TAR Brescia, sez. II, sentenza 2019-02-04, n. 201900107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2019-02-04, n. 201900107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900107
Data del deposito : 4 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2019

N. 00107/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00670/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2016, proposto da
S J, rappresentato e difeso dagli avvocati S G, M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S G in Brescia, via Crispi n. 20;

contro

Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento di data 18 aprile 2016 prot. n°103694, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura della Provincia di Brescia ha decretato l’annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto il 4.6.2014


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

S J ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia ha annullato il contratto di soggiorno sottoscritto il 4.6.2014 con il signor H L, relativo all’istanza di emersione dal lavoro irregolare da quest’ultimo presentata.

Il detto provvedimento risulta sostanzialmente fondato sul rilievo della mancata effettiva instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti, come emerso dagli accertamenti svolti dai Carabinieri della Legione Lombardia- Stazione di Pralboino (verbale di data 12.12.2015).

Il ricorrente, denunciando “ Violazione di legge ed eccesso di potere. Carenza di motivazione ”, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: -il provvedimento sarebbe viziato da difetto di motivazione, non essendo comprensibile su quali basi sarebbe stato annullato il contratto di soggiorno;
-non sarebbe stato considerato il legittimo affidamento del ricorrente.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Brescia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n.918, assunta alla Camera di Consiglio del 29 giugno 2016, è stato disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione resistente, ordinando alla stessa di depositare una relazione con allegata copia del verbale dei Carabinieri di Pralboino unitamente a quanto altro ritenuto utile ai fini del decidere.

In data 22.7.2016, l’Amministrazione ha adempiuto al disposto incombente istruttorio.

Con ordinanza n. 707, assunta alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2016, alla luce di quanto emerso a seguito dell’adempimento all’incombente istruttorio, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato memorie difensive o nuovi documenti.

Alla Pubblica Udienza del 18 dicembre 2018, il ricorso è passato in decisione.

Ritiene il Collegio, in assenza di ulteriori deduzioni e produzioni documentali, di potere confermare quanto già anticipato in sede cautelare circa l’infondatezza del ricorso.

Invero, dal verbale di sommarie informazioni del 12.12.2015 redatto dai Carabinieri di Pralboino (testimonianza signor P S, vicino di casa del signor H L) emergono concreti e convergenti elementi atti a suffragare la dedotta insussistenza del rapporto di lavoro che il ricorrente ha dichiarato di aver svolto, come collaboratore domestico, presso il signor H L. Non solo è emerso che il ricorrente non era mai stato visto presso l’abitazione del H L, ma anche che la moglie di quest’ultimo, K B, era casalinga e si occupava essa stessa delle faccende domestiche e che nessuna altra persona aveva svolto le attività domestiche in luogo o in aiuto della suddetta K B;
è stato, altresì, riferito che nessuna altra persona, estranea al suddetto nucleo familiare, era mai stata vista alloggiare anche per brevi periodi all’interno dell’abitazione del H.

A fronte di tali risultanze istruttorie, parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento atto a contrastare quanto emerso dal richiamato verbale, atteso che non posso assumere rilievo le dichiarazioni sostitutive di certificazione unica del signor H L –peraltro prive di sottoscrizione – in cui si attesta, rispettivamente, che il ricorrente avrebbe prestato attività di lavoro domestico dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e dall’1.1.2015 al 16.10.2015, in quanto – a prescindere da ogni altra considerazione – riferite ad un arco temporale diverso da quello preso in considerazione dalla normativa di settore;
altrettanto è a dirsi per quanto riguarda le buste paga (tutte del 2015) prodotte in giudizio.

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza, tenuto conto di quanto già disposto in sede cautelare.

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