TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-09-24, n. 201409953

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-09-24, n. 201409953
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409953
Data del deposito : 24 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04354/2011 REG.RIC.

N. 09953/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04354/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4354 del 2011, proposto da: Nestore D'Amato, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all’avv. G T, e presso di sé domiciliato in Roma, alla Via Lilio n. 65;

contro

l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - I.N.P.D.A.P. - non costituitosi in giudizio;

per l’esecuzione, in continuazione,

della sentenza n. 7503/06 e della successiva n. 9844/09 del Tar del Lazio, sez. III TER, omissive ed errate rispetto al petitum dedotto, parzialmente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente reclama la riliquidazione dell’indennità di buonuscita, assumendo come nel calcolo utile a tali fini non siano stati considerati i riscatti previsti dalla legge 1368/1965 e quelli relativi al servizio militare e agli studi universitari, e chiede, pertanto, l’esecuzione della sentenza n. 7503/06, emessa dalla Sezione il 25 agosto 2006.

La Sezione, con le ordinanze n. 6371/2011 e n. 9520/2011 ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Inpdap, chiedendo documentata relazione sui fatti per cui è causa, rinviando alla odierna camera di consiglio la decisione sul ricorso.

Preso atto che l’Inpdap non ha ottemperato a quanto richiesto dal Tribunale, il Collegio deve rilevare, comunque, l’inammissibilità del ricorso, non ritenendo necessario ai fini del decidere alcun chiarimento in quanto, nonostante la non perspicua tecnica espositiva utilizzata da parte ricorrente, emerge che le domande introdotte hanno già formato oggetto di esame di questo giudice.

Ed invero, con sentenza n. 13449/2010 del 26 maggio 2010, la Sezione dava atto di quanto segue.

“Con sentenza n. 9844/09, dell’8 ottobre 2009, la Sezione ha dato atto che: “Per motivi di ordine processuale va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi iscritti sub n. 6187/2008 e n. 227/2009 del R.G., a norma dell’art. 52 del R.D. 17/8/1907, n. 642 (Reg. proc. Cons. Stato), risultando gli stessi in rapporto di connessione sia oggettiva che soggettiva.

In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l’inammissibilità del primo dei ricorsi in esame, n. 6187/2008 R.G., ex art. 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, in quanto non preceduto dall'intimazione a provvedere all'esecuzione del giudicato, prevista dall'art. 90 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, da formularsi necessariamente - in quanto atto preparatorio del ricorso - come invito a provvedere con contestuale avvertimento che la diffida è fatta al fine della proposizione del ricorso di ottemperanza.

Né ai fini in parola può ritenersi atto introduttivo del rimedio dell’ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, resa nel 2006, la diffida a provvedere, da ultimo depositata in atti, ma notificata addirittura nel 1990 all’allora competente ENPAS.

Deve darsi atto, invece, della ritualità del secondo gravame n. 227/2009 del R.G – preceduto dalla prevista messa in mora dell’Amministrazione competente, intervenuta con atto a quest’ultima notificato il 27 novembre 2008 – con cui il ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza n. 7503/2006 resa da questa Sezione il 25 agosto 2006, sollecitando, per l’effetto, l’adozione delle necessarie statuizioni atte a portare la sentenza stessa a piena ed integrale esecuzione.

In particolare il ricorrente chiede la riliquidazione della buonuscita:

1) per iscrizione all’INADEL dal 1946 al 1953;
2) per servizi non valutati dall’ENPAS (5 anni corrispondenti al servizio militare ed al corso di laurea);
3) in relazione alla indennità integrativa speciale con interessi al saldo.

Ritiene il Collegio che l’istanza come introdotta dal ricorrente non possa trovare accoglimento, se non nei limiti della portata conformativa della pronuncia della cui ottemperanza si tratta.

Ed invero, il dispositivo della sentenza in esecuzione attiene a due distinti capi di domanda, introdotti dall’odierno ricorrente con due ricorsi – rispettivamente n. 2958/97 R.G. e n. 8738/05 R.G - e contiene la reiezione del primo e l’accoglimento del secondo, nei limiti ivi indicati.

Quanto al secondo capo di domanda, in specie, l’effetto conformativo derivante dal pronunciato accertamento di diritto patrimoniale in sede giurisdizionale si è, in sostanza, limitato, al riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità integrativa speciale, con esclusione sull’importo dovuto a tale titolo della rivalutazione e degli interessi monetari.

