TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-01-14, n. 202200063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-01-14, n. 202200063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200063
Data del deposito : 14 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00063/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00504/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 71-bis c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 504 del 2021, proposto da N D N, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

contro

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. R S, con domicilio eletto in Bari via Beata Elia di S. Clemente n. 223 e domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) il provvedimento a firma del Presidente dell'AQP, datato 11.3.2021 prot. n. u-11/3/2021 – 0016686 comunicato con p.e.c. dell'11.3.2021, nonché ogni provvedimento presupposto e connesso;
2) ove occorra anche in via di accertamento incidentale, la nota dell'AQP, datata 16.12.2003, prot. n. 6014 550 VAR/98 CG, a firma del Responsabile Ufficio Affari Legali, allegata alla p.e.c. di trasmissione del provvedimento dell'11.3.2021;
nonché per ottenere l’ordine all'AQP di compiere l'istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi relativa alle opere di manutenzione ordinaria formulata dalla impresa ricorrente e quindi, all'esito, deliberare il riconoscimento del diritto della impresa Di Nisi Nicola alla revisione prezzi sulle opere di manutenzione ordinaria eseguite per i lavori di cui al contratto del 4.11.1981 n. 18868 e al contratto del 4.11.1981 n. 19000, quantificando il relativo importo dovuto all'Impresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, il dott. O C e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - L’impresa ricorrente, in virtù di contratto del 4.11.1981 n. 18868 stipulato con l’EAAP (oggi AQP), eseguiva negli abitati di Genzano, Banzi, Acerenza, Forenza, Maschito, lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto, delle derivazioni trasversali per impianti di acqua, nonché lavori di riparazione delle perdite e dei guasti ricadenti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati predetti.

Con contratto n. 19000 del 4/11/1981, la medesima ricorrente eseguiva gli stessi lavori di cui al primo contratto per gli abitati di San Chirico Nuovo, Irsina, Oppido Lucano.

Tali contratti, avevano, inizialmente, durata fino al 30/06/1984 e successivamente, con provvedimento presidenziale n. 4827 del 06/11/1984, registrato a Bari il 14/11/1984 al n. 14669, venivano prorogati per cinque anni con patti e condizioni, compreso l'ammontare complessivo dei lavori, specificatamente indicati nell'atto stesso. A quest'ultima scadenza, i contratti di cui sopra, venivano ulteriormente prorogati fino al 30/06/1990.

Per entrambi i predetti contratti e per tutto il periodo contrattuale, cioè dal 1981 al 1990, l'impresa otteneva il pagamento di quanto contrattualmente previsto. Tuttavia, considerato che i corrispettivi di appalto erano quelli corrispondenti a tabelle e prezziari vigenti al momento della sottoscrizione dei contratti, la ricorrente domandava all’EAAP ripetutamente il pagamento della revisione prezzi sui lavori, con racc. a. r. del 2.12.1986, del 21.1.1991, del 14.1.1993, del 24.9.1996, del 2.9.1998, del 2.12.1998, del 30.1.2002, del 11.2.2003 e, infine, con atto di diffida-stragiudiziale notificato il 6.12.2007.

L’Ente, nonostante le predette richieste, non provvedeva ad alcuna determinazione. Conseguentemente, l’impresa, nel presupposto che il pagamento da parte dell’Ente della revisione prezzi sulle opere di manutenzione straordinaria costituisse riconoscimento del diritto alla revisione prezzi su tutti i lavori, conveniva in giudizio l’Ente avanti il Tribunale civile di Bari, con atto di citazione notificato il 4.9.2009, chiedendo il pagamento dei seguenti importi: a) € 192.284,66 per importi revisionali di cui al contratto del 4.11.1981 n. 18868, oltre interessi legali e di mora ex art. 35 Cap. Gen. OO.PP., conteggiati fino al 31.12.1988, pari ad € 391.920,43, oltre interessi di mora successivi e rivalutazione monetaria;
b) € 249.354,58 per importi revisionali di cui al contratto n. 1900 del 4.11.1981, oltre interessi legali e di mora ex art. 35 del capitolato generale OO.PP., conteggiati al 31.12.2008 pari ad € 505.125,98, oltre interessi di mora successivi e rivalutazione.

