TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2019-04-04, n. 201901893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2019-04-04, n. 201901893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901893
Data del deposito : 4 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2019

N. 01893/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04379/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4379 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecologia Aliperti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L T e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, E C, B C, A C, A I F, G P, B R, G R e F M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;

nei confronti

I.C.M. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Maya S.r.l. e Planetaria S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1.della nota prot n. PG/2018/842359 del 1/10/2018 del Comune di Napoli, Direzione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, recante ad oggetto accordo quadro per il servizio di “espurgo collettori fognari e delle grandi arterie fognarie del Comune di Napoli con relativo smaltimento e videoispezione, biennio 2018-2019” – comunicazione di conclusione del procedimento di esclusione. CUP B66J17000440004 –

CIG

7216894155, trasmessa a mezzo pec il 1/10/2018, con cui il Comune di Napoli, Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, ha comunicato alla ricorrente l'esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, dalla predetta procedura di gara, disposta con determina n. 41 del 21/9/2018;

2.della determina n. 41 del 21/9/2018, registrata all'ufficio esecutività col n. DETDI/2018/0000181 il 27/9/2018, con cui è stata disposta l'esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, di Ecologia Aliperti s.r.l.;

3.di tutti gli atti connessi.

quanto al ricorso per motivi aggiunti

4.della nota prot n. PG/2018/1054777 del 4/12/2018, con cui il Dirigente della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità Servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Napoli ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs 50/2016, che con Determina Dirigenziale del Servizio Ciclo integrato delle Acque n. 54 del 26 novembre 2018, registrata all'ufficio esecutività con il n.DETDI/2018/0000249 del 29 novembre 2018, consultabile all'albo pretorio del Comune di Napoli al sito www.comune.napoli.it è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto dell'accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, per il servizio di “espurgo collettori fognari e delle grandi arterie fognarie del Comune di Napoli con relativo smaltimento e videoispezione, biennio 2018-2019” alla società

ICM

Costruzioni srl, con sede legale in Quarto (NA) alla Via Spinelli, n. 3 (

PI

078065812169, per un importo al netto, del ribasso del 44,23% di € 96.760,95 oltre IVA CUP: B66J17000440004 – CIG: 7216894155”, precisando che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade trascorsi trentacinque giorni dalla data di invio della presente, nonché di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato;

5.della Determina Dirigenziale n. 54 del 26 novembre 2018, con cui il Dirigente della Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità Servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Napoli ha aggiudicato, in via definitiva, ad I.C.M. Costruzioni srl, l'accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 del servizio di “espurgo collettori fognari e delle grandi arterie fognarie del Comune di Napoli con relativo smaltimento e videoispezione, biennio 2018-2019” che ha offerto un importo, al netto del ribasso del 44,23%, di € 96.760,05, oltre IVA, nonché di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusi la determinazione dirigenziale del servizio ciclo integrato delle Acque n. 15 del 27 giugno 2017, registrata all'indice generale col n. 676 del 4 luglio 2017, la determinazione dirigenziale del servizio Ciclo integrato delle acque n. 38 del 27 settembre 2017, registrata all'ufficio esecutività col n.DETDI/2017/0000201, della determinazione dirigenziale del servizio Ciclo integrato delle Acque n. 56 del 21 dicembre 2017, registrata all'indice generale col n. 1856 del 28 dicembre 2017, della determinazione dirigenziale del servizio ciclo integrato delle acque n. 20 del 24 maggio 2018, registrata all'indice generale col n. 772 del 25 maggio 2018 e della determinazione dirigenziale del

servizio ciclo integrato delle acque n. 41 del 21 settembre 2018, registrata all'ufficio esecutività col n. DETDI/2018/0000181 del 27 settembre 2018, nonché di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato.

nonchè

6.dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo

e

per la declaratoria di nullita’ e/o inefficacia e/o di caducazione del contratto/i eventualmente e conseguentemente stipulato/i per l’affidamento della predetta fornitura, con la società aggiudicataria I.C.M. Costruzioni s.r.l., in p.l.r.p.t, con sede legale in Quarto (NA) alla Via Spinelli, n. 3 (

PI

07806581216).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di I.C.M. Costruzioni S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso principale, notificato in data 31/10/2018 e depositato in data 09/11/2018, la società ricorrente Ecologia Aliperti s.r.l. esponeva in fatto:

-di aver partecipato alla procedura di gara indetta dall’ente ANAS s.p.a per la stipula di un accordo quadro per il servizio di “espurgo collettori fognari e delle grandi arterie fognarie del Comune di Napoli con relativo smaltimento e videoispezione, biennio 2018-2019”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa;

-che, avendo presentato la migliore offerta, era stata sottoposta alla verifica dei requisiti, conclusasi, a seguito di una lunga articolazione procedimentale, negativamente in relazione alla riscontrata esistenza di gravi illeciti professionali, integranti condizione ostativa alla aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;

Tanto premesso in fatto, la società ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn.1,2 e 3 dell’epigrafe, articolando plurime censure in diritto, evidenziando la contraddittorietà del comportamento della stazione appaltante, in quanto quest’ultima avrebbe, nel medesimo arco di tempo, affidato alla società ricorrente un servizio analogo, e la falsa applicazione dell'art. 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, in quanto non sussisterebbero i presupposti per addebitare all’impresa un grave illecito professionale.

Si sono costituiti in resistenza il Comune di Napoli e la controinteressata aggiudicataria

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