TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-09-20, n. 201900582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-09-20, n. 201900582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900582
Data del deposito : 20 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2019

N. 00582/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00226/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2019, proposto da
C V, rappresentata e difesa dall'avvocato A D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per

l'ottemperanza ed esecuzione della sentenza n. 1788/10 del Tribunale di Ancona depositata in data 23/10/2010 e della sentenza n. 760/15 della Corte di Appello di Ancona, passate in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto depositato in data 29/8/2019, il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Non risulta, tuttavia, che tale rinuncia sia stata notificata alle controparti ex art. 84, comma 3, del c.p.a.

In assenza di tale formalità, il Collegio ritiene comunque essere palese la volontà della ricorrente di non voler coltivare ulteriormente l’odierno ricorso, che va pertanto dichiarato improcedibile non essendoci stata, sul punto, specifica opposizione della controparte resistente.

Le spese di giudizio possono essere compensate poiché la rinuncia o comunque la sopravvenuta carenza di interesse, è stata determinata, così come si legge nella citata nota del 29/8/2019, dall’eccezione che il Tribunale, d’ufficio e informalmente, aveva prospettato alle parti nel corso della precedente camera di consiglio, stante l’irricevibilità del gravame per essere stato depositato oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

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