TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-04-23, n. 202000540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-04-23, n. 202000540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000540
Data del deposito : 23 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2020

N. 00540/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01235/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2013, proposto da
F S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso Sabino Liuni, in Bari, via Principe Amedeo, 198;

contro

Comune di Barletta, non costituito in giudizio;

per la condanna

al risarcimento del danno derivante da espropriazione per pubblica utilità di aree edificabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8 aprile 2020 il dott. A G A e preso atto dell’istanza per la decisione della causa senza discussione orale depositata dall’unica parte costituita in data 24.3.2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 2.08.2013 e depositato in Segreteria il 30.09.2013, la società F S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia risarcitoria meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto di aver acquistato alcuni beni immobili, ossia, più precisamente: con atto per notaio -OMISSIS-di Barletta dell'8 marzo 1988, repertorio n. 80978, raccolta n. 14723, il suolo edificatorio di mq. 2.057, censito nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Barletta al foglio 86, partita n. 35114, particella n. 482, al prezzo di £ 100.000.000;
con atto del medesimo notaio del 21 febbraio 1990, repertorio n.87434, raccolta n.15980, il suolo edificatorio di mq. 3.972, censito nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Barletta al foglio 85, partita n. 40979, particella n. 481, al prezzo di £ 200.000.000;
con atto per notaio Sigismundo Giangrasso di Barletta del 14 dicembre 1990, repertorio n. 34692, raccolta n. 8635, il suolo edificatorio di mq. 7.042, censito nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Barletta al foglio 85, partita n. 46077, particelle nn. 304 e 441, al prezzo di £ 420.000.000.

Con decreto definitivo di espropriazione n. 99 del 29 ottobre 2008, il Comune di Barletta espropriava la F S.r.l. delle seguenti unità immobiliari: in catasto al foglio 86 particella n. 3098, di mq. 1432;
in catasto al foglio 85, particella n. 304 di mq. 1046, particella n. 481 di mq. 3972, particella n. 1131 di mq. 1860, p.11a 1132 di mq 1713, p.11a 1702 di mq 13 e particella n. 2090 di mq. 1656;
per un totale di mq. 11.692, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, nel Piano di Edilizia Economica e Popolare, nel Nuovo Piano di Zona ex lege n. 167/1962, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale di Barletta n. 85 del 28 aprile 1989.

Con successivi atti deliberativi del Consiglio Comunale di Barletta, n. 23 del 28 giugno 2004, n. 60 e n. 61 del 20 ottobre 2004, veniva adottata ed approvata la variante al Piano di Zona, per poi successivamente approvarsi il III programma triennale di attuazione.

Il decreto di espropriazione n. 99 del 29 ottobre 2008 veniva registrato all'Agenzia delle Entrate di Barletta il 12 novembre 2008, al n. 5317, serie 3.

Il predetto decreto di espropriazione veniva trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani, a favore del Comune di Barletta e contro la F s.r.l., il 19 dicembre 2008, al registro generale n. 25747, registro particolare n. 18374 e veniva notificato alla F S.r.l. il 20 marzo 2009.

Sui suoli espropriati alla F S.r.l. venivano edificati taluni fabbricati di Edilizia Economica Popolare dai soggetti attuatori assegnatari dei suoli.

Evidenziava, tuttavia, parte ricorrente di aver appreso che su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di tale -OMISSIS-(altro proprietario destinatario di decreto definitivo di espropriazione) erano state annullate le seguenti deliberazione del Consiglio Comunale di Barletta: n. 23 del 25 giugno 2004;
n. 60 del 20 ottobre 2004;
n. 61 del 20 ottobre 2004, tutte relative all'approvazione della III variante del Piano di Zona.

Facendo leva su tale pronuncia, parte ricorrente evidenziava come fosse, in tesi, venuta meno ab origine , la dichiarazione di pubblica utilità dei suoli espropriati alla F S.r.l., specificamente rimarcando che “ per effetto di tale decisione la pubblica amministrazione deve adeguarsi e gli effetti si estendono a tutti i soggetti interessati e non riguarda solo le parti in causa. ”.

