TAR Venezia, sez. II, sentenza 2014-04-29, n. 201400557
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N. 00557/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02335/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2335 del 1999, proposto da:
R G, rappresentato e difeso dagli avv. F S G, D S, con domicilio eletto presso F S G in Venezia, Dorsoduro, 3593;
contro
Comune di Sedico - (Bl);
per l'annullamento
del provvedimento comunale 20/7/1999 n. 9954 di acquisizione opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 77/96 del 26.7.1996 il Comune di Sedico ingiungeva al ricorrente, R G, di demolire, entro il termine di 90 giorni, una serie di opere eseguite in assenza di concessione edilizia in località Roe Alte, via San Simon, al Fg. 34 mappale 208, così come individuate con i numeri da 1 a 4 nella medesima ordinanza.
Parte delle suddette opere abusive venivano spontaneamente demolite dal ricorrente, così come attestato dallo stesso verbale dell’Ufficio di Polizia Municipale del 14.11.1996 (opere n. 2-3-4, quest’ultima limitatamente alla struttura in ferro con copertura in lamiera): per le restanti opere (n. 1 e per la parte in muratura della n. 4) il ricorrente presentava istanza di sanatoria, evidenziando l’epoca di costruzione delle medesime, risalendo la prima al 1964 e la seconda al 1953.
Seguiva una serie di richieste interlocutorie, peraltro senza esito, da parte dell’amministrazione al fine di accertare la proprietà dell’area di sedime delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria.
Quindi, dopo aver accertato che la restante parte delle opere abusive, oggetto dell’istanza di sanatoria, non erano state a loro volta demolite in ottemperanza all’ordinanza in precedenza assunta, l’amministrazione disponeva, con provvedimento n. 9954 del 20.7.1999, l’acquisizione gratuita delle opere suddette al patrimonio comunale con le relative aree di sedime e di pertinenza.
Avverso il provvedimento così assunto dall’amministrazione comunale insorgeva il ricorrente con il gravame in oggetto, lamentando i seguenti vizi di illegittimità:
Eccesso di potere per difetto assoluto di preliminare pronuncia sull’istanza di sanatoria;
Violazione dell’art. 6 lett. b) L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto ed incongruità dell’istruttoria ;
Violazione dell’art.11 delle preleggi, inesistenza dell’abuso edilizio.
Il provvedimento di acquisizione delle opere al patrimonio comunale è stato illegittimamente disposto, nonostante la presentazione della domanda di sanatoria e la mancata conclusione del relativo procedimento, essendo stata data esecuzione all’originaria ordinanza di demolizione.
Inoltre, la stessa istruttoria non risulta completa, non avendo l’amministrazione accertato l’epoca di realizzazione delle opere, asseritamente abusive, in quanto risalenti in realtà ad un’epoca nella quale non era richiesto il titolo edilizio.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 9 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Assume rilevanza, del tutto assorbente le ulteriori censure dedotte, il primo motivo di ricorso, con il quale parte istante ha denunciato la mancata preliminare definizione dell’istanza di sanatoria, presentata dal ricorrente per la parte delle opere oggetto dell’originaria ordinanza di demolizione non spontaneamente demolite.
Invero, come da costante insegnamento, la presentazione della domanda di sanatoria, quale esercizio della facoltà di regolarizzare la posizione dell’autore delle opere abusive, impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’amministrazione, almeno sino a quando questa non si sia determinata, espressamente o per silentium, in senso negativo sulla suddetta istanza.
Infatti, la presentazione della domanda di sanatoria comporta un riesame dell’abusività delle opere e quindi la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, espresso o tacito, che vale a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio originario.
Di conseguenza, l’amministrazione dovrà assumere una nuova determinazione circa l’abusività delle opere che, se formulata (anche tacitamente) in termini negativi, dovrà necessariamente essere seguita da una nuova ordinanza di demolizione delle opere non sanate e solo in caso di persistente inottemperanza potrà conseguentemente essere disposta l’acquisizione gratuita delle stesse al patrimonio comunale con le relative aree di sedime e pertinenziali.
Ciò non si è verificato nel caso in esame, atteso che il Comune non si è pronunciato espressamente sull’istanza di sanatoria, respingendo l’istanza (identico risultato si ottiene dal silenzio manifestato sull’istanza), omettendo quindi di assumere una nuova ordinanza di demolizione, cui avrebbe potuto fare seguito, in caso di persistente inosservanza, il provvedimento di acquisizione gratuita qui censurato.
Per detti motivi, quindi, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono esser compensate.