TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2023-02-01, n. 202300128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2023-02-01, n. 202300128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300128
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 01091/2022 REG.RIC.

N. 00128/2023 REG.PROV.CAU.

N. 01091/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da


A R s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e A R MILANO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati W C e V F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

COMUNE DI G, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L P e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (ARPA) - LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
RIVA RE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 2/22 in data 6 aprile 2022 – prot. n. 0003213 – notificata in pari data del Comune di Garlate;

della relazione in data 21 marzo 2022 dell'ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento di Lecco-Sondrio recante i «rilievi fonometrici eseguiti presso le abitazioni site in via Al Guast, n. 48 e in via Strencetta, n. 3 in Comune di Garlate» e delle conclusioni ivi indicate;

della nota prot. n. 4286 del 10 maggio 2022 del Responsabile dell'Area Tecnica nonché Sindaco di Garlate;

per quanto possa occorrere, dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Garlate;

di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, comunque denominati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità

del silenzio serbato dal Comune di Garlate sull'istanza presentata dalle società ricorrenti in data 5/10/2022 tramite posta elettronica certificata in pari data - avente ad oggetto la richiesta «di adottare tutti gli opportuni provvedimenti» conseguenti al (e alla luce del) piano di risanamento acustico redatto, presentato e attuato dalle medesime società

e per l'accertamento e la declaratoria

in ogni caso, dell'obbligo di provvedere sull'istanza di cui alla suindicata comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata in data 5/10/2022

nonché per la condanna

del Comune di Garlate (LC) ad offrire riscontro formale alla suindicata istanza entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, o nel termine che risulterà equo e ragionevole e previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm.;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garlate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che l’intervenuta predisposizione e l’intervenuta esecuzione del piano di risanamento acustico non possano incidere sulla legittimità dell’atto impugnato in quanto eventi sopravvenuti alla sua adozione;

Rilevato comunque che dall’ordinanza impugnata emerge che la sua efficacia sarebbe venuta meno una volta approntato ed eseguito il piano di risanamento acustico;

Rilevato che la stessa Amministrazione intimata, nelle proprie difese, deduce la sopravvenuta perdita di efficacia dell’ordinanza impugnata a seguito dell’esecuzione del piano di risanamento acustico;

Ritenuto pertanto che non sussista l’elemento del periculum;

Ritenuto che, per queste ragioni, l’istanza cautelare non possa essere accolta;

Rilevato che, poiché il ricorrente propone sia la domanda di annullamento che la domanda sul silenzio, l’intero giudizio dovrà proseguire con il rito ordinario;

Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;

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