Facendo espresso riferimento ai “ ai doveri di legalità e imparzialità della Pubblica Amministrazione ”, nonché alla ritenuta natura indivisibile del Decreto Presidenziale ( rectius : dell’insieme dei provvedimenti annullati per il tramite del vittorioso esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) ne chiedeva l’estensione degli effetti giuridici in proprio favore, in particolare avanzando domanda di risarcimento del danno per complessivi euro 2.160.000,00. Sottolineava, in proposito, come l’oggetto sociale della F s.r.l. fosse costituito, tra l'altro: “ dalla costruzione, di fabbricati compresi quelli destinati all'edilizia economica e popolare, di infrastrutture primarie e secondarie (…)” e che, pertanto, il danno patito dall’attività espropriativa assunta come illegittima non risultava essere limitato, in tesi, al valore venale dei beni oggetto di espropriazione, ma doveva ricomprendere in particolare il danno complessivo che derivava dalla privazione di un bene strumentale per la realizzazione degli scopi sociali.

Veniva in particolare fornita dettagliata stima dal quantum del danno asseritamente subito, come valutato nella perizia stragiudiziale a firma dell'ing. -OMISSIS-, in atti.

Il Comune di Barletta restava contumace.

All’udienza del 15.5.2019, il Collegio sollevava, ai sensi dell'art. 73 co.3 del c.p.a., la questione relativa all'inammissibilità del ricorso per mancata articolazione di motivi specifici, nonché per la genericità della domanda risarcitoria.

La parte nulla osservava in proposito.

Con ordinanza collegiale n. 746/2019, si statuiva in via istruttoria quanto segue:

Ritenuto che, al fine del decidere, occorra acquisire documentati chiarimenti da parte del Segretario Generale del Comune di Barletta, o da dirigente dal medesimo delegato, sull’attività provvedimentale posta in essere dal citato Comune - anche in relazione alla vicenda in esame - successivamente alla decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 381/2011 del 25.1.2011, in atti;

Ritenuto che, al predetto adempimento, l'Amministrazione dovrà provvedere entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
”.

In data 20.9.2019, parte ricorrente depositava memoria.

Alla successiva udienza del 23.10.2019, in assenza di sviluppi istruttori, con ordinanza n. 1455/2019 si stabiliva quanto segue:

Preso atto dell’omessa esecuzione da parte del Segretario Generale del Comune di Barletta dell’ordine di fornire chiarimenti istruttori di cui all’ordinanza n. 746/2019 emessa nel presente procedimento dal Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe;

Ritenuto opportuno reiterare la suddetta richiesta istruttoria al predetto Segretario Generale – con l’avvertenza che l’eventuale inottemperanza comporterà la trasmissione degli atti agli organi competenti per l’azione di responsabilità penale ed erariale – e di estenderla anche a parte ricorrente, onde acquisire ai fini della decisione documentati chiarimenti sull’attuale assetto dello stato dei luoghi e sulla attività provvedimentale del Comune di Barletta successiva alla decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 381/2011 del 25.1.2011, in atti;
”.

In data 28.12.2019, parte ricorrente depositava ulteriore memoria.

Alla successiva udienza del 29.1.2020, verificata la mancata comunicazione delle due precedenti ordinanze al Segretario Generale del Comune di Barletta, con ordinanza n. 163/2020 si stabiliva di ordinare al Direttore di Segreteria della I Sezione di procedere senza indugio alla comunicazione a mezzo p.e.c. delle due ordinanze istruttorie già emanate, allegando al fascicolo di causa evidenza documentale del compiuto adempimento;
si assegnavano al Segretario Generale del Comune di Barletta trenta giorni per il sollecito espletamento degli adempimenti istruttori al medesimo demandati.

In data 24.3.2020, parte ricorrente depositava istanza volta ad ottenere la definizione della controversia senza discussione orale.

Nessuna comunicazione perveniva dal Comune di Barletta.

All’udienza telematica svoltasi in data 8 aprile 2020, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per genericità e, in ogni caso, infondato nel merito.

Invero, al di là del mero dato formale della mancata formulazione di motivi specifici, l’intero assetto argomentativo del ricorso è palesemente carente di plurimi profili logico-argomentativi che rendono la domanda non utilmente scrutinabile.

In primo luogo parrebbe di capire che l’intendimento del ricorrente sia quello di voler sovvertire gli assetti di interesse ormai largamente consolidatisi facenti capo al decreto definitivo di espropriazione n. 99 del 29 ottobre 2008.

