TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-02-06, n. 202300042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-02-06, n. 202300042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202300042
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00042/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00286/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2022, proposto dal sig. V M, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, rappresentati e difesi dall'avv. S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I;
del Commissario straordinario unico del Consorzio Integrale Larinese, del Consorzio Trigno e Biferno e del Consorzio del Basso Molise, non costituito in giudizio;



nei confronti

della Regione Molise, del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e del Ministero per Pubblica Amministrazione, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
dei sigg.ri Francesco M, Pardo M, Mario Gioia, Concetta Di Maria, Enzo Gasdia, Pasqualino Corbo, Claudia Mammarella, Vittorio Zeoli, Angela De Fenza, Sebastiano Damiano, Antonio Di Maria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento

della violazione dell'obbligo di provvedere di cui all'art. 1, co. 1, d.lgs n. 198/2009, consistita nella mancata adozione, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa diffida, intimata anche ai sensi dell’art. 2 e ss. della l.n. 241/1990, degli atti amministrativi di carattere generale e obbligatorio, non aventi carattere normativo, necessari ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 5, co. 8, della l.r. Molise n. 1/2018;

e, contestualmente, per l’adozione dell’ordine alle Amministrazioni intimate di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Il sig. M è proprietario di alcuni fondi ubicati nel Comune di Larino, ricadenti nel perimetro del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e ricompresi nel piano di classifica di quest’ultimo.

Detto Consorzio, soppresso dalla l.r. Molise n. 1/2018, è confluito, insieme al Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, nel costituendo Consorzio di Bonifica del Basso Molise, la cui entrata in funzione è stata tuttavia subordinata a una serie di attività (alcune delle quali sottoposte ad un termine) affidate dalla medesima legge al Commissario straordinario unico dei Consorzi predetti.

2 – Il sig. M nella propria indicata veste proprietaria ha diffidato tale Commissario straordinario a procedere, entro e non oltre 90 giorni, ad adottare gli atti generali e obbligatori non normativi previsti dall’art. 5, comma 8, della citata l.r. n. 1/2018, e precisamente il nuovo piano di classifica e gli atti necessari alla ricostituzione degli organi consortili.

3 – L’interesse allegato dall’istante, e presentato come omogeneo a quello di altri proprietari di fondi ricompresi nella medesima zona, viene ricondotto: i) alla possibilità per il ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo di redazione del nuovo piano di classifica del Consorzio del Basso Molise, al fine di conseguire l’espunzione dei propri terreni dal perimetro di contribuenza e, quindi, venir sottratto al pagamento dei relativi contributi consortili; ii) al ripristino della democraticità ed eleggibilità degli organi del nuovo Consorzio.

4 - Non avendo il Commissario provveduto nei sensi e termine indicati nella diffida, il ricorrente ha adito pertanto questo T.A.R. affinché adotti i provvedimenti necessari al fine di ripristinare l’efficienza dell’Amministrazione, accertando l’inerzia del Commissario invano intimato e ordinandogli l’adozione di tutti quegli atti amministrativi di carattere generale e obbligatorio, non aventi carattere normativo, idonei all’adempimento dei suddetti obblighi di cui all'art. 5, comma 8, della l.r. Molise 1/2018.

In via subordinata, il ricorrente domanda l’accertamento della violazione, da parte del Commissario Straordinario, dell’ordinario obbligo di provvedere all’emanazione dei medesimi atti, e pertanto di una fattispecie di silenzio rilevante ai sensi delle norme generali dell’art. 2 e ss. della l.n. 241/1990.

5 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso concludendo per la sua inammissibilità e infondatezza.

6 – Con un successivo atto d’intervento ad adiuvandum altri proprietari di aree ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, versanti nella medesima condizione del ricorrente, si sono costituiti per sostenere le ragioni di quest’ultimo in forza dei medesimi argomenti esposti nell’atto introduttivo del presente giudizio.

7 - All’udienza pubblica del 25 gennaio 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

8 – Il ricorso è inammissibile.

8.1 – E’ difatti fondata l’eccezione sollevata dalla difesa del Consorzio di Bonifica Larinese e di quello del Trigno e Biferno, con cui è stato rilevato il carattere meramente indiretto che l’interesse ad agire del ricorrente presenta ai fini di causa.

8.2 – Al proposito giova, innanzitutto, richiamare l’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009, a mente del quale, “ Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti

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