TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-04-20, n. 201600479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-04-20, n. 201600479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600479
Data del deposito : 20 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00896/2014 REG.RIC.

N. 00479/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00896/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2014, proposto da:
Z Z, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Sbarra in Bari, Via Egnatia, 15;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia - S.U.I., Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. P-FG/L/N/2012/105842 del 29.5.2014 con cui il Dirigente del S.U.I. di Foggia, ritenendo di non poter dare seguito alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata in sede di convocazione dal ricorrente per mancato pagamento delle somme di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs 109/2012, ha rigettato anche con riferimento alla posizione del lavoratore la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare prodotta dal Sig. C. F.;

- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato, ivi comprese le Circolari ed i Pareri del Ministero dell'Interno, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia - S.U.I. e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori avv. M M e avv. dello Stato Ines Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nell’ottobre 2012, l’allora datore di lavoro dell’odierno ricorrente, cittadino straniero, inoltrava apposita domanda di emersione dal lavoro irregolare in favore di quest’ultimo, versando il prescritto contributo forfettario di 1000,00 euro.

L’istanza tuttavia non veniva accolta a causa del parere negativo espresso nei confronti del datore di lavoro stesso per carenza del requisito reddituale (giusta Decreto SUI Foggia, prot. n. 105842 del 15.1.2014), come segnalato al ricorrente con preavviso di diniego ex art. 10bis, l. n. 241/90, in data 30.7.2013.

Con successiva nota del 28.1.2014, la parte per il tramite del proprio difensore, presentava istanza di accesso agli atti evidenziando, in quella sede, l’intervenuta interruzione del rapporto di lavoro.

In detta occasione veniva altresì ritirata copia della convocazione dello straniero ai sensi dell’art.5, comma 11-bis, D. Lgs. n. 109/2012, inoltrata in precedenza, ma ritornata all’ufficio mittente essendosi il destinatario frattanto trasferito.

In tale circostanza, l’ufficio comunicava al cittadino straniero di non poter dar luogo al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 5, comma 11-bis per aver riscontrato il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

Il ricorrente veniva reso ulteriormente edotto dei motivi ostativi suddetti con formale comunicazione ex 10bis, inoltrata via raccomandata presso lo studio del difensore.

Non essendo pervenute osservazioni in merito, il SUI adottava infine il decreto qui impugnato, comunicato alla parte presso il procuratore in data 31.5.2014.

Col presente gravame, il ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento del diniego, previa sospensione dell’efficacia al fine di un riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione, ritenendolo viziato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge con riferimento ai commi 11-ter e 11-quater dell’art.5, D. lgs. 109/2012, ed eccesso di potere per motivazione incongrua e travisamento dei fatti, censurando altresì l’inefficacia del comma 5-bis, nella parte in cui subordina l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro al pagamento delle somme di cui all’art.5, comma 5, per contrasto con la Direttiva 2009/52/CE, nonché l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt.1, 2, 3 e 4 Cost.

Per resistere al gravame si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

Alla camera di consiglio del 3.9.2014, per la quale entrambe le parti hanno prodotto memorie, la Sezione Unica di questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che, nella specie, non risultasse il momento esatto in cui si fosse verificato il presupposto per l’applicazione del comma 11ter – come richiesto dalla parte, n.d.e. – consistente nell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro prima della definizione della dichiarazione di emersione (Ord. n. 467/2014).

In sede di appello cautelare, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello “ritenuto:

-che a - seguito di una prima delibazione peculiare alla presente fase di giudizio cautelare- la pronunzia reiettiva della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in presenza del mancato perfezionamento del procedimento di emersione della posizione lavorativa, appare ricondursi ad una causa preclusiva non riconducibile al quadro normativo di riferimento, che si caratterizza per specialità;

- che - nella more delle definizione della controversia nel merito - sussistono gli estremi di danno grave ed irreparabile per le misure espulsive che seguono al mancato rilascio del titolo di soggiorno, ancorché caratterizzato dalla temporaneità ” (Ord. n. 4979/2014).

Alla pubblica udienza dell’8.3.2016, fissata su rinvio al fine di consentire al difensore di parte ricorrente il deposito della documentazione a comprova dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, esaminata la documentazione da ultimo depositata (17.2.2016), deve rilevare che in seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare, giusta ordinanza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione ha permesso al ricorrente la presentazione di una nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, istanza che l’Amministrazione ha autonomamente valutato e ritenuto nella specie di accogliere, essendo di fatto poi avvenuto, in favore dello stesso, l’effettivo rilascio del permesso da parte della Questura di Foggia.

La pretesa della parte quindi, diretta all’ottenimento del permesso suddetto, risulta in tal modo pienamente soddisfatta, determinandosi così la cessazione della materia del contendere.

In considerazione dell’esito della vicenda e della natura degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per compensare tra la parti le spese di lite, che, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidate con separato decreto ai sensi dell’art.82 TU Spese Giustizia.

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