TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202301133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202301133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301133
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 01133/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00717/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 717 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati J M e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno, -OMISSIS- con il quale è stata vietata la detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il -OMISSIS-ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti del -OMISSIS-, nonché il susseguente decreto del Ministero dell’Interno del-OMISSIS- che ne ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il suddetto divieto, entrambi in epigrafe descritti.

La misura prefettizia era stata adottata sulla base della nota dei -OMISSIS-integrata il successivo -OMISSIS-. I miliari dell’Arma segnalavano, nell’occasione, che il ricorrente – titolare di autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni – risultava coinvolto in un aspro contrasto interpersonale, cui erano seguite denunce e querele all’Autorità Giudiziaria. I fatti, oggetto del conflitto, riguardavano le gravi tensioni insorte con l’ ex marito della donna con la quale il ricorrente si era sentimentalmente legato.

Il primo si rendeva responsabile nei confronti del ricorrente - ritenuto responsabile della fine del matrimonio, di continue condotte violente, aggressive e persecutorie - che sfociavano in denunce e in una condanna penale. Lo stesso ricorrente, peraltro, veniva fatto oggetto di denuncia, così da far emergere un conflitto simmetrico e reciproco, pericoloso e instabile, il quale, indipendentemente dalla soggettiva riferibilità all’uno o all’altro delle maggiori responsabilità (nelle osservazioni prodotte in sede procedimentale il ricorrente chiariva, invero, di essere incensurato e involontaria vittima delle altrui condotte), da un punto di vista esterno e oggettivo dimostrava l’esistenza di una condizione di estrema pericolosità e di allarme sociale, inconciliabile con la detenzione delle armi da parte di uno qualsiasi dei due contendenti. Tale situazione di conflittualità, “ perdurante nel tempo ”, a giudizio dell’Amministrazione non consentiva, infatti, “ di escludere a priori vendette trasversali che potrebbero sfociare in più gravi fatti ”, giustificando, sotto tale profilo, l’adozione della misura a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.

Avverso la misura, l’interessato interponeva ricorso gerarchico che, come visto, veniva respinto dal Ministero dell’Interno, il quale confermava le motivazioni esposte dalla-OMISSIS- precisando che i fatti “ sono indicativi della mancanza di affidabilità in capo al ricorrente

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