TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300005
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00005/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00764/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ekene Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F, A M N, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G F in Padova, via Berchet, 11;

contro

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso - Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

nei confronti

Officine Sociali Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestione Orizzonti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

anche inaudita altera parte , e comunque previa adozione delle idonee misure cautelari ex art. art. 55 c.p.a., nei limiti dell'interesse della ricorrente:

- del decreto prefettizio del 2 maggio 2022, prot. interno 33288 del 02.05.2022 della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, mai comunicato alla ricorrente;

- del successivo decreto prefettizio del 5 maggio 2022, prot. interno 34155 del 05.05.2022 della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, mai comunicato alla ricorrente;

- di tutti i verbali di gara, e in particolare, dei verbali del 11, 18 e 21 ottobre 2021 del Seggio di Gara, dei verbali del 28 ottobre 2021 e del 2 novembre 2021 della Commissione di Gara, dei verbali del Seggio di Gara del 27 gennaio 2022, 7 febbraio 2022, 12 aprile 2022 e 15 aprile 2022;

- dell'art. 15 del disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione”, e dell'art. 23 del disciplinare di gara nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della contemporanea verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse;

- ove e per quanto occorra, dell'allegato 3-ter - Struttura dell'offerta, punto D.2, lettere b) e d), ove interpretati nel senso che l'attribuzione del relativo punteggio spetti in caso di accordi già sottoscritti con gli enti;

- della nota prot. uscita n. 89385 del 7 dicembre 2021 della Prefettura di Treviso, in parte qua, di riscontro all'istanza di accesso agli atti dell'11.11.2021;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità lesivo della ricorrente

nonché accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la P.A. resistente e il R.T.I. aggiudicatario, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, e conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica

ovvero, in subordine, condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente a favore della ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

nonché accertamento del diritto della ricorrente – e la conseguente condanna dell'amministrazione – alla integrale ostensione della documentazione di gara richiesta con istanza di accesso agli atti del 11.11.2021.

per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati da Ekene Cooperativa Sociale Onlus il 6/6/2022:

l' annullamento

previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 55 c.p.a.:

- del decreto prefettizio del 2 maggio 2022, prot. interno 33288 del 02.05.2022 della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, mai comunicato alla ricorrente;

- del successivo decreto prefettizio del 5 maggio 2022, prot. interno 34155 del 05.05.2022 della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, mai comunicato alla ricorrente;

- di tutti i verbali di gara, e in particolare, dei verbali del 11, 18 e 21 ottobre 2021 del Seggio di Gara, dei verbali del 28 ottobre 2021 e del 2 novembre 2021 della Commissione di Gara, dei verbali del Seggio di Gara del 27 gennaio 2022, 7 febbraio 2022, 12 aprile 2022 e 15 aprile 2022;

- dell'art. 15 del disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione”, e dell'art. 23 del disciplinare di gara nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della contemporanea verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse;

- ove e per quanto occorra, dell'allegato 3-ter - Struttura dell'offerta, punto D.2, lettere b) e d), ove interpretati nel senso che l'attribuzione del relativo punteggio spetti in caso di accordi già sottoscritti con gli enti;

- della nota prot. uscita n. 89385 del 7 dicembre 2021 della Prefettura di Treviso, in parte qua, di riscontro all'istanza di accesso agli atti dell'11.11.2021;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità lesivo della ricorrente

nonché accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la P.A. resistente e il R.T.I. aggiudicatario, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, e conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica

ovvero, in subordine, condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente a favore della ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

nonché accertamento del diritto della ricorrente – e la conseguente condanna dell'amministrazione – alla integrale ostensione della documentazione di gara richiesta con istanza di accesso agli atti del 11.11.2021

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da Ekene Cooperativa Sociale Onlus il 18/7/2022:

l' annullamento:

- del decreto prefettizio del 2 maggio 2022, prot. interno 33288 del 02.05.2022 della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, mai comunicato alla ricorrente;

- del successivo decreto prefettizio del 5 maggio 2022, prot. interno 34155 del 05.05.2022 della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, mai comunicato alla ricorrente;

- di tutti i verbali di gara, e in particolare, dei verbali del 11, 18 e 21 ottobre 2021 del Seggio di Gara, dei verbali del 28 ottobre 2021 e del 2 novembre 2021 della Commissione di Gara, dei verbali del Seggio di Gara del 27 gennaio 2022, 7 febbraio 2022, 12 aprile 2022 e 15 aprile 2022;

- dell'art. 15 del disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione”, e dell'art. 23 del disciplinare di gara nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della contemporanea verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse;

- ove e per quanto occorra, dell'allegato 3-ter - Struttura dell'offerta, punto D.2, lettere b) e d), ove interpretati nel senso che l'attribuzione del relativo punteggio spetti in caso di accordi già sottoscritti con gli enti;

- della nota prot. uscita n. 89385 del 7 dicembre 2021 della Prefettura di Treviso, in parte qua, di riscontro all'istanza di accesso agli atti dell'11.11.2021;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità lesivo della ricorrente

nonché accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la P.A. resistente e il R.T.I. aggiudicatario, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, e conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica

ovvero, in subordine, condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente a favore della ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

NONCHÉ ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente – e la conseguente condanna dell'amministrazione – alla integrale ostensione della documentazione di gara richiesta con istanza di accesso agli atti del 11.11.2021

Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati da Ekene Cooperativa Sociale Onlus il 31/10/2022:

l' annullamento:

- del decreto prefettizio del 2 maggio 2022, prot. interno 33288 del 02.05.2022 della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, mai comunicato alla ricorrente ;

- del successivo decreto prefettizio del 5 maggio 2022, prot. interno 34155 del 05.05.2022 della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, mai comunicato alla ricorrente;

- di tutti i verbali di gara, e in particolare, dei verbali del 11, 18 e 21 ottobre 2021 del Seggio di Gara, dei verbali del 28 ottobre 2021 e del 2 novembre 2021 della Commissione di Gara, dei verbali del Seggio di Gara del 27 gennaio 2022, 7 febbraio 2022, 12 aprile 2022 e 15 aprile 2022;

- dell'art. 15 del disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione”, e dell'art. 23 del disciplinare di gara nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della contemporanea verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse (doc. 8);

- ove e per quanto occorra, dell'allegato 3-ter - Struttura dell'offerta, punto D.2, lettere b) e d), ove interpretati nel senso che l'attribuzione del relativo punteggio spetti in caso di accordi già sottoscritti con gli enti;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità lesivo della ricorrente

nonché accertamento

del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la P.A. resistente e il R.T.I. aggiudicatario, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, e conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica

ovvero, in subordine, condanna

della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente a favore della ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Officine Sociali Cooperativa Sociale e di Gestione Orizzonti S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla Prefettura di Treviso per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di nr. 260 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e di gestione dei servizi connessi su immobile denominato “ex Caserma Zanusso” in Oderzo, per un anno rinnovabile per un ulteriore anno.

A seguito della valutazione delle offerte la ricorrente si è classificata terza con 90,78 punti, dopo le società “Officine Sociali Società Cooperativa Sociale”, risultata prima con 98,05 punti e “Gestione Orizzonti S.r.l.”, classificatasi seconda con 91,86 punti.

Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara, instando per l’esclusione della prima e della seconda classificata e l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto.

Con riguardo alla posizione dell’aggiudicataria Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, ha dedotto i seguenti motivi:

- 1.1. illegittimità, in parte qua, dell’art. 15 del disciplinare di gara;
violazione dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria, violazione del principio di autoresponsabilità e di par condicio .

- 1.2. violazione dell’art.

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