TAR Perugia, sez. I, sentenza 2016-05-12, n. 201600439
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N. 00439/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2015, proposto da:
N M e L C, rappresentati e difesi dall'avv. L C, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, Via Baglioni, 3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Perugia n.1610 del 9.9.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il Cons. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore degli odierni istanti :
- la somma di € 1.500,00 in favore del sig. Marinelli, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;
- le spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. - Il decreto è passato in giudicato;l'Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.
Nel corso della camera di consiglio del 6 aprile 2016 il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto pagamento delle sole spese legali, concentrandosi dunque la materia del contendere sulla sorte e gli interessi dovuti alla parte.
3. - Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994, ovvero art. 14 del d.l. n. 669 del 1996), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni (cfr. in termini T.A.R. Umbria, 4 ottobre 2012, n. 405);
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
4. - Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
5. - Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d'ora commissario ad acta un dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuato dal Ministro in conformità di quanto disposto dall’art.