TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-04-20, n. 202300229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-04-20, n. 202300229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300229
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2023

N. 00229/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00390/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Gerardo Dottori 85;

contro

Comune di Montefalco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n.8;

nei confronti

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Perugia, via degli Offici, 14;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- della nota prot. n. -OMISSIS-trasmessa a mezzo pec del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Montefalco, con cui si comunicava al -OMISSIS- la decadenza dall’incarico di -OMISSIS- del predetto Comune, nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto, tra cui la delibera n.-OMISSIS- del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, almeno nella parte in cui si dichiara la decadenza del-OMISSIS- del Comune di Montefalco;

- per la condanna al risarcimento del Comune di Montefalco in favore del ricorrente, di tutti i danni conseguenti al suddetto illegittimo provvedimento della P.A. e di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montefalco, dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità dei provvedimenti, pure in epigrafe riportati, con cui il Comune di Montefalco e l’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” hanno disposto la decadenza dell’odierno ricorrente dall’incarico di-OMISSIS- del predetto Comune, essendone stata deciso lo svolgimento in forma associata da parte del collegio dei revisori dell’Unione.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione dell’art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 174/2012, (convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012), dell’art. 234, comma 3-bis, d.lgs. n. 267/2000, art. 1, comma 110 lett. c), della l. n. 56/ 2014 e dell’art. 235, del d.lgs. n. 267/2000, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, sul presupposto dell’errata applicazione dell’art. 1, co. 110 della legge 7 aprile 2014 n. 56, con cui si è inteso disciplinare le modalità di svolgimento, da parte delle Unioni di Comuni, di alcune attività che possono essere svolte in forma associata, tra cui, alla lett. -OMISSIS-, che ha portato alla decadenza dell’incarico in questione.

II. Violazione del principio di legittimo affidamento e dei principi di imparzialità, economicità e buon andamento (art. 97 Cost.), difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che il Comune di Montefalco solo pochi mesi prima della nomina del Collegio -OMISSIS- e della comunicazione della decadenza dell’incarico, con delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, aveva nominato il ricorrente-OMISSIS- del Comune con durata triennale e con la successiva delibera consiliare -OMISSIS-, pur aderendo allo schema predisposto all’Unione al fine di conferire il servizio in forma associata al predetto ente, aveva confermato la durata dell’incarico attribuito al -OMISSIS-.

L’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si altresì costituito in giudizio il Comune di Montefalco, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti a quelli impugnati.

Si è infine costituito in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

All’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la causa è passata in decisione.

Ciò premesso, deve in via pregiudiziale essere disattesa l’eccezione sul difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, risultando i provvedimenti di decadenza impugnati con il ricorso espressione di potere altamente discrezionale esercitato nell’ambito della programmazione pluriennale strategica di confluenza progressiva nelle gestioni unificate da delegare all’Unione dei Comuni, nell’ottica di un miglioramento della qualità dei servizi erogati e di ottimizzazione nell’impiego delle risorse economico-finanziarie ed in una prospettiva di semplificazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, con conseguente radicamento della giurisdizione dell’intestato Tribunale ammnistrativo.

Va invece accolta, in via preliminare, l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno, non essendo stati impugnati, con il ricorso in esame, alcun atto o provvedimento imputabili a detto Dicastero.

Sempre in via preliminare, deve parimenti essere accolta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti alla contestata decadenza dell’incarico -OMISSIS-, ovvero la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. -OMISSIS-, la deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- e la Convenzione del-OMISSIS- (atti conosciuti, anche nei contenuti, in quanto citati alle pagine 4, 5 e 6 dell’impugnata deliberazione consiliare dell’Unione n. -OMISSIS-), a mezzo delle quali è maturata la scelta, anche per il Comune di Montefalco (cfr., in particolare, la delibera consiliare n. -OMISSIS-), di procedere al trasferimento delle funzioni dell’organo di revisione e rispetto alle quali la decadenza dell’incarico in questione costituisce atto dovuto previsto per legge (cfr. art. 3, comma 4 bis , della legge n. 174/2012).

Trattasi infatti di atti evidentemente presupposti rispetto ai quali non è possibile una riapertura dei termini d’impugnazione, in quanto perfettamente conoscibili nei loro contenuti (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 53).

Ne discendere l’inammissibilità del ricorso per difetto originario di interesse, non potendo il ricorrente acquisire alcuna utilità dall’annullamento dei provvedimenti impugnati che, in quanto fondati su atti presupposti non ritualmente gravati, non potrebbero in alcun modo consentirgli di essere reintegrato nell’incarico -OMISSIS- in precedenza ricoperto.

Per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno per difetto di legittimazione passiva.

Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

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