TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202301876

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202301876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301876
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 01876/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00458/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

della sospensione ex d. l. n. 172/2021, adottata dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2023 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 458 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere -OMISSIS- presso Nucleo PEF (Polizia economico-finanziaria) -OMISSIS-, e di aver effettuato, in data 15.12.2021, la prima dose (Moderna);

- di essere stato, in data 16.12.2021, in congedo ordinario;

- di essere rientrato in servizio il 3.1.2022, con prenotazione della seconda dose per il 12.1.2022;

- di essere stato, dal 11.1.2022, in malattia per febbre “non definita” fino al giorno 15.1.2022;

- di aver ricevuto, in data 17.1.2022, un nuovo invito alla vaccinazione;

- di essere -OMISSIS-, e di aver quindi chiesto al proprio medico, per l'effettuazione della somministrazione della seconda dose, assistenza sanitaria sia in relazione alla sintomatologia avversa riportata a seguito della prima somministrazione sia in relazione alla condizione di -OMISSIS-di cui era già affetto;

- che il medico dapprima prescriveva gli accertamenti di poi si dichiarava incompetente;

- di aver quindi effettuato richiesta di ostensione della prescrizione medica al citato medico e all'ASPAG -OMISSIS-;

- di aver prenotato, attesa l’inerzia anche dell'ASPAG, la vaccinazione per il dì 26.01.2022, partecipando il Comando di ogni sua vicissitudine di salute e dei relativi risvolti burocratici;

- che l’Amministrazione adottava la sospensione impugnata.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

All’udienza camerale del 20.04.2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare veniva respinta.

All’udienza

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi