TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-06-15, n. 202200168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-06-15, n. 202200168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202200168
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2022

N. 00168/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2019, proposto da
Società Impianti Metano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, L A L, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Parma, Strada della Repubblica n. 95;

contro

Comune di Monticelli D'Ongina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S C C, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fiorenzuola D'Arda, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione di Giunta Comunale di Monticelli d'Ongina n. 64 del 22.5.2019, avente ad oggetto “Servizio di distribuzione del gas, ritiro delibere n. 55/2012 e 89/2012 e conseguentemente dell'autorizzazione alla stipula dell'accordo previsto in tali atti relativi alla valorizzazione del rimborso da riconoscersi al concessionario uscente a fronte del futuro affidamento del servizio a mezzo gara ai sensi del D.M. 226/2011”, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, a far dal 19.6.2019, nonché trasmessa via p.e.c. alla società ricorrente, in data 19.6.2019;

- d'ogni altro presupposto, connesso o conseguente, al momento non cognito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monticelli D'Ongina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società Impianti Metano s.r.l. ha agito in giudizio per l’annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale di Monticelli d’Ongina n. 64 del 22.5.2019, avente ad oggetto “Servizio di distribuzione del gas, ritiro delibere n. 55/2012 e 89/2012 e conseguentemente dell’autorizzazione alla stipula dell’accordo previsto in tali atti relativi alla valorizzazione del rimborso da riconoscersi al concessionario uscente a fronte del futuro affidamento del servizio a mezzo gara ai sensi del D.M. 226/2011”, pubblicata sull’Albo Pretorio comunale il 19.6.2019 e trasmessa alla ricorrente in pari data.

In fatto ha allegato che con convenzione rep. n. 299 del 14.9.1953, il Comune di Monticelli d’Ongina ha concesso a S.I.Me. – Società Impianti Metano, alla quale è subentrata la Società Impianti Metano s.r.l., odierna ricorrente, il diritto di privativa per la distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, previa realizzazione del relativo impianto costituito dalla condotta principale di derivazione dal gasdotto di AGIP e SNAM, dalla cabina di decompressione e dalla rete distributiva a valle, sino agli allacciamenti alle singole utenze.

L’art. 2 della convenzione fissava la durata del titolo concessorio in 25 anni, decorsi i quali era previsto che “le opere di distribuzione, derivazione, colonne montanti, relative diramazioni, nonché la cabina e i contatori costruiti ed installati a cura e spese della Società concessionaria diverranno di proprietà del Comune senza obbligo di corrispondere alla Società alcuna indennità”.

La stessa disposizione, per l’ipotesi di anticipata cessazione della concessione dovuta alla sopravvenuta impossibilità di erogazione del metano, prevedeva che il Comune avrebbe riscattato gli impianti, “corrispondendo alla Concessionaria le indennità spettantele e da determinarsi nei modi stabiliti dall’art. 24 della Legge [rectius: R.D.] 25.10.1925 n° 2578”.

Con atto stipulato il 22.1.1970 di rep. n. 1982, il Comune ha rilasciato una nuova concessione, della durata di 25 anni, avente ad oggetto l’estensione del metanodotto a servizio delle allora nuove zone residenziali del territorio comunale, con devoluzione gratuita alla scadenza (22.1.1995) e riserva di riscatto oneroso del nuovo impianto alla scadenza (13.9.1978) della prima concessione ovvero di proroga di quest’ultima, con unificazione dei titoli concessori, ferme restando le clausole della convenzione originaria del 1953 per tutti gli aspetti non disciplinati dal nuovo atto.

Successivamente tra le parti veniva stipulata la convenzione di rep. n. 2370 del 29.8.1974, che unificava le precedenti concessioni, ampliando l’erogazione del servizio alle frazioni Borgonovo e S. Nazzaro, nonché alle vie Quattro Case, Fiume, Argentieri e Tinazzo e la scadenza di tale concessione veniva fissata per il 13.9.1995, intervenuta la quale il Comune avrebbe acquisito la proprietà di tutto l’impianto “senza obbligo di indennizzo”;
per quanto non previsto dall’atto addizionale, rimanevano ferme le condizioni dell’originaria convenzione del 1953.

Con Deliberazione di Giunta Municipale dell’11.8.1977 n. 162, il Comune ha poi disposto il differimento della scadenza concessoria al 30.9.1997 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.2.1979 si procedeva all’ulteriore proroga fino al 31.12.1999.

