TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502573
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N. 02573/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01965/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2015, proposto da:
A E, rappresentato e difeso dall'avv. A E, con domicilio eletto in Salerno, Via Piave, n. 1 c/o De Vita;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliata presso la sua sede in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.754/2014 emessa dal T.A.R. Campania, sez.di Salerno (I sezione), notificata con formula esecutiva, all’amministrazione in data 23.06.2014, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato 4 settembre 2015 e ritualmente depositato il 17 settembre successivo, l’avv. A E, rappresentato e difeso da se medesimo, invoca l’esecuzione ope judicis della sentenza di questo Tribunale, meglio distinta in epigrafe, nella parte in cui ha disposto il pagamento delle spese di giudizio così come liquidate, nonché al rimborso del contributo unificato di € 650,00.
Si costituisce in giudizio, con memoria di stile, la difesa erariale al fine di resistere.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2015 il ricorso è trattenuto in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, il ricorrente ha dichiarato, a verbale d’udienza, di non avere più interesse alla coltivazione del gravame per intervenuto pagamento del dovuto.
Ai fini del regolamento delle spese di giudizio, va rilevato che tale circostanza è sopravvenuta al ricorso di guisa che esse vanno poste a carico del Ministero della Giustizia nell’importo di cui in dispositivo, oltre alla refusione del contributo unificato pari a € 300,00.