TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-06, n. 202305817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-06, n. 202305817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305817
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2023

N. 05817/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11562/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11562 del 2008, proposto da
Azienda Agricola Tollio Armando, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A e M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A P in Roma, via Nizza, 59;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della comunicazione AGEA (prot. n. AGEA.AGA.2008.47835 e comunicazione n. CPR65-03344643-P) datata 23 luglio 2008, denominata “ Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato ”, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda agricola ricorrente quale produttrice di latte vaccino e ricevuta dalla medesima in data 02 agosto 2008, dalla quale risulta il prelievo supplementare imputato alla stessa azienda agricola ricorrente per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera 1 aprile 2007/31 marzo 2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea (Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso l’azienda agricola “Tollio Armando” ha impugnato le comunicazioni AGEA

(prot. n. AGEA.AGA.2008.47835 e comunicazione n. CPR65-03344643-P, di data 23 luglio 2008), denominata “ Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato ”, inviata all’azienda agricola ricorrente quale produttrice di latte vaccino, dalla quale risulta il prelievo supplementare imputato alla stessa azienda agricola ricorrente per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

La ricorrente ha evidenziato come la commercializzazione del latte è sottoposta, fin dal 1984, ad un regime di contingentamento della produzione, il c.d. regime delle quote-latte, istituito per ridurre il divario allora esistente tra l’offerta e la domanda nel mercato e le conseguenti eccedenze strutturali.

Gli Stati membri sono tenuti a versare alla Comunità un “ prelievo supplementare ” per la produzione di latte che eccede un quantitativo globale garantito assegnato dalla Comunità a tutti gli Stati membri e che questi debbono ripartire tra i propri produttori che, all’interno di ogni stato membro, hanno contribuito al superamento della medesima, al fine di farli contribuire al costo dello smaltimento delle eccedenze produttive (in questo senso sono il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° consideranda del Reg. (CEE) n. 856/84).

Malgrado la vigenza di dette disposizioni il Legislatore avrebbe introdotto una disciplina applicativa in contrasto con i regolamenti comunitari che, in quanto tali, avrebbe dovuto essere disapplicata dall’Agea.

Il Legislatore avrebbe dapprima imposto l’obbligo del versamento mensile a carico degli acquirenti (in questo senso è l’art. 5, della L. 119/03), obbligo non previsto dal diritto comunitario e, successivamente avrebbe stabilito che, in sede di imputazione del prelievo, si procedesse alla restituzione in via prioritaria nei confronti degli allevatori che avevano consegnato ad acquirenti che avevano rispettato detto obbligo di versamento mensilmente, discriminando così tutte quelle aziende agricole che (come la ricorrente) avevano consegnato ad acquirenti che non avevano rispettato tale obbligo.

In questo modo si sarebbe introdotta una categoria prioritaria di restituzione, non basata su “criteri oggettivi” e incompatibile con quanto previsto all’art. 16, Reg. CE n. 595/04 e comunque con i regolamenti ed i principi unionali, tra cui quello di non discriminazione.

In particolare nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. l'illegittimità comunitaria derivata per violazione del Trattato UE e dei Reg. CE n. 1788/03 e n. 595/04;
il prelievo supplementare sarebbe illegittimo, in quanto per la campagna lattiera 2007/08 risulterebbe non superato il limite globale di garanzia fissato per l’intera Comunità;

2. l’illegittimità per violazione del Reg. CE n. 1788/2003, del Reg. CE n. 595/2004 e del Reg. CE n. 607/2007, nonché degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 della L. n. 119/03, così come modificata ed integrata dall’art. 2, comma 3, L. n. 204/04 per errata quantificazione dei quantitativi di latte commercializzati in Italia e, quindi, per quantificazione in pejus del prelievo supplementare da riscuotere, oltre al venire in essere di un difetto di motivazione;
AGEA, per calcolare il prelievo a carico dello Stato italiano, e quindi dei produttori per il periodo 2007/08, avrebbe utilizzato un quantitativo nazionale diverso da quello assegnato in sede UE, con il risultato che il prelievo sarebbe stato illegittimamente calcolato in misura superiore a circa il 45/50% rispetto a quanto dovuto;

3. l’illegittimità derivata per violazione di legge, per contrarietà al diritto comunitario, ed in particolare agli artt. 4 e 13 del Reg. CE n. 1788/2003 e all’art. 16 del Reg. CE n. 595/2004, della normativa italiana, degli artt. 9 L. n. 119/03 e dell’art. 2, comma 3, della L. n. 204/04 e mancata disapplicazione della normativa italiana non conforme;

4. l’illegittimità derivata per violazione degli artt. 4 e 13 del Reg. CE n. 1788/2003 e dell’art. 16 del Reg. CE n. 595/2004, della normativa italiana ed in particolare degli artt. 9 L. n. 119/03 e dell’art. 2, comma 3, della L. n. 204/04;
il Legislatore italiano non avrebbe rispettato i criteri obiettivi elencati in ordine di priorità dall’art. 16 del Reg. CE n. 595/04 in quanto, dopo aver stabilito all’art. 9 L. n. 119/03 dei criteri di priorità astrattamente in linea con il regolamento comunitario;
si sarebbe introdotto, con le modifiche apportate ex art. 2, comma 3, L. n. 204/04, un criterio di restituzione (che peraltro deve essere applicato in via prioritaria su tutti gli altri già previsti ai sensi dell’art. 9 L. n. 119/03) che non è previsto nel citato regolamento comunitario;

5. l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 L. n. 119/03 e dell’art. 2, comma 3, D.L. n. 157/04, convertito con modificazioni in L. n. 204/04, con gli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa ed irragionevolezza;

6. l’illegittimità derivata per violazione del Reg. CE n. 1788/03 del Consiglio e dei Regg. CE n. 595/04 e n. 607/07 della Commissione, della normativa italiana di attuazione, per il metodo con il quale viene calcolato il prelievo supplementare;
la normativa italiana risulterebbe adottata in violazione delle disposizioni comunitarie, in quanto si sarebbe previsto che le somme riscosse verranno restituite ad una categorie di produttori che non compare tra quelle indicate nell’art. 16 del Reg. CE n. 595/05, ossia ai produttori che sono in regola con i versamenti del prelievo mensile (art. 2 comma 3 D.L. 157/04);

7. l’illegittimità comunitaria dei Reg. CEE n. 3950/92 e 536/93 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. CE n. 1788/2003, Reg. CE n. 595/2004 e Reg. CE n. 415/08) e, ancora, l’illegittimità derivata per illegittimità delle “quote latte” assegnate per il periodo 2007/2008 (e precedenti), oltre alla violazione della normativa comunitaria e nazionale per mancato conteggio delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nel periodo 2007/2008;
a parere della ricorrente risulterebbe assente una corretta determinazione delle quote latte e dei quantitativi di lette prodotti e commercializzati in Italia;

8. l’illegittimità per violazione applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, 536/93, 1265/99, 1932/91, 1788/03, 595/04 e 607/07 per imputazione di prelievo supplementare sulla base di leggi italiane contrastanti con il diritto comunitario;
l’amministrazione italiana, anche per il periodo 2007/2008, non avrebbe quantificato esattamente il quantitativo delle quote latte attribuito a ciascun produttore;

9. l’illegittimità per violazione del Reg. (CE) n. 1788/2003, nonché dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 e dell’art. 3 L. n. 241/90;
incompetenza di Agea per carenza di potere e difetto di motivazione;
a parere della ricorrente l’amministrazione avrebbe potuto richiedere il pagamento al produttore solo una volta che fosse stato accertato il mancato pagamento da parte dell’acquirente;
Inoltre non sarebbe AGEA, ma la Regione, a risultare competente per intimare il pagamento al produttore ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03;

10. l’illegittimità del D.lgs. del 27 maggio 1999, n.165 per incompetenza relativa, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati emanati da un organismo interno di Agea incompetente;

11. la violazione dei Reg. CEE 3950/92 e 536/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. 3 e segg. e 7 e segg della L. n. 241/90 per carenza di motivazione, violazione del procedimento e mancata comunicazione della comunicazione di avvio;

12. gli interventi nazionali che incidono (come quelli in materia di quote latte) in modo limitativo sulle attività e capacità delle imprese, non potrebbero essere retroattivi e, ciò, nel rispetto delle esigenze di certezza del diritto e della tutela che deve essere garantita all’iniziativa ed all’affidamento delle imprese.