Insorta la necessità d’estendere l’impianto a servizio delle frazioni di Olza e Fogarole, in conformità alla Deliberazione consiliare n. 7 dell’1.3.1982 e di Giunta n. 41 del 22.3.1982, con atto rep. n. 2770 del 7.5.1982 le parti convenivano la proroga della concessione di anni 29 (e quindi sino al 31.12.2028), la rinuncia del Comune al compenso previsto dall’art. 4 della convenzione originaria e alla scadenza della concessione (31.12.2028) l’immissione in possesso del Comune dell’intero impianto eseguito, contro la corresponsione alla società S.I.M.E. di un indennizzo pari alla valutazione a nuovo limitatamente alla parte d’impianto di Olza e Fogarole (inteso come cabine, rete di distribuzione, allacciamenti e contatori), diminuito dell’1,30 annuo di degrado a decorrere dalla data di entrata in esercizio, ferme per il resto le condizioni della convenzione del 1953.

Con atto addizionale rep. n. 2809 del 16.7.1987 alla concessionaria venivano demandati la realizzazione della nuova cabina di decompressione, la posa delle tubature di collegamento con vecchia cabina, l’estensione della rete distribuzione a bassa pressione ed il collegamento della cabina alla frazione di S. Pedretto di Monticelli e per tali interventi era convenuto un contributo comunale di lire 185.000.000.

Dopo la riforma del settore del gas naturale di cui al D. Lgs. n. 164/2000 che ha anticipato la scadenza delle concessioni, a seguito della sopravvenuta necessità di ampliare l’impianto ad una serie di zone del territorio comunale a servizio di utenze residenziali e produttive, il Comune e la concessionaria concordavano la realizzazione di estensioni per un valore stimato di € 470.482,30, con obbligo di allaccio in presenza di un nuovo utente ogni 15 metri di conduttura.

In tale occasione, per quanto rileva in questa sede, veniva modificato il regime economico di devoluzione dell’impianto a fine concessione, con la previsione che alla scadenza del periodo di affidamento, “il Comune, o chi per esso, corrisponderà alla concessionaria uscente una somma in misura pari al valore industriale dell’impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall’effettivo cominciamento dell’esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell’impianto o nel materiale e degli eventuali sussidi o anticipazioni che dovessero essere concessi, frattanto, dal Comune ed escludendo la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione, ai sensi dell’art. 15 del D. Lvo 23.05.2000, n. 164”. Tale nuova disciplina del rapporto concessorio era approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 2.4.2004 e con successiva Deliberazione consiliare n. 6 del 21.3.2005, mentre il Comune esercitava, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di proroga di un anno del periodo transitorio di prosecuzione della concessione, anche a fronte dell’impegno della concessionaria di versare una somma “una tantum” di € 30.000,00 e corrispondere, annualmente dal 2006, la somma di € 5.000,00;
con la medesima Deliberazione, l’Amministrazione concedente dava atto che “in caso di ulteriori estensioni della rete, effettuate dalla ditta SIMe spa, al termine della concessione, tali estensioni saranno rimborsate dal gestore entrante secondo i parametri previsti alle lettere a) e b) dell’art. 24 del RD 15 ottobre 1925, n. 2578”.

Infine, la somma annualmente corrisposta dalla concessionaria veniva elevata ad € 10.000,00 con Deliberazione consiliare n. 47 del 30.11.2007, che differiva anche la scadenza concessoria al 31.12.2013, in virtù della constatata maturazione dei requisiti previsti dall’art. 15, comma 7, lett. a), b) e c), D. Lgs. 164/2000, anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 239/2004.

Nel corso del periodo transitorio, l’art. 46bis comma 2 D.L. n. 159/2007, convertito nella Legge n. 222/2007, sanciva la riorganizzazione territoriale del servizio di distribuzione del gas naturale, attraverso la gestione a livello di ambiti territoriali minimi (individuati con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico - MISE del 19.1.2011), cui faceva seguito la preclusione alle gare comunali nelle more delle gare d’ambito, di cui all’art. 24 D. Lgs. n. 93/2011, nonché l’emanazione del D.M. MISE n. 226 del 12.11.2011, entrato in vigore l’11.2.2012, che dettava la disciplina per lo svolgimento delle gare d’ambito e stabiliva agli artt. 4, 5 e 7 gli obblighi informativi a carico dei gestori uscenti, le modalità di calcolo dei rimborsi loro spettanti per il c.d. “primo periodo” (ovvero la prima messa a gara del servizio, cessate le concessioni ante riforma) e le regole sul trasferimento della proprietà degli impianti, anche con riguardo alle vecchie concessioni che prevedessero la devoluzione gratuita a fine affidamento.

Sulla base di tale normativa, il Comune, con nota prot. n. 31661 del 26.3.2012, ha rappresentato alla ricorrente “la necessità di procedere alla quantificazione del valore di rimborso da riconoscervi quale concessionario cessante in sede di nuovo affidamento ai sensi di legge”, “ciò allo scopo di formalizzare per tempo gli adempimenti di competenza degli enti locali concedenti”.

L’Ente ha richiesto quindi l’invio “dello stato di consistenza aggiornato alla data del 31/12/2011 oltre che di una proposta di valorizzazione del VIR redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 5 [del D.M.

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