TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2018-02-07, n. 201800138
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/02/2018
N. 00138/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2018, proposto da:
H C, rappresentato e difeso dagli avvocati A R e A E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A R, in Bologna, via dei Falegnami 5;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4 è domiciliato ex lege ;
per l'annullamento
del decreto in data 3/8/2017, con il quale la Questura di Ferrara ha respinto l’istanza del cittadino marocchino odierno ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno - Questura Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018, il dott. Umberto Giovannini e udita, per il Ministero dell’Interno, l’avv. dello Stato Silvia Bassani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, un cittadino di nazionalità marocchina chiede l’annullamento del decreto in data 3/8/2017, con il quale la Questura di Ferrara ha respinto la sua istanza diretta a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
A sostegno della pretesa, l’interessato deduce motivi in diritto rilevanti: eccesso di potere per mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto in relazione alla avvenuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano e alla disponibilità di redditi del medesimo.
Si è costituito in resistenza l’intimato Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del gravame, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure in esso rassegnate.
Alla camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018, la causa è stata chiamata;le parti sono state avvisate della possibilità di immediata decisione nel merito del ricorso ex art. 60 Cod. proc. amm.. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.
Il Tribunale ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Nella specie, infatti, difetta al cittadino marocchino odierno ricorrente, al fine di potere continuare a soggiornare regolarmente in Italia, il necessario requisito del possesso di un reddito sufficiente e proveniente da fonte lecita, risultando esso, per i relativi anni di riferimento, largamente inferiore al reddito minimo del nucleo familiare calcolato secondo i parametri fissati dall’art. 29, comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 286 del 1998 (v. ex multis: T.A.R. Emilia – Romagna –Bo- sez. I 16/11/2017 n. 716). La Questura di Ferrara ha infatti accertato, mediante l’esperimento di approfondita istruttoria, che il ricorrente ha percepito redditi per €. 833,87 nel 2013;€. 2.323,93 nel 2014 e nessun reddito per il 2015, stante che il reddito di €. 7.150,15 dichiarato nel MOD Unico 2016 relativo al 2015, documento allegato dal medesimo all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, non ha trovato alcun riscontro nelle banche dati dell’amministrazione finanziaria e di INPS consultate dall’Autorità procedente quale dichiarazione dei redditi e reddito effettivamente presentato all’amministrazione finanziaria.
In riferimento a tale ultima considerazione, occorre rilevare che il ricorrente è, unitamente ad altri cittadini stranieri e ad un cittadino italiano nei cui confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha emesso ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, indagato per il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998 relativo alla formazione di documentazione falsa necessaria per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno (v. doc. n. 7 dell’Amm.ne).
I suddetti elementi – complessivamente valutati - appaiono sia largamente sufficienti ad attestare la consistenza motivazionale del gravato diniego, sia a valutare quali insussistenti o comunque recessive e/o irrilevanti le ulteriori argomentazioni (asserito inserimento sociale e lavorativo del ricorrente nel tessuto sociale italiano, oggettivi disagi patiti a seguito degli eventi sismici del 2012 in Emilia – Romagna con necessità di trasferirsi da Modena a Ferrara, insussistenza di mezzi di sostentamento provenienti da fonte illecita) contenute nell’atto introduttivo del giudizio.
Per i suesposti motivi, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.