E’, pertanto, nei limiti di tale accoglimento, relativo, si ribadisce, al solo riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità integrativa speciale, ma con esclusione sull’importo dovuto a tale titolo della rivalutazione e degli interessi monetari, che può espandersi la cognizione del giudice dell’esecuzione.

Ed invero, lo strumento dell’ottemperanza non può tramutarsi in un veicolo per introdurre domande già scrutinate dal giudice e su cui si è formato, pertanto, il giudicato, ove non contestate le relative statuizioni, né, altrettanto per introdurre domande nuove.

Il Collegio ritiene, pertanto, che sia positivamente apprezzabile solo la domanda sub 3 di cui al ricorso in esame, in quanto afferisce a pretesa corrispondente al diritto patrimoniale riconosciuto con la sentenza in esecuzione, ed in ordine a cui non esiste alcuna prova di soddisfazione da parte dell’intimata Amministrazione.

In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso n. 6187/2008 del R.G. deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso n. 227/0209 del R.G., delimitata la fondatezza della dedotta pretesa esecutiva ai soli effetti economici come statuiti con la sentenza n. 7503/2006, deve essere accolto, dovendo, per l’effetto, disporsi, che l’INPDAP, nella persona del legale rappresentante p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 7503 del 2006, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, nominando sin d’ora, in caso di perdurante inerzia della predetta Autorità, quale Commissario ad acta, il dirigente p.t. dell’Area Metropolitana Roma 4, del medesimo ente previdenziale, che adotterà le consequenziali determinazioni, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dallo spirare del termine sopra indicato.

La reciproca soccombenza induce il Collegio a disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.”

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente assume, ora, che la sentenza n. 9844/09 sarebbe “rimasta volutamente fuori dalla tematica del giudizio di ottemperanza” e chiede, pertanto che la stessa sia emendata delle omissioni ed errori ed inesattezze ed altro e riformata nel dispositivo nei modi e tempi precisati nello stesso atto introduttivo, insistendo nelle richieste formulate nella camera di consiglio del 9 aprile 2009, per l’emenda delle omissioni, inesattezze ed errori emerse dalla sentenza n. 7503 del 2006, ora aggravatesi ed espanse con la sentenza n. 9488/09, e conclude per la condanna dell’INPDAP alla liquidazione e pagamento delle indennità come da prospetto allegato, e concernenti la riliquidazione della buonuscita per iscrizione all’INADEL dal 1946 al 1953, e per servizi non valutati dall’ENPAS (5 anni corrispondenti al servizio militare ed al corso di laurea).

L’intimato ente previdenziale INPDAP non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 20 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che l’odierno reiterato ricorso è inammissibile.

Come noto, la regola del divieto del ne bis in idem, operante anche nel processo amministrativo, fa escludere che il giudice del medesimo grado di giurisdizione possa nuovamente pronunciarsi su questioni già definite con sentenza.

Non è ammissibile, pertanto, ostandovi il generale principio del ne bis in idem, la sostanziale riproposizione di un'istanza di esatta esecuzione del giudicato già proposta e conclusasi con una sentenza del Giudice amministrativo con cui si è stabilito quale sia l'operato dell'Amministrazione intimata successivo al passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, nei limiti dell’esatta conformazione al decisum di cui alla sentenza stessa.”

Con la sentenza in rassegna la Sezione ha, pertanto, statuito l’inammissibilità del ricorso con cui è stata introdotta nuovamente l’istanza di esatta esecuzione della sentenza n. 7503/06, ostandovi il divieto di bis in idem.

Atteso che ancora una volta il ricorrente si limita a censurare le precedenti decisioni della Sezione al fine di sostenere l’ennesima azione di ottemperanza, il Collegio non può che ribadire che la domanda giudiziale introdotta con il ricorso in esame non può essere nuovamente esaminata, non essendo ammissibile la sostanziale riproposizione dell'istanza di esatta esecuzione del giudicato già definita con la sentenza della Sezione, n. 9844/09, fondandosi le doglianze del ricorrente sulla reiterazione dei motivi di censura già articolati in sede di ottemperanza e ritenuti non fondati con la richiamata pronuncia, e, pertanto, la relativa istanza non è ammissibile, ostandovi il generale principio del ne bis in idem.

Non si dispone in ordine alle spese atteso il comportamento processuale dell’Inpdap, intimato e non costituitosi in giudizio.

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