Si è costituita solo formalmente l’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza straordinaria del 24 febbraio 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere, risultando fondati il terzo, quarto e il sesto motivo.

1.1 È necessario premettere che sulla base di quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 1788/2003 e n. 595/2004 il calcolo del prelievo supplementare, da imputare ai produttori di latte vaccino, deve avvenire in base a regole definite dai regolamenti stessi.

Una volta accertato l’effettivo superamento del quantitativo globale assegnato allo Stato membro, il prelievo, eventualmente dovuto alla Comunità, può essere ripartito tra tutti i produttori che hanno contribuito al superamento per aver commercializzato oltre il quantitativo loro assegnato.

Al termine di ciascun periodo di dodici mesi, l’acquirente trasmette all’autorità competente una dichiarazione riepilogativa, comprensiva dei quantitativi di latte consegnategli da ogni produttore (art. 8 Reg. Ce n. 595/04).

1.2 Ciò premesso è dirimente constatare, e al fine di dimostrare la fondatezza delle sopracitate censure, come sussista la contrarietà al diritto comunitario delle norme interne di applicazione (in particolare gli artt. 5, 9 e 10 della L. 119/03, nonché dell’art. 2, comma 3, L. 204/04, che ha modificato l’art. 9, L. 119/03) e, ciò, nella parte in cui dette disposizioni hanno introdotto una categoria prioritaria di restituzione, individuata nei c.d. “produttori in regola con il versamento”, ossia quei produttori in relazione ai quali gli acquirenti finali avevano eseguito i versamenti mensili.

1.2 La previsione di un tale criterio per la restituzione risulta in contrasto con il Reg. CEE n. 1788/03 ed il Reg. CE n. 595/2004, nonché con il principio dell’Unione europea (oltre che costituzionale) di non discriminazione.

1.3 Il Legislatore italiano ha, dapprima, imposto l’obbligo del versamento mensile a carico degli acquirenti (in questo senso è l’art. 5, L. 119/03), obbligo quest’ultimo non previsto dal diritto comunitario (in questo senso è l’art. 11 del Reg. 1788/03) e, successivamente, ha stabilito che, in sede di imputazione del prelievo, si dovesse procedere alla restituzione in via prioritaria nei confronti di una determinata categoria di produttori.

1.4 Il venire in essere di un’evidente discriminazione tra gli stessi produttori è confermata anche dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 gennaio 2022 (nella causa C-377/19) e, ciò, nella parte in cui ha chiarito che “l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 … deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo”.

1.5 In applicazione dei principi della Corte di Giustizia, ulteriori pronunce di merito hanno annullato i prelievi latte imputati agli allevatori italiani per la campagna 2007/2008 (la stessa relativa alla controversia in esame), confermando come la normativa interna italiana fosse contrastante con il diritto comunitario, nonostante le modifiche intervenute all’art. 16 del Reg. (CE) n. 595/04 a partire dal periodo 2007/2008 e dall’art. 1, par. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 1468/2006 (per tutte si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 3961/2022 del 19 maggio 2022 e Consiglio di Stato, sentenza n. 520/2023).

1.6 Con dette pronunce si è affermato che non è “conforme al diritto euro-unitario, per il contrasto con l’art. 16 del Reg. CE 595/2004, l’introduzione, peraltro senza la necessaria “previa” consultazione della Commissione europea, di un “criterio non obiettivo”, che consente di fatto di selezionare l’imputazione del prelievo “privilegiando” una categoria di produttori (quelli il cui acquirente ha effettuato regolarmente il versamento mensile anticipato) basandosi sul rispetto di un obbligo non previsto dal diritto comunitario (il versamento mensile del prelievo) e che, per di più, dipende dalla scelta di un terzo soggetto (l’acquirente) non controllabile o orientabile dai produttori e che, pertanto, discrimina tra loro i produttori per i quali il prelievo è (ugualmente) imputato in eccesso”.

