TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-04-22, n. 202401334
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Pubblicato il 22/04/2024
N. 01334/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2019, proposto da
-OISSIS- nato ad Agrigento il 09/08/1974, rappresentato e difeso dagli avvocati Teres’Alba Raguccia e A M, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivamente domiciliato, unitamente ai predetti avvocati, presso l’avvocato V F, in Palermo, via W. Goethe n. 1;
contro
Ministero dell’Interno/Questura di Agrigento, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e con domicilio digitale come da REGINDE;
nei confronti
-OISSIS-nata ad Agrigento il 09/06/1978, non costituita in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione in via cautelare
dell’ammonimento orale ex art. 3 D.L. n. 93/2013, convertito con legge n. 119/2013,-OISSIS-emesso dal Questore di Agrigento in data 29/03/2019, notificato il 30/03/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno/Questura Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 aprile 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso odierno il signor -OISSIS- ha chiesto l’annullamento dell’atto specificato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 decreto legge n. 93/2013 conv. legge n. 119/2013. Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti. Nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato anche nell’applicazione dell’art. 8 decreto legge n. 11/2009 conv. legge n. 38/2009. Travisamento dei fatti. Illogicità. Arbitrio ed ingiustizia manifesta;
II) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 3, 7 e 10 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità. Arbitrio ed ingiustizia manifesta del principio di partecipazione nel procedimento ammonitorio. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.) che devono ispirare l’attività dell’Amministrazione.
Dopo aver premesso di essere stato ammonito dal signor Questore di Agrigento mercé il provvedimento gravato, il quale ha i suoi presupposti nelle informative di polizia giudiziaria e prefettizie ricevute dall’Amministrazione intimata circa i comportamenti violenti tenuti dal ricorrente nei confronti della moglie (la signora -OISSIS-odierna controinteressata) alla presenza della figlia minorenne della coppia, lo -OISSIS- ha esposto di aver presentato istanza di accesso documentale al fine di ottenere l’ostensione degli atti presupposti al provvedimento impugnato. Ha aggiunto che con diniego del 02/05/2019 (atto che non risulta essere stato mai impugnato) la suddetta richiesta è stata respinta. Nelle more era stata presentata una richiesta analoga alla polizia giudiziaria, non ancora esitata al momento di proposizione dell’odierno giudizio. Così esposti gli antefatti di causa il ricorrente ha domandato a questo Tribunale l’annullamento dell’ammonimento questorile adottato nei suoi confronti, deducendo innanzitutto la violazione della disciplina regolatrice il suddetto provvedimento nel punto, in cui l’Amministrazione (travalicando i suoi poteri) non soltanto gli ha ingiunto di serbare una condotta conforme alla legge, ma lo ha avvisato anche della possibile apertura d’ufficio di un procedimento d’indagine preliminare per il reato p. e p. dall’art. 612 bis cod. pen. nell’eventualità di recidiva;corollario, quest’ultimo non previsto dall’art. 3 del decreto legge n 93/2013 in ipotesi di ammonimento per violenza domestica. Sotto altro e concorrente profilo il ricorrente ha prospettato la radicale nullità dell’atto gravato in quanto adottato da un organo diverso da quello competente a farlo. Più esattamente il signor -OISSIS- ha esposto che l’ammonimento verbale gli è stato impartito da un Commissario della Polizia di Stato al momento della notificazione a mani del testo scritto dell’ammonimento del Questore di Agrigento, nonostante la legge preveda espressamente che il provvedimento in discorso debba essere adottato solo dal Questore, in forma verbale ed alla presenza dell’ingiunto, svolgendo la redazione per iscritto dell’atto una mera funzione di prova. Ad ulteriore supporto del suo gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto gravato sia per la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento (incombente obbligatorio in base a quanto disposto dall’art. 7 legge 07/08/1990 n. 241) che per il mancato rispetto della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale, di cui all’art. 8, comma 2, decreto legge 23/02/2009, n. 11, conv. legge 23/04/2009, n. 38. Invero il Questore non può adottare il provvedimento di ammonimento orale, se non dopo aver ascoltato l’ingiunto a sua discolpa. Infine il signor -OISSIS- ha lamentato la violazione del dovere di motivazione dell’atto amministrativo (di cui all’art. 3 legge n. 241/1990) non potendosi evincere dal provvedimento gravato gli elementi di prova posti concretamente a suo carico;a tacere della mancanza nel medesimo provvedimento di un’analisi ponderata dei dati di fatto, da cui desumere la pericolosità dell’ingiunto.
2) Con ordinanza cautelare-OISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente. Dal canto suo l’Amministrazione intimata ha articolato le sue difese con memoria depositata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. in vista dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16/04/2024, in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3) In applicazione del principio di economia processuale il Collegio esamina in via preliminare il secondo motivo di gravame, il quale risulta fondato parzialmente. Mercé il suddetto motivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato sia per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che per l’omissione degli incombenti previsti dalla legge per consentire all’ingiunto di discolparsi prima dell’adozione dell’ammonimento nei suoi confronti. Sotto il primo profilo l’impugnazione è infondata. Invero nei procedimenti amministrativi finalizzati all’emanazione di un provvedimento di ammonimento orale ai sensi dell’art. 8 del decreto legge n. 11/2009, vista la natura spiccatamente preventiva e cautelare di tale atto, l’inoltro della comunicazione di cui all’art. 7, legge n. 241/1990, non è obbligatorio se sussistono specifiche ragioni di urgenza evidenziate nell’atto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24/11/2022, n. 10369);ragioni evidenziate nel provvedimento impugnato laddove il Questore di Agrigento ha specificato di avvalersi della facoltà (prevista dall’art. 3 del decreto legge n. 93/2013) di disporre l’ammonimento prescindendo dall’incombente in discorso in considerazione della natura dei fatti accertati, in particolare della loro sussumibilità nelle fattispecie previste dagli articoli 581, 582, comma II, cod. pen. Al contrario è fondato il profilo di gravame pertinente la mancata audizione del signor -OISSIS- prima dell’adozione del provvedimento a suo carico. Infatti l’art. 3, decreto legge 14/08/2013 n. 93, conv. legge 15/10/2013 n. 242, sulle Misure di prevenzione delle condotte di violenza domestica , rinvia al suo comma 2 alle disposizioni dell’art. 8, commi 1 e 2, decreto legge 23/02/2009, n. 11, conv. con modificazioni legge 23/04/2009, n. 38 in base alle quali “1) Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612 bis e 612 ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’Autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. 2) Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il Questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni”. Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa il procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore presuppone che il suo destinatario sia sentito a sua tutela o almeno che gli sia consentito di partecipare al procedimento (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giur., sentenza 18/06/2015, n. 443 ed in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20/08/2020, n. 5150). Nel caso oggetto dell’odierno giudizio tali garanzie difensive non sono state assicurate alla parte ricorrente, che si è vista notificare un provvedimento scritto di ammonimento senza avere la possibilità di essere ascoltato dal Questore a sua discolpa. Per tale ragione l’atto impugnato deve essere annullato. L’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri profili di gravame.
4) In considerazione della natura meramente documentale della controversia sussistono ragioni sufficienti per compensare le spese di lite.