TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2012-04-05, n. 201200371
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N. 00371/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00974/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2011, proposto da:
D S, rappresentato e difeso dagli avv. N S e G M, con domicilio legale presso la Segreteria di questo Tar in Catania, via Milano 42a;
contro
Universita' degli Studi di Messina, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato in regime di tempo pieno di n. 1 posto di cat. D - pos. ec. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per esperto settore servizio veterinario centralizzato dell'Ateneo - medico veterinario, approvato con provvedimento 20 dicembre 2010, n. 72576, nonché, ove occorra della delibera del CdA 30 dicembre 2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Messina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto cautelare monocratico n. 256/2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il pres. avv. S V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che con ordinanza cautelare n. 2496/2011 è stata fissata, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., l’udienza pubblica di discussione per il 18.04.p.v;
Considerato che – in considerazione della prossimità della data di celebrazione della udienza pubblica - appare opportuno sospendere la effettuazione delle prove concorsuali sino alla decisione di merito del giudizio;
Ritenuto che le spese della presenta fase cautelare possono essere compensate, anche in vista del complessivo regolamento delle spese di lite che sarà operato in sede di decisione di merito;