1.7 A risultare non conforme al diritto comunitario è, quindi l’introduzione, peraltro senza la necessaria “previa” consultazione della Commissione europea, di un criterio “non obiettivo”, che consente di fatto di selezionare l’imputazione del prelievo “privilegiando” una categoria di produttori (quelli il cui acquirente ha effettuato regolarmente il versamento mensile anticipato).

1.8 Si è così subordinata la restituzione del prelievo al comportamento di un terzo soggetto (l’acquirente) a seconda se quest’ultimo avesse (o meno) effettuato il versamento mensile, circostanza evidentemente non controllabile da parte dei produttori e che, inoltre, introduce un’evidente discriminazione tra tutti quei produttori per i quali il prelievo è (ugualmente) imputato in eccesso.

1.9 La circostanza che un acquirente non rispetti un obbligo di versamento mensile, per di più di somme che devono essere versate solo a titolo di anticipo su un eventuale prelievo, non può essere utilizzato come valido criterio oggettivo per selezionare i produttori che hanno diritto, in via prioritaria, alla restituzione del prelievo imputato in eccesso.

2. Dette conclusioni erano state, peraltro, anticipate dalla Corte di Giustizia e con riferimento all’annata lattiera 2003/2004, nella parte in cui e con la sentenza dell’11 settembre 2019 (in causa C-46/18), la Corte aveva già avuto modo di chiarire che una normativa nazionale (come quella italiana) che, per individuare la categoria prioritaria dei produttori cui restituire il prelievo imputato in eccesso, si basa sul regolare versamento mensile da parte dell’acquirente è “incompatibile con 10 l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92” (punto 43) ed è quindi incompatibile anche con l’art. 11, paragrafo 3, del Reg. CE n. 1788/03, il quale non prevede che gli acquirenti possano essere obbligati a versare mensilmente ed anticipatamente il prelievo”.

2.1 Come già chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 5 maggio 2011 nei procedimenti riuniti C-230/09 e C-231/09 in sede di interpretazione dell’art. 10, n. 3, del Regolamento (CE) n. 1788/03, gli Stati membri, nel dare applicazione al diritto comunitario, debbono sempre uniformarsi ai principi generali dell’Unione, tra cui figura il principio di non discriminazione, non potendo applicare criteri di priorità che hanno come unico scopo quello di far conseguire ad alcuni produttori, per di più sulla base di un comportamento di un terzo, una posizione più favorevole rispetto ad altri.

2.2 Per quanto sopra risulta evidente che gli articoli 5, 9 e 10 L. n. 119/03 e l’art. 2, comma 3, L. n. 204/04 avrebbero dovuto essere disapplicati da Agea.

2.3 Nemmeno risulta rilevante la modifica dell’art.16 del regolamento 2003/1788, introdotta nel 2006 e nella parte in cui consente agli stati membri di prevedere criteri ulteriori e diversi di riassegnazione delle quote di prelievo in eccesso e, ciò, considerando che il criterio di cui si tratta (introdotto in sede di novella dal D.L. 157/2004) non è risultato espressamente concordato con la Commissione europea.

2.4 Di conseguenza risultano illegittimi i provvedimenti mediante i quali la stessa Agea ha annullato il prelievo solo nei confronti dei produttori sopra citati, provvedimenti questi ultimi non conformi ai principi comunitari della certezza del diritto, di proporzionalità e di non discriminazione (in questo senso Consiglio di Stato, Sentenza n. 1311/2021).

2.5 Pertanto, sulla base delle pronunce nazionali e comunitarie citate, risultano fondate le censure di parte ricorrente in ordine all’erroneità dei criteri di compensazioni utilizzati nel calcolo dei prelievi in questa sede contestati.

2.6 Il ricorso va sul punto accolto, assorbito ogni ulteriore profilo, con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.

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