TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-06-21, n. 202101268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-06-21, n. 202101268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101268
Data del deposito : 21 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2021

N. 01268/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01349/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Pullano, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Purificato,18;



contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;



per l’annullamento

- del provvedimento del Provveditorato Regionale A.P. della Calabria -OMISSIS-del 13 maggio 2014;

- del decreto del 29 maggio 2014 del Direttore della Casa circondariale di -OMISSIS-, notificato in data 9 giugno 2014;

e per l’accertamento

dell’illegittimità della trattenuta disposta con i provvedimenti impugnati e la consequenziale dichiarazione di non dovutezza della trattenuta operata e la condanna dell’Amministrazione alla restituzione di ogni somma trattenuta dal rateo mensile del ricorrente maggiorato di interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 giugno 2021 il dott. Giovanni Iannini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In data 9 giugno 2014 l’Assistente Capo -OMISSIS-, in servizio presso la Casa circondariale di -OMISSIS-, ha ricevuto il decreto del 29 maggio 2014 del Direttore della Casa circondariale, con il quale, presosi atto del provvedimento del Provveditorato Regionale A.P. della Calabria del 13 maggio 2014, è stato disposto il recupero coattivo di somme indebitamente percepite, per un totale di € 5.331,54. Con lo stesso provvedimento sono state, inoltre, impartite disposizioni agli uffici competenti, per l’inserimento della relativa trattenuta sullo stipendio e sulle indennità da erogare.

L’interessato ha presentato domanda di accesso a una serie di documenti inerenti a una serie di prestazioni retribuite documentate da c.d. DO , ritenute dall’Amministrazione non regolarmente espletate, che, però, è stata respinta in considerazione del fatto che tali documenti erano a disposizione dell’Autorità giudiziaria

2. Il -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso il decreto indicato, nonché avverso il provvedimento del Provveditorato Regionale.

Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito fatto valere dall’Amministrazione, l’erroneità del calcolo delle trattenute, in quanto comprensive anche delle ritenute previdenziali e fiscali.

Egli ha, inoltre, dedotto, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, illegittimità della motivazione per AT , manifeste illogicità e irragionevolezza della motivazione.

In sintesi, il ricorrente ha rilevato:

1) difetto assoluto di motivazione, in quanto il provvedimento del Direttore della Casa circondariale è stato motivato unicamente per AT , sulla scorta di un provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria sconosciuto in ogni sua parte;

2) violazione del

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