Tale provvedimento appare oggi di per sé ormai intangibile, non essendo stato impugnato nei termini di legge, né essendo stato toccato da declaratorie di illegittimità dirette o indirette che lo abbiano riguardato.

A supporto della propria domanda parte ricorrente invoca, in particolare, l’autorità della decisione n. 381/2011 del 25.1.2011, in atti, sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da parte di tale M S, in qualità di altro proprietario destinatario di decreto definitivo di espropriazione, con cui erano state annullate talune deliberazioni del Consiglio Comunale di Barletta assunte come presupposte alla successiva attività di esproprio posta in essere.

Tale rapporto di presupposizione non risulta in alcun modo dimostrato, né risulta evidenziata e provata l’effettiva indivisibilità degli effetti dei detti provvedimenti, costituendo questo un elemento rimasto allo stato di mera allegazione, ma che avrebbe dovuto essere rigorosamente provato dando evidenza oggettiva della presunta inscindibilità strutturale e funzionale delle posizioni giuridiche soggettive ritenute comuni fra il -OMISSIS-e la società F S.r.l.

Tutti tali aspetti sul piano del mero rito si sono tradotti in un ricorso generico, in cui la non trascurabile richiesta risarcitoria di oltre due milioni di euro è stata affidata alla descrizione confusa di una fattispecie con molte zone d’ombra, tali configuratesi sin dal momento in cui la domanda è stata proposta.

Ad abundantiam il ricorso è da ritenersi, altresì, infondato nel merito.

Anche a voler prescindere dalla genericità originaria del ricorso introduttivo, restava ovviamente centrale nel caso di specie svolgere una adeguata e dettagliata istruttoria che potesse chiarire cosa fosse in concreto successo sul piano amministrativo (e di fatto) successivamente alla più volte citata decisione n. 381/2011 del 25.1.2011.

Le plurime ordinanze istruttorie sopra riportate hanno provato in ogni modo a sollecitare il Comune di Barletta a fornire tutti i chiarimenti rilevanti nel caso di specie.

Malgrado le sollecitazioni poste in essere, il Segretario Generale del detto Ente (ponendo in essere un caso da manuale di omissione di atti di ufficio) non ha fornito alcun chiarimento su cosa sia stato deliberato in concreto sulla vicenda di cui al ricorso Salso.

Onde evitare che l’inerzia del Comune di Barletta determinasse un ingiusto pregiudizio a carico di parte ricorrente, con l’ordinanza n. 1455/2019 sopra riportata, è stato posto anche a carico di parte ricorrente uno specifico onere istruttorio nella medesima direzione di indagine;
cionondimeno, nella memoria successivamente depositata, la società F S.r.l. ha fatto constare come nulla le risultasse essere successo in relazione al caso in esame successivamente all’adozione della più volte citata decisione.

Dovendosi dunque decidere la presente controversia allo stato degli atti, si deve inevitabilmente concludere che la decisione n. 381/2011 del 25.1.2011 sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da parte di -OMISSIS-è rimasta integralmente inattuata, non risultando che alla medesima sia stato dato seguito alcuno.

Su tali presupposti, invocare anche in proprio favore l’estensione degli effetti di un provvedimento inattuato è una pretesa palesemente destituita di qualunque fondamento.

Si consideri poi che la società F S.r.l. ha ricevuto come indennizzo per il subito esproprio la non trascurabile somma di euro 601.085,72, depositata nelle forme di legge all’atto della emanazione del decreto di espropriazione n. 99 del 29 ottobre 2008.

Qualunque anche astrattamente ipotizzabile pretesa di tipo risarcitorio relativa a detta vicenda espropriativa sarebbe dunque dovuta inevitabilmente passare per la restituzione o per lo scomputo di dette somme, maggiorate di interessi e rivalutazione.

Tale tema non è stato neanche accennato da parte ricorrente, essendo rimasto, assai comprensibilmente, del tutto sullo sfondo della controversia in esame, ad ulteriore conferma delle manifesta infondatezza dell’azione risarcitoria attivata con il presente giudizio.

In conclusione, il ricorso in epigrafe resta inammissibile per genericità, di per sé essendo, altresì, infondato nel merito.

Quanto al resto, le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663;
sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).

In considerazione della peculiarità procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre che della evidente specificità in fatto della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

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