TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-12-28, n. 201800816

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-12-28, n. 201800816
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800816
Data del deposito : 28 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2018

N. 00816/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00373/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2017, proposto da:
L S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo V, G S, con domicilio eletto presso lo studio Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli 36;

contro

Società Autostrade per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P V, con domicilio eletto presso lo studio Gerardo Villanacci in Ancona, corso Stamira n. 10;

nei confronti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas S.p.A., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l’annullamento

della nota CGNO/DIRO/ECP/RM (Rif. PU773) del 5 maggio 2017 con la quale si comunica che lacostituzione del collegio dei tecnici ai sensi dell’art. 21 co. 3 DPR 327/2001 avverrà“…dopo l’emissione del decreto di esproprio …”,

e, in precedenza

per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, indicando il proprio tecnico ai fini della costituzione del collegio ai sensi dell’art. 21 co. 3 DPR 327/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anas S.p.A e della Società Autostrade per l'Italia SpA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ditta ricorrente è proprietaria di terreni interessati dal progetto avente ad oggetto opere compensative all’interno del Comune di Fano.

Nei suoi confronti il Dirigente della Segreteria Tecnica ed Espropri di Autostrade per l’Italia SpA, delegato da ANAS dei sensi dell’art. 6 del DPR n. 327 del 2001, emetteva quindi decreto motivato di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del citato DPR, disponendo l’occupazione dei beni necessari per i lavori di cui sopra, con determinazione dell’indennità di espropriazione provvisoria e indicazione della data prevista per l’immissione in possesso.

Con il provvedimento si informava che, nel caso i proprietari non avessero accettato l’indennità provvisoria offerta, gli stessi si sarebbero potuti avvalere della procedura di stima dell’indennità definitiva prevista dall’art. 21 del DPR n. 327 del 2001.

La ricorrente riteneva di non accettare l’indennità. Nel comunicare ad Autostrade per l’Italia SpA la non accettazione dell’indennità, la Società richiedeva, con nota del 23 giugno 2016 la stima dell’indennità definitiva mediante nomina da parte di Società Autostrade della Commissione Tecnica di cui all’art. 21 citato, indicando il tecnico di sua fiducia.

La ricorrente sostiene che Autostrade per l’Italia Spa non ha dato risposta alla sua richiesta nei termini di legge.

Con provvedimento del 5 maggio 2017,Autostrade per l’Italia SpA ha comunicato che la Commissione Tecnica deputata alla stima dell’indennità definitiva di cui all’art. 21 del DPR n. 327 del 2001 potrà essere validamente costituita solo dopo l’emissione del decreto d’esproprio.

Con ricorso ex agli artt. 31, 87 commi 2 e 3, 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio prestato da autostrade e, in alternativa, l’annullamento del citato atto in data 5 maggio 2017 con cui Autostrade per l'Italia S.p.A. afferma che il tecnico di cui all’art. 21 del DPR n. 327 del 2001 verrà nominato successivamente all’adozione del decreto di esproprio.

Si è costituita Autostrade per l’Italia Spa, deducendo l’inammissibilità del ricorso presentato con il rito del silenzio e, comunque, l’infondatezza dello stesso. Si sono altresì costituiti, con memoria di stile, il Ministero intimato e Anas SpA.

Con ordinanza collegiale n. 832 del 2017, il Tribunale ha disposto:

- di respingere l’eccezione di inammissibilità dedotta da Autostrade per l'Italia SpA, alla luce dell’esplicita previsione dell’art. 32 cod. proc. amm., il quale prevede che in ogni caso, quando sono proposte, nello stesso giudizio, domande connesse a riti diversi, vada comunque applicato il rito ordinario, con possibilità di conversione in corso di giudizio;

-di disporre la conversione dell’odierno giudizio in rito ordinario.

A seguito della conversione, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 5 dicembre 2018.

1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

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