TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2018-01-25, n. 201800023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/01/2018
N. 00023/2018 REG.PROV.PRES.
N. 00110/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2005, proposto da:
Callà Francesco Placido, rappresentato e difeso dall'avvocato S Q, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Reggio Calabria, alla Via Giuseppe de Nava n. 134;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale, in Reggio Calabria, alla Via Demetrio Tripepi N. 92;
per ottenere il pagamento
della somma di € 13.779,52, a titolo di emolumenti dovuti per il servizio pre ruolo prestato fino alla data del 16 giugno 1986, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 16 giugno 1986 fino a quella di effettivo soddisfo, oltre spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio da distrarsi in favore dell’Avv. S Q dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso per ingiunzione depositato, con i relativi allegati, il 18 febbraio 2005;
Visto il decreto ingiuntivo n. 20 del 21 febbraio 2005;
Considerato che il ricorso per ingiunzione risulta depositato, nell’interesse di Francesco Placido Callà, il giorno 18 febbraio 2005 e l’atto di opposizione a d. i., notificato il 30 marzo 2005 nell’interesse della Regione Calabria, è stato depositato il 6 aprile 2005;
Visto l’art. 1 comma 1, dell’Allegato 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, recante norme transitorie per la definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del c.p.a. ed applicabile nella fattispecie ratione temporis , in base al quale “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del Presidente”;
Rilevato che, nella specie, l’istanza di cui sopra non è stata presentata, per cui deve essere dichiarata la perenzione del ricorso in epigrafe;
Considerato che, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., con il provvedimento che dichiara l’estinzione del processo, il decreto ingiuntivo, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva;
Ritenuto che, nella fattispecie, il presente decreto determinerà la definitiva estinzione del processo alla scadenza del termine di cui all’art. 1 comma 2, dell’Allegato 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, entro il quale il ricorrente ha facoltà di depositare un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, evidenziandosi che, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’Amministrazione opponente assume la veste processuale di ricorrente;
Dato atto che, in difetto di tempestiva dichiarazione di interesse alla trattazione della causa, il decreto n. 20 del 21.02.2005 acquisterà efficacia esecutiva.