TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-03-19, n. 201000789

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-03-19, n. 201000789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000789
Data del deposito : 19 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02000/1998 REG.RIC.

N. 00789/2010 REG.SEN.

N. 02000/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2000 del 1998, proposto da P L, rappresentato e difeso dagli avv. S M, C R, con domicilio eletto presso Nicola Natullo in Catania, viale XX Settembre,43;

contro

il Comune di Barcellona Pozzo d G, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Giovanni Mangano in Catania, via V. E. Orlando, 26;

del diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato in occasione delle manifestazioni estive 1994,

e per la condanna

dell’Amministrazione a corrispondere quanto dovuto con gli accessori di legge.per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/02/2010 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Comune di Barcellona Pozzo di Gozzo, deduce di avere svolto, su ordine di servizio del Sindaco, lavoro straordinario in occasione delle manifestazioni estive svoltesi nell’estate del 1994.

Con delibera n. 447 del 5.10.1994 la G.M. dispone di liquidare al ricorrente quanto dovuto per il lavoro straordinario svolto.

Tale delibera, con decisione del 5.11.1993, viene però annullata dalla Commissione Provinciale di Controllo.

Il ricorrente, con il ricorso in esame, agisce per veder dichiarato il proprio diritto a percepire la retribuzione per il lavoro prestato.

In vista dell’udienza pubblica il ricorrente, con memoria, insiste per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il ricorso viene assunto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, invero, avrebbe dovuto impugnare la decisione sfavorevole dell’organo di controllo, intervenuta sulla delibera n. 447/1994, che ha escluso la corresponsione del compenso per le attività straordinarie prestate.

Essendo, quindi, intervenuto nella vicenda un atto autoritativo, immediatamente lesivo degli interessi del ricorrente, ovvero l’atto di controllo sulla delibera suindicata, senza che il ricorrente abbia proposto impugnazione nei termini o almeno quando ne è venuto a conoscenza, non può ritenersi ammissibile l’azione di mero accertamento proposta col gravame in esame.

Difatti, le pretese patrimoniali contrastanti con i provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione, ancorché abbiano consistenza di diritto soggettivo, devono essere fatte valere mediante l’impugnazione dei provvedimenti stessi da proporre nel termine di decadenza (C.G.A. 28.3.2994, n.84;
C.d.S.,VI 30.9.1997, n.1417;
T.A.R. Catania, Sez. III, 24 maggio 2004 n. 1423;TAR Abruzzo, L’Aquila, 4.4.1998, n.522).

Gli atti di controllo negativo sono atti di carattere autoritativo;
pertanto, anche quando incidono su posizioni di diritto soggettivo quali quelle relative a pretese patrimoniali di pubblici impiegati devono essere impugnati nell’ordinario termine di decadenza ( C.d.S. IV 9.12.1980, n.1162).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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