TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-05-27, n. 202000408

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-05-27, n. 202000408
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000408
Data del deposito : 27 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2020

N. 00408/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00513/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2019, proposto da
P A, SOCIETÀ AGRICOLA SAN PIETRO DI P A E FRANCESCA BONDI, rappresentati e difesi dagli avv. A L e F L, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i suddetti legali in Brescia, via Solferino 10;

contro

REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall'avv. A G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7;

PROVINCIA DI BRESCIA, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente dell’UTR Brescia - Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di data 9 maggio 2019, con il quale è stato confermato il diniego del certificato di connessione ex art. 15 del RR 6 maggio 2008 n. 4, come anticipato nella nota di data 18 marzo 2019, relativamente a un fabbricato situato in località S. Lorenzo, da adibire ad agriturismo;

- della nota di data 18 marzo 2019, contenente il preavviso di diniego;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Paolo Avanzini, imprenditore agricolo professionale, è titolare di una società agricola con sede nel Comune di Desenzano del Garda. L’attività agricola consiste nella coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi su terreni aventi un’estensione pari a 150 ettari, e nella gestione di un allevamento con circa 10.000 suini a ciclo chiuso.

2. In data 6 giugno 2018 il ricorrente e l’altro socio hanno acquistato assieme, per quote differenti, un compendio immobiliare situato in via Grezze nel Comune di Desenzano del Garda, località S. Lorenzo, consistente in un edificio residenziale e in circa 3 ettari di terreno coltivato. Nel PGT l’area è classificata come agricola produttiva, con divieto di destinazioni d’uso extra agricole. Per i fabbricati, l’art. 37 delle NTA ammette la residenza dell’imprenditore agricolo e l’attività agrituristica, escludendo la residenza extra agricola. Nella scheda n. 258 allegata al PGT l’edificio in questione è registrato come residenza agricola, mentre nel catasto dei fabbricati è classificato in categoria A/8 ( Abitazioni in ville ).

3. L’acquisto del compendio immobiliare è avvenuto in esito a una procedura esecutiva, sulla base del verbale di aggiudicazione del Tribunale di Brescia di data 16 marzo 2018. La perizia estimativa dell’ing. M C ha attestato la zonizzazione agricola dei terreni e la funzione di residenza agricola dell’edificio, evidenziando la necessità che il potenziale acquirente fosse “ in possesso di adeguati requisiti per la conduzione degli immobili ”.

4. Il ricorrente e la sua famiglia hanno trasferito la residenza nel suddetto edificio in data 5 luglio 2018.

5. Allo scopo di adibire una parte del fabbricato ad agriturismo, la società agricola del ricorrente ha chiesto alla Regione in data 4 marzo 2019 il rilascio del certificato di connessione tra l’attività agricola e l’attività agrituristica ai sensi degli art. 151 e 152 della LR 5 dicembre 2008 n. 31, e dell’art. 15 del RR 6 maggio 2008 n. 4.

6. Il dirigente dell’UTR Brescia - Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, con nota di data 18 marzo 2019, ha comunicato il preavviso di diniego. La motivazione richiama il parere espresso dall’Agenzia del Territorio nella nota prot. n. 18368 del 23 ottobre 2008, secondo cui disporrebbero del requisito della ruralità, e quindi sarebbero compatibili con l’attività agrituristica, anche le abitazioni destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo, tranne quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1 e A/8, e quelle con le caratteristiche di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.

7. Con provvedimento di data 9 maggio 2019 il medesimo dirigente ha confermato il diniego del certificato di connessione, inibendo quindi la trasformazione da residenza dell’imprenditore agricolo ad agriturismo. La decisione richiama il citato parere dell’Agenzia del Territorio, che a sua volta si basa sull’art. 9 comma 3-e del DL 30 dicembre 1993 n. 557 (“ i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali ”).

8. Contro i suddetti provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione, anche per conto della società agricola, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 3 comma 3 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, che assimila a ogni effetto i locali ad uso agrituristico alle abitazioni rurali, nonché dell’art. 152 della LR 31/2008, che pone quali condizioni per l’attività agrituristica solamente la connessione con l'attività agricola e la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica;
(ii) violazione dell’art. 9 comma 3- bis -e del DL 557/1993, che espressamente riconosce carattere della ruralità sotto il profilo fiscale alle costruzioni strumentali destinate allo svolgimento di attività agrituristica;
(iii) irragionevolezza, in quanto il certificato di connessione sarebbe il presupposto, e non la conseguenza, dell’acquisizione della ruralità ai fini fiscali.

