TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-07-21, n. 201600975
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2016
N. 00975/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01632/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Bari, corso Mazzini n. 83;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, U.T.G. - Prefettura di Bari - Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n.97;
per l’esecuzione
della sentenza n. 868/2015 del T.A.R. Puglia - sede di Bari - sezione Terza - emessa in data 15.6.2015 e notificata il 29.10.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e dell’ U.T.G. - Prefettura di Bari - Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 la dott.ssa Flavia Risso;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 868/2015 della Sezione Terza di questo Tribunale, depositata in data 15.6.2015 e notificata in data 29.10.2015 al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Bari e allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari.
Con atto depositato in data 19.1.2016 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Bari e lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari.
In data 26.3.2016 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ha depositato documentazione dalla quale emerge che, in esecuzione della sentenza di che trattasi, in data 9 dicembre 2015, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha proceduto a riavviare il procedimento di emersione ex l. n. 102 del 2009 e con atto del 25.2.2016 ha proceduto a convocare il Sig. Paolo Piemonte per la verifica dei documenti necessari alla definizione dell’istanza di emersione di che trattasi.
Con nota depositata in data 20.6.2016 la difesa di parte ricorrente ha comunicato l’impossibilità a presenziare all’udienza per impegni improrogabili e professionali e, nel contempo, ha dichiarato che l’Amministrazione non ha provveduto al