L’AQP, convenuto in giudizio, deduceva che il pagamento della revisione prezzi era già avvenuto per le opere di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria l’Ente mai aveva assunto la determinazione di riconoscere all’impresa istante la revisione prezzi, con il conseguente difetto di giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda revisionale e giurisdizione del G.A., vertendosi in tema di interessi legittimi e non di diritti.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 125/2015 del 14.1.2015, rigettava la domanda dell’Impresa, confermando che AQP non aveva mai assunto, né espressamente né implicitamente, la determinazione di riconoscere la revisione prezzi sulle opere di manutenzione ordinaria e, in seguito alla impugnazione della sentenza di primo grado, anche la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1242/2020 del 2.7.2020, confermava la statuizione di primo grado, affermando specificamente che “ rimane ferma l’inidoneità dei pagamenti degli acconti revisionali documentati dal Di Nisi a provare l’esercizio in senso positivo del potere, da parte dell’organo a tanto deputato, in ordine all’an debeatur della revisione… Deve dunque escludersi la sussistenza di un diritto già acclarato nell’an dell’impresa Di Nisi all’ottenimento del compenso revisionale preteso, con la conseguente conferma del difetto di giurisdizione dell’AGO ”.

Su queste premesse la Corte d’Appello concludeva che ” Ne deriva che è sempre necessaria l’attivazione, su istanza di parte, di un procedimento amministrativo, nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, per poi adottare, in caso di esito positivo, il provvedimento che riconosce il diritto e ne stabilisce anche l’importo ”.

La predetta sentenza passava in giudicato, sicché l’impresa, in conformità al giudicato formatosi, con p.e.c. inviata all’AQP il 9.2.2021 (e ricevuta dall’AQP in pari data) domandava l’attivazione del procedimento amministrativo volto a deliberare il riconoscimento da parte dell’Ente della revisione prezzi sulle opere di manutenzione ordinaria eseguite per i due richiamati contratti, con la quantificazione del relativo importo, oltre interessi e rivalutazione.

L’AQP riscontrava negativamente la richiesta, con provvedimento dell’11.3.2021, a firma del Presidente.

La ricorrente insorge, dunque, con il ricorso notificato il 7.5.2021 e depositato il 17.5.2021, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Chiede, altresì, che sia ordinato all'AQP di compiere l'istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi relativa alle opere di manutenzione ordinaria formulata dalla ricorrente e, all'esito, deliberare il riconoscimento della revisione prezzi sulle opere di manutenzione ordinaria eseguite per i lavori di cui al contratto del 4.11.1981 n. 18868 e al contratto del 4.11.1981 n. 19000, quantificando il relativo importo dovuto all'impresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Deduce le seguenti censure di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c. c.;
eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, motivazione apparente, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento;
incompetenza.

Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa, anche in replica, le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce AQP S.p.A. per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successive memorie, tardività, inammissibilità e infondatezza del ricorso. Chiede la reiezione.

Con decreto presidenziale n. 176 del 25.5.2021, è rigettata l’istanza della ricorrente di deposito di atti in formato cartaceo.

Con atto depositato il 30.9.2021, la ricorrente, ai sensi dell’art. 71-bis c.p.a., propone istanza di prelievo urgente.

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, la causa è introitata per la decisione in forma semplificata.

II – Sono tutte fondate le eccezioni di tardività, inammissibilità e infondatezza del gravame, formulate da AQP nelle sue difese.

III – Il ricorso è irricevibile per tardività, poiché già con provvedimento 16.12.2003, il dirigente responsabile dell’Ufficio Tutela giuridica - Affari legali di AQP aveva comunicato al Legale della ricorrente che, “ facendo seguito a pregressa corrispondenza e ai colloqui intercorsi per le vie brevi, si evidenzia che da accertamenti esperiti presso i nostri uffici è emerso che nulla è dovuto in ordine alla corresponsione di somme a titolo di liquidazione interessi e revisione prezzi su lavori di manutenzione ordinaria ”.

Tale provvedimento non è stato impugnato nei termini, sicché l’attuale ricorso è intempestivo.

Afferma, a tal proposito, il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza 16.12.2010, n. 9005) che “ La comunicazione della p.a. di non procedere all'esame della richiesta di revisione dei prezzi presentata dall'appaltatore dell'opera pubblica equivale alla notifica del provvedimento dell'amministrazione che risolve in senso negativo la controversia in sede amministrativa, sicché va impugnata tempestivamente, data la sua natura provvedimentale… non potendosi certo ritenere che per eludere il noto principio di intangibilità degli atti amministrativi possa bastare la notifica di una nuova strumentale diffida all'Amministrazione, con l'effetto di rimettere in termini il privato per il solo fatto di provocare da parte della stessa una nuova ed analoga risposta ”.

III.

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