TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-02-03, n. 201401339
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01339/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11511/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11511 del 2002, proposto da:
Centro Diritti Per il Cittadino-Codici, rappresentato e difeso dagli avv. I G, con domicilio eletto presso Liccardi Ufficio Legale Codici - Csdc in Roma, via G. Marconi, 94;
contro
Ministero delle Attivita' Produttive, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Associazione Movimento di Difesa del Cittadino, Associazione Adiconsum;
per l'annullamento, previa sospensiva
del provvedimento di rigetto domanda di iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori, nonché per l’accertamento della posizione legittimante all’iscrizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita' Produttive;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2013 il dott. M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione della ricorrente all'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Con ordinanza collegiale n. 660/03 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
Deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 281/98 nonché eccesso di potere, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà e difetto di imparzialità.
Le censure possono essere congiuntamente trattate in quanto il ricorso è infondato nel merito. Infatti dalla lettura dello statuto (art. 3) dell’associazione ricorrente risulta di tutta evidenza che lo scopo principale dell’associazione è quello teso “alla promozione, all’attuazione e alla tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento alle persone più indifese ed emarginate come malati, anziani, handicappati, indigenti e minori a rischio, anche se non di nazionalità italiana, per affermare una società democratica e solidale, per la diffusione della cultura della legalità e diritto alla cittadinanza”. Infatti, nello specificare gli scopi, l’art. 3 dello Statuto, indica, solo al sesto posto la tutela del consumatore d’utente dei servizi pubblici e privati.
L’art. 5 L. 281/98 prevede, tra i requisiti necessari per l’iscrizione, il “a) … possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro ”. Ne deriva che l’associazione non aveva il presupposto di legge della esclusività dello scopo di tutela dei consumatori previsto dalla legge per poter essere iscritta da all'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Assorbite le altre censure ex art. 21 ocries L. 241/90, compresa quella di contraddittorietà e difetto di imparzialità di cui l’amministrazione ha dato piena prova di infondatezza, il ricorso deve essere respinto. Spese compensate per regioni di giustizia.