TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-11-23, n. 201513167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-11-23, n. 201513167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201513167
Data del deposito : 23 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02352/2014 REG.RIC.

N. 13167/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02352/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2014, proposto da:
W V, rappresentato e difeso dagli avv. A C, F M F, con domicilio eletto presso F M F in Roma, viale Bruno Buozzi,19;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 333-D/0175830 in data 11.12.2013, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza del ricorrente;- del verbale n. 1 del 5.12.2013, con cui la Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha dichiarato il ricorrente non idoneo al servizio;

- del decreto del Capo di Polizia datato 22.11.2013, nonché della nota del 22.1\1.2013, in parte qua, con cui il ricorrente veniva riammesso in servizio e convocato nuovamente a visita;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato;nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi reintegrato in servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato l’istante ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Premette in fatto:

Di essere un Assistente di Polizia di Stato e di essere stato destituito dall’incarico a seguito di un procedimento disciplinare instaurato in concomitanza con l’esercizio dell’azione penale per il reato di cui agli artt. 81 e 612 c.p. in relazione all’art. 339 c.p.;

Di essere stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza divenuta irrevocabile il 12.6.2012;

Di aver chiesto nuovamente la sospensione cautelare del provvedimento in sede di riesame a seguito della sentenza di assoluzione;

Di aver ottenuto una pronuncia a lui sfavorevole e di averla appellata al Consiglio di Stato con decisione favorevole alla riapertura del procedimento disciplinare;

Di aver chiesto quindi la riapertura del procedimento disciplinare e di averla ottenuta dall’amministrazione la quale, con nota del 22.11.2013, comunicava che, all’atto della riammissione in servizio, disponeva il suo invio a visita per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali;

Di essere stato dichiarato non idoneo al servizio in quanto carente di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2 della l. n. 121/1981 e di essere stato dichiarato cessato dal servizio;

Di aver, a seguito di richiesta di accesso agli atti, impugnato i provvedimenti in epigrafe in quanto gravemente lesivi .

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

Con ordinanza n.1454/2014 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha rinviato la causa all’udienza di discussione del 17/4/2014.

All’udienza del 17/4/2014 la Sezione ha disposto, con ordinanza n. 8203/2014, di sottoporre il ricorrente a nuova visita di idoneità presso altro centro specializzato individuato in quello dell’Arma dei Carabinieri, dando il termine, per la nuova verifica, di giorni 60 dalla comunicazione dell’ordinanza istruttoria.

In data 5 dicembre 2014 è stata depositata la relazione conclusiva della verifica effettuata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri che ha espresso giudizio di Non Idoneità del ricorrente al servizio nelle Forze di Polizia.

All’odierna udienza il ricorso, compiutamente istruito, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto siccome infondato, anche alla luce delle risultanze degli accertamenti eseguiti in ottemperanza all’ordinanza n. 8203/2014, da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.

Il ricorrente assume l’illegittimità delle nuove verifiche circa la permanenza dei requisiti psico-fisici e attitudinali, disposte dall’amministrazione, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili ritenendo che esse siano state ordinate in assenza di una congrua motivazione e di circostanze specifiche tali da giustificarle.

Inoltre ne contesta i risultati ritenendo che i criteri adottati siano incongrui e privi di qualsiasi riferimento all’istruttoria espletata, nonché ai risultati dei precedenti accertamenti svolti.

Le censure sono prive di pregio.

L’amministrazione ha, infatti, dato ampia motivazione della necessità di sottoporre nuovamente a visita il ricorrente in base alla disciplina vigente (art. 25 della legge n. 121/1981;
D.M: 30 giugno 2003) per cui i requisiti psico-fisici e attitudinali devono, non solo sussistere al momento dell’assunzione nelle Forze di Polizia, ma anche permanere durante lo svolgimento del servizio;
in relazione a tale ultimo profilo l’amministrazione può sottoporre il dipendente a nuovi accertamenti in base a “ specifiche circostanze rilevate d’Ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio”.

Deve, quindi, essere assolto un unico obbligo motivazionale, costituito dall’ostensione delle ragioni specifiche che hanno portato alla determinazione di una nuova verifica dei requisiti il cui possesso era già stato accertato .

Nel caso di specie l’amministrazione ha dato ampiamente conto delle suddette ragioni nel provvedimento del 22/11/2013, ritenendo che, ai fini della reintegrazione nelle funzioni di polizia, dopo un lungo periodo di risoluzione del rapporto di impiego, durato dal 18/10/2010, data di notifica del provvedimento di destituzione, al 29/11/2013, giorno antecedente a quello della riammissione in sevizio, era imprescindibile l’acquisizione del giudizio di idoneità psico-fisica e attitudinale, anche in ragione della temporanea inidoneità al servizio stabilità dalla C.M.O. di Roma il 17/2/2010, prognosi rimasta senza ulteriori verifiche.

Risulta evidente che la peculiarità dei compiti istituzionali demandati agli operatori di polizia nonché le caratteristiche offensive delle dotazioni individuali in carico agli agenti per l’espletamento di tali compiti, obblighino l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere di controllo, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, qualora vi siano motivate ragioni e circostanze riscontrabili in modo obiettivo, che inducano a ritenere che il dipendente non ne sia più in possesso.

Il decorso del tempo e la normale incidenza degli eventi, quali quelli che hanno coinvolto il ricorrente, sono idonei a modificare atteggiamenti, aspettative e motivazioni che si riflettono sull’espletamento dei delicati compiti istituzionali delle forze di polizia e comportano il legittimo esercizio del potere di controllo demandato all’amministrazione, che, pertanto, ha correttamente disposto il nuovo accertamento.

Relativamente alle censure svolte nei confronti del risultato dell’indagine disposta dall’amministrazione il Collegio ritiene di non doverle valutare essendo stato disposto un nuovo accertamento effettuato da un diverso organo tecnico ( il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri) che è pervenuto ad un medesimo risultato di Non Idoneità, peraltro non contestato dall’istante.

Conclusivamente il Collegio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese processuali.

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