TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-11-30, n. 201200443
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N. 00443/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2003, proposto da:
H3g Spa, rappresentata e difesa dagli avv. A T, G B, J R, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, Galleria Protti 1;
contro
Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Sbisa', G M, R Fni, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via Donota 3;
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
per l'annullamento
-del provvedimento P.G. n. 141974 cod. SU/75.2001.UD in data 27 gennaio 2003 con il quale lo Sportello Unico Intercomunale dell'Area Udinese ha comunicato la sospensione di ogni determinazione sull'istanza di concessione edilizia presentata da H3G spa per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare UMTS in viale Verona n. 26 (denominata Cussignacco sud);
-del provvedimento P.G. n. 141974 cod. CE/81.1.2002 dd. 7 gennaio 2003 con il quale il Dipartimento Sviluppo territoriale e Qualità ambientale del Comune di Udine ha sospeso la domanda presentata da H3G spa per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare UMTS in viale Verona n. 26 (denominata Cussignacco sud);
-del parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 19 dicembre 2002;
-della deliberazione del Consiglio Comunale di Udine n. 88 dd. 27 giugno 2002, con la quale è stata adottata la Variante n. 126 al P.R.G.;
-dell'art. 80 bis del P.R.G. introdotto dall'adozione della suddetta Variante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato il 31 ottobre 2012 parte ricorrente ha dichiarato non avere più alcun interesse alla coltivazione del ricorso, non resta a questo Collegio che dichiararlo improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 35 e 84 del Codice del processo amministrativo - Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Le spese di giudizio si possono compensare.