TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-24, n. 202301262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-24, n. 202301262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301262
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2023

N. 01262/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12647/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12647 del 2022, proposto da
P C, rappresentato e difeso dagli avvocati L M e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Cassa Nazionale del Notariato, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato O S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento

- del diritto del ricorrente ad accedere agli atti di cui alla istanza del 7 settembre 2022;

previo, occorrendo,

- annullamento del diniego opposto al riguardo dalla Cassa con nota del 18 settembre 2022, comunicata all'interessato il 4 ottobre successivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa Nazionale del Notariato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2022 e depositato il successivo 26, il ricorrente espone di avere presentato alla Cassa Nazionale del Notariato istanza di trattamento di quiescenza (comprensiva di pensione e indennità di cessazione) e che con delibera n. 31, adottata nella seduta del 3 febbraio 2022, il Comitato Esecutivo della Cassa non accoglieva l’istanza.

In data 16 maggio 2022 il ricorrente impugnava la delibera n. 31 innanzi al Consiglio di Amministrazione della Cassa il quale, con delibera n. 83 adottata nella seduta del 7 luglio 2022, rigettava il ricorso.

Con nota del 2 agosto 2022 la Cassa Nazionale del Notariato ha comunicato al dott. P C l’esito negativo del ricorso da lui proposto, e alla suddetta comunicazione è stato allegato il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dedicata alla trattazione dell’affare (n. 83 del 7 luglio 2022) all’esito della quale è stato disposto il rigetto del gravame proposto in seconda istanza.

Il ricorrente, constatato che il suddetto verbale non era stato reso disponibile nella sua versione integrale, con domanda d’accesso del 7 settembre 2022 (sottoscritta congiuntamente dall’interessato e dal suo difensore) ha richiesto alla Cassa l’ostensione delle parti oscurate, rappresentando la necessità di acquisirne conoscenza ai fini di una compiuta comprensione del processo deliberativo seguito per addivenire al rigetto del reclamo.

Tale richiesta è stata disattesa dalla Cassa con nota del successivo 18 settembre (a firma del responsabile dell’Ufficio Legale della Cassa) del seguente tenore:

«Egregio Collega, riscontro la Sua del 7 settembre 2022 nella quale chiede il rilascio del testo integrale della delibera n. 83 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella seduta del 7 luglio 2022, con l'ostensione di tutte le parti sottese agli omissis. Faccio presente che tale delibera è stata trasmessa in data 2 agosto 2022 in forma pressoché integrale, depurata semplicemente di aspetti marginali, attinenti in larga parte ai nominativi dei Consiglieri intervenuti alla discussione finalizzata all'adozione della delibera. I restanti "omissis" si riferiscono al parere reso dal sottoscritto, responsabile dell'Ufficio Legale della Cassa. Tale parere è derogatoriamente sottratto all'accesso previsto dalla Legge n. 241/90, in quanto espressione di un rapporto assimilabile a quello professionale tra cliente ed avvocato, nonché rientrante nel segreto professionale del sottoscritto difensore. Lo stesso è stato reso nell'ambito di un procedimento amministrativo contenzioso (ricorso al Consiglio di Amministrazione) ed è stato acquisito dal Consiglio al solo fine di definire la strategia difensiva della Cassa in vista di una situazione potenzialmente idonea a sfociare in un giudizio. Sono perciò spiacente di dover comunicare che detto parere non può costituire oggetto della richiesta ostensione».

1.2. Il gravame è affidato a un unico motivo di ricorso così rubricato:

“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 22 e ss. della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione e/o motivazione apparente” .

1.3. Si è costituita in giudizio la Cassa Nazionale del Notariato depositando memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.4. In vista dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato una memoria di replica.

1.5. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, che, nel rispetto dell’art. 24 della Costituzione, prevede, con una formula di portata generale, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” .

È anche vero che la medesima norma - come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 l. n. 45/2001, art. 176, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 e art. 16 l. n. 15/2005) - specifica con molta chiarezza come non

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