TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500010
Data del deposito : 9 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00376/2009 REG.RIC.

N. 00010/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00376/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2009, proposto da:
G G e E M, rappresentati e difesi dagli avv. M D, B S, con domicilio eletto presso l’Avv. M D, in Ancona, Via Matteotti, 99;;

contro

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune, in Ancona, piazza

XXIV

Maggio, 1;

nei confronti di

C P, rappresentato e difeso dall'avv. V L A, con domicilio eletto presso Avv. V L A, in Ancona, piazza Stamira, 10;

per l'annullamento

del permesso in sanatoria relativo a istallazione di canna fumaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ancona e di C P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti, nella spiegata qualità di proprietari di un appartamento sito al piano secondo di un edificio ricadente alla via Scrima n. 4 in Ancona, impugnano il permesso di costruire in sanatoria che il Comune ha rilasciato in favore del controinteressato (il quale è proprietario dei locali siti al piano terra dello stesso edificio, in cui è operante una pizzeria. Per inciso il sig. P è anche proprietario dell’appartamento sito al primo piano dell’immobile). Il titolo in sanatoria riguarda i seguenti interventi, eseguiti in assenza di preventiva denuncia di inizio attività:

- chiusura di una tettoia preesistente con una parete in muratura e realizzazione di una nuova apertura;

- installazione di un condotto di esalazione dei fumi provenienti dai forni della pizzeria.

L’interesse dei ricorrenti ad impugnare il titolo in epigrafe discende dal fatto che gli stessi si ritengono gravemente danneggiati dalle emissioni odorigene provenienti dal locale pizzeria, che vengono convogliate nel loro appartamento proprio dall’esalatore installato dal controinteressato. Come risulta dagli atti del giudizio, fra le parti private sono ancora pendenti cause in sede civile (vedasi, ad esempio, le sentenze depositate dai ricorrenti in data 3/11/2014).



2. Questi i motivi di ricorso:

- violazione e falsa applicazione della normativa generale in materia di sanatoria edilizia. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia, irrazionalità manifesta. Difetto di istruttoria. Carenza assoluta di motivazione.



3. Si sono costituiti il Comune di Ancona e il controinteressato sig. P, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2014 la causa è passata in decisione.



4. Il ricorso va respinto nel merito.

In effetti, fermo ed impregiudicato quanto deciso dal giudice civile all’esito delle varie iniziative giudiziarie promosse dal sig. G (vedasi, ad esempio, le sentenze depositate da parte ricorrente in data 3/11/2014), nella presente sede giurisdizionale si deve discutere solo dei profili edilizi e igienico-sanitari inerenti il titolo impugnato. I profili igienico-sanitari, però, nella specie non presentano rilievo autonomo, atteso che:

- il controinteressato sig. P ha infatti chiesto ed ottenuto dal Comune un titolo edilizio in sanatoria ed è questo il provvedimento che il sig. G e la sig.ra M hanno impugnato davanti al TAR;

- ne consegue l’irrilevanza, da un punto di vista generale, dei profili afferenti le emissioni odorigene prodotte dalla cottura degli alimenti.

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