TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2010-01-14, n. 201000036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2010-01-14, n. 201000036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000036
Data del deposito : 14 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01074/2009 REG.RIC.

N. 00036/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01074/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2009, proposto da:
V S, rappresentata e difesa dall'avv. A S, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Tansella, in Ancona, corso Garibaldi, 16;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso l’avv. P C, in Ancona, via Giannelli, 36;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