TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-06-13, n. 202300205
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 00205/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2023, proposto da
H.C. Hospital Consulting S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G Z in Trieste, piazza Sant’Antonio Nuovo 2;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati B C e M P dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione ARCS n. 585 del 12.9.2022 –comunicata il successivo 21.9.2022, recante “Aggiudicazione e approvazione dei verbali della gara europea ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula di una convenzione per l'affidamento dei servizi tecnico/manutentivi integrati delle apparecchiature biomedicali per gli Enti del SSR FVG”;
- dell'Allegato A.1 al predetto provvedimento, contenente i relativi verbali di gara e, segnatamente –ma non esclusivamente-, del verbale del 19.1.2021, avente ad oggetto la valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti nella parte in cui non motiva in ordine all'ammissione della controinteressata;
- di ogni ulteriore ed eventuale provvedimento con il quale si ritornasse sul tema dell'ammissione dei concorrenti senza motivare sulla posizione di -OMISSIS-;
- del verbale datato 30.12.2022, con cui ARCS archiviava il procedimento per la verifica del perdurante possesso dei requisiti generali di partecipazione avviato nei confronti dell'odierna aggiudicataria a seguito delle sanzioni irrogate a suo carico dal GIP del Tribunale di Palermo;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria
di nullità/inefficacia del Contratto d'appalto se medio tempore stipulato e rispetto al quale si dichiara di voler subentrare
e per il risarcimento del danno
per equivalente che dovesse derivare alla ricorrente, in toto o in parte, dall'illegittima condotta posta in essere nei suoi confronti dalla Stazione appaltante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della società -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società H.C. Hospital Consulting s.p.a., seconda graduata all’esito della gara europea ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 bandita dall’ARCS per conto della Centrale Unica di Committenza regionale (di seguito denominata CUC), soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la stipula di una convenzione per l’affidamento dei servizi tecnico/manutentivi integrati delle apparecchiature biomedicali per gli Enti del SSR FVG – ID19SER002 CUC, per un periodo di 48 mesi, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata -OMISSIS- Italia S.p.A. e degli altri atti in epigrafe compiutamente indicati, nonché la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto d’appalto se medio tempore stipulato, dichiarando, al contempo, di volervi subentrare, e, inoltre, il risarcimento del danno asseritamente patito e/o patiendo a causa e in conseguenza dell’illegittimità provvedimentale denunciata.
Questi i motivi di impugnazione:
Sul procedimento di verifica della permanenza dei requisiti generali: illegittimità della mancata esclusione a carattere vincolato di -OMISSIS-
1. “Violazione art. 80, comma 5, lettera f), e comma 6, Codice Contratti - Violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti generali di ammissione, partecipazione ed esecuzione”, con cui lamenta, in estrema sintesi, l’illegittimità che affligge gli atti e provvedimenti gravati, laddove non hanno escluso la controinteressata dalla procedura in ragione del fatto che, essendo stata attinta da un provvedimento di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione – per la durata di un anno - ai sensi degli artt. 9 e 14, d.lgs. n. 231/2001, emesso nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Palermo -OMISSIS-[ovvero asseritamente della misura indicata dall’art. 80, comma 5, lettera f), del d.lgs. n. 50/2016], non ha soddisfatto il possesso dei requisiti generali richiesti per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, senza soluzione di continuità. A nulla potendo rilevare, al riguardo, la circostanza che la detta misura è stata dapprima sospesa con provvedimento del GIP -OMISSIS-e, poi, definitivamente revocata con provvedimento-OMISSIS-, in quanto, comunque, per lo meno nel periodo intercorrente tra la data di emissione e quella della sua sospensione la società -OMISSIS- è stata priva del fondamentale requisito della legittimazione a contrarre con la Pubblica Amministrazione, essendo risultata, per l’appunto, destinataria di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231/2001 e ricadente nel meccanismo espulsivo del ripetuto art. 80, comma 5, lettera f), Codice Contratti. Misura, peraltro, revocata ex nunc e non ex tunc .
Ritiene, in definitiva, che trattandosi di una fattispecie espulsiva a carattere vincolato, la s.a. avrebbe dovuto solo accertare l’inverarsi o meno delle condizioni previste dalla norma su indicata, e, in ipotesi affermativa, disporre l’esclusione della società controinteressata. Non avendolo fatto, è incorsa nell’illegittimità denunciata.
In via subordinata.
Sul difetto d’istruttoria e di motivazione in ordine all’ammissione in gara della controinteressata
2 . “Eccesso di potere sotto varie forme e violazione art. 3, l. n. 241/1990”, con cui deduce che la s.a. ha omesso i necessari approfondimenti istruttori in relazione alle numerose situazioni potenzialmente rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c) – c-ter), Codice Contratti, che la controinteressata ha indicato sub pt. 3.7 della dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo, per converso, incondizionatamente ed acriticamente accolto le precisazioni offerte dalla società, secondo cui i vari provvedimenti risolutori adottati nei suoi confronti sarebbero divenuti “inesistenti nel mondo giuridico, sicché non potrebbero neppure astrattamente ritenersi indice di un grave illecito professionale” e ciò in forza degli accordi transattivi successivamente intervenuti in merito.
Sottolinea che analoghe circostanze avevano, purtuttavia, già portato altri TT.AA.RR. ad annullare per illegittimità le ammissioni ottenute dalla controinteressata in varie gare in forza delle medesime dichiarazioni ed in assenza di una sia pur minima attività istruttoria e/o di verifica da parte delle Commissioni di gara.
Ancora in via subordinata
3. “Omessa comunicazione della risoluzione intervenuta presso l’ASP di Trapani -OMISSIS-. Omessa comunicazione dell’avvenuta iscrizione della predetta risoluzione nella Sezione “B” del Casellario Informatico ANAC”, con cui – premesso che le concorrenti a pubbliche gare hanno l’onere di informare l’Amministrazione degli eventi, anche sopravvenuti all’istanza di ammissione, potenzialmente in grado di condurre ad una rinnovata valutazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016 – ha rilevato che la controinteressata, a pochi mesi dalla presentazione della domanda, è risultata destinataria, da parte dell’ASP di Trapani, di un ulteriore provvedimento risolutorio (-OMISSIS-), dalla medesima non dichiarata, sebbene anche successivamente iscritta - in esito ad un procedimento in contraddittorio avviato da ANAC- in seno al Casellario Informatico nella c.d. Sezione “B”.
La ricorrente ha formulato, inoltre, istanza di risarcimento del danno per equivalente con funzione sussidiaria rispetto alla ordinaria tutela giurisdizionale - finalizzata all’annullamento degli atti gravati - per l’ipotesi in cui gli effetti conformativi del giudicato d’annullamento non garantissero, in parte o in toto, effettiva tutela alla sua posizione.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita, con memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., dimessa in vista dell’udienza pubblica del 10 maggio 2023 ha svolto compiute difese a tutela dell’attività provvedimentale posta in essere, contestando gli assunti della società ricorrente.
In particolare:
- con riguardo al primo motivo d’impugnazione, ritiene, essenzialmente, che la misura cautelare di divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni adottata dal GIP di Palermo non configuri un’ipotesi di automatica