TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-12-16, n. 201302835

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-12-16, n. 201302835
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201302835
Data del deposito : 16 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00705/2009 REG.RIC.

N. 02835/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2009, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Como, via Dante n.20;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

dell'atto di dispensa dal servizio permanente, per scarso rendimento, Prot. Nr. M D/GMIL/II/7/3/57/CC/0611131 datato 24.12.2008 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare di Roma, notificato alle ore 15,30 del 24.12.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il provvedimento di dispensa dal servizio per i seguenti motivi.

I. Incompetenza. Si deduce che, trattandosi di ammissione o meno al servizio permanente

dei carabinieri, la competenza è del Comandante Generale dell'Arma e non del Ministero.

2.Violazione del procedimento. La proposta non sarebbe stata rivolta al Comandante Generale

dell'Arma e non risulta essere stato emesso il parere obbligatorio della speciale Commissione di avanzamento integrata.

3.Carenza dei presupposti, difetti di motivazione, di istruttoria e contraddittorio. Si contesta la sussistenza delle gravi reiterate mancanze disciplinari e delle consegne di rigore, rilevandosi che non è sufficiente ai fini di giustificare il grave provvedimento impugnato, la mera affermazione

delle scadenti prestazioni che avrebbero caratterizzato i suoi ultimi anni di servizio; si lamenta, infine, che le mancanze di lieve

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