9. La Regione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

10. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) la disciplina generale dell’attività agrituristica, codificata a livello nazionale nella legge 96/2006, ha la finalità di sostenere l'agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne (v. art. 1). Il favore verso l’attività agrituristica si manifesta, tra l’altro, con la presunzione di conformità urbanistica per tutti gli edifici già esistenti nel fondo (v. art. 3 comma 1), e con l’equiparazione dei locali ad uso agrituristico alle abitazioni rurali (v. art. 3 comma 3);

(b) a livello regionale, la disciplina contenuta nella LR 31/2008 conferma questa impostazione di favore. In particolare, il testo dell’art. 155 in vigore alla data di adozione dei provvedimenti impugnati stabiliva (v. comma 1) la possibilità di utilizzare per l’attività agrituristica tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati. Inoltre, per gli edifici adibiti all’attività agrituristica era previsto il mantenimento della destinazione agricola anche ai fini dei tributi comunali (v. comma 3);

(c) la disciplina nazionale e quella regionale in vigore alla data di adozione dei provvedimenti impugnati non prevedevano quindi alcuna limitazione basata sulla classificazione catastale degli immobili. Questa impostazione è coerente con il principio di iniziativa economica, che favorisce la piena utilizzazione di tutti i fattori di produzione secondo la loro vocazione naturale. In assenza di interessi pubblici sovraordinati, il pregio di un fabbricato ai fini tributari non è un elemento che giustifichi la riduzione delle potenzialità economiche dello stesso. Qualsiasi edificio situato in zona agricola, dove sono consentite solo utilizzazioni legate all’agricoltura, può ospitare l’attività agrituristica, e contribuire così a integrare il reddito dell’imprenditore agricolo, rispettando perfettamente, da un lato, la destinazione urbanistica, e dall’altro la definizione delle attività agricole ex art. 2135 del codice civile;

(d) a maggior ragione, lo sviluppo dell’attività agrituristica non può essere impedito in un edificio come quello in esame, che è stato acquistato nell’ambito di una procedura esecutiva con un preciso vincolo di corrispondenza tra la destinazione agricola degli immobili e la qualità di imprenditore agricolo dell’acquirente;

(e) in tale contesto, le condizioni a cui è subordinata l’attività agrituristica trovano il loro fondamento nell’esigenza di prevenire abusi e scelte opportunistiche. L’imprenditore agricolo che intende aprire un agriturismo deve infatti dimostrare, ai sensi dell’art. 152 della LR 31/2008, che vi è connessione tra l’attività agrituristica e l'attività agricola, e che quest’ultima è prevalente rispetto a quella agrituristica. Non è quindi possibile utilizzare la leva dell’attività agrituristica per introdurre in zona agricola destinazioni d’uso incompatibili, come quella ricettiva o quella residenziale ordinaria;

(f) ne consegue che gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica sono rurali in quanto destinati a un’attività connessa con quella agricola ai sensi dell’art. 2135 comma 3 del codice civile. Se l’utilizzazione rispetta i limiti propri dell’attività agrituristica (connessione con l’attività agricola, non prevalenza rispetto all’attività agricola), la qualificazione come edifici rurali è automatica, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 96/2006. È questa la nozione di ruralità a cui faceva rinvio l’art. 155 comma 1 della LR 31/2008 nel testo in vigore alla data di adozione dei provvedimenti impugnati, come chiarito dal fatto che il successivo comma 3 qualificava la destinazione agricola associata all’attività agrituristica come rilevante anche ai fini dei tributi comunali;

(g) il dato normativo è attualmente diverso, in quanto, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 comma 1-d della LR 18 giugno 2019 n. 11, il vecchio art. 155 della LR 31/2008 è stato sostituito con il nuovo art. 154 della medesima LR 31/2008. Quest’ultima disposizione, al comma 1, contiene un rinvio espresso alla disciplina fiscale statale (“ Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola ”). La nuova impostazione è confermata dalla mancata riproposizione di una norma corrispondente al comma 3 del vecchio art. 155 della LR 31/2008;

(h) il legislatore regionale ha quindi deciso, per il futuro, di allineare la ruralità agrituristica a quella catastale. Si può ritenere che la finalità primaria di questa modifica non sia di impedire l’attività agrituristica nei fabbricati con caratteristiche di pregio, ma più semplicemente di prevenire comportamenti scorretti. Al riguardo, è possibile richiamare la relazione della

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