TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2018-12-05, n. 201807382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2018-12-05, n. 201807382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807382
Data del deposito : 5 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2018

N. 13262/2018 REG.RIC.

N. 07382/2018 REG.PROV.CAU.

N. 13262/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13262 del 2018, proposto dalla Raiffeinkasse Deutschnofen-Aldein Genossenschaft – Cassa Raffeisen di Nova Ponente-Aldino Società Cooperativa s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V O e B R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;


contro

la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M O P, Donatella La Licata e Michele Cossa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via Nazionale, n. 91 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Raiffeisen Landesbank Sudtirol AG – Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;

per

l'accertamento del diritto della ricorrente a non aderire ad un gruppo bancario cooperativo di cui all'art. 37-bis TUB e per l'annullamento o la dichiarazione di nullità, e comunque la disapplicazione, previa sospensione in sede cautelare, dei provvedimenti della Banca d'Italia concernenti il procedimento di adesione al Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, e in particolare della circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche), Parte Terza, Capitoli 4, 5 e 6, come risultanti dal 19° aggiornamento del 2 novembre 2016 e dal 21° aggiornamento del 22 maggio 2018, del provvedimento della Banca d'Italia del 10 luglio 2018 di accertamento delle condizioni per la costituzione del medesimo gruppo bancario cooperativo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente, ivi compresi gli atti adottati da Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. relativi a detta adesione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d'Italia, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, ad un primo esame proprio della presente fase del giudizio, le eccezioni preliminari sollevate dalla Difesa erariale e dalla Banca d’Italia non appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento, in quanto, ferme le valutazioni che saranno espresse funditus in sede di merito, si ritiene che la presente controversia rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo giudice, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l) c.p.a., emergendo la compresenza di situazioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo e di interesse legittimo suscettibili di essere pregiudicate dall’esercizio dei pubblici poteri, dovendosi, altresì, sottolineare che nell’attuazione della riforma introdotta con il d.l. n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, con legge n. 49 del 2016, competono alla Banca d’Italia anche valutazioni di carattere discrezionale;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto e della consistenza della situazione giuridica soggettiva di cui la ricorrente lamenta la lesione, da qualificare in termini di diritto soggettivo, non appaiono nella fattispecie sussistenti profili preclusivi correlati alla decorrenza dei termini decadenziali di impugnazione;

Ritenuto, inoltre, che sussistono e sono state confermate dai difensori delle parti presenti nella camera di consiglio incertezze in ordine alla stabilità del quadro normativo di riferimento, essendo in corso di valutazione da parte del Parlamento modifiche al d. lgs. n. 385 del 1993 (nel testo conseguente all’intervento di riforma del 2016), riferite, tra l’altro, all’obbligo di adesione ad un gruppo bancario cooperativo, oggetto delle contestazioni di parte ricorrente;

Ritenuto, in particolare, che consta l’approvazione da parte del Senato della Repubblica di un emendamento, proposto nella attuale fase di conversione del d.l. n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) che, riscontrando le istanze rappresentate dagli operatori coinvolti nella consapevolezza della delicatezza degli interessi implicati anche sul piano costituzionale, precipuamente considera, tra l’altro, la situazione delle banche del gruppo Raiffeisen della provincia di Bolzano, stabilendo la “ facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013 ”;

Ritenuto, dunque, che in considerazione del pregiudizio lamentato, delle circostanze sopra rappresentate e della imminente conclusione del predetto iter legislativo, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la sospensione del procedimento di adesione della ricorrente alla Raiffeisen Landesbank Sudtirol AG – Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige s.p.a., il cui termine conclusivo è previsto alla data del 7 gennaio 2019, sino alla prima camera di consiglio utile, calendarizzata per la data del 16 gennaio 2019, fissata per la definizione della presente fase del giudizio, alla luce del definitivo assetto normativo.

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