di assicurare la regolarità e l’efficienza del servizio di cui è concessionaria statale.

Infine i provvedimenti comunali impugnati sarebbero illegittimi anche per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. poichè, precludendo l’espansione della rete di telefonia mobile, pregiudicherebbero l’utilità sociale che gli impianti SRB svolgono tramite l’iniziativa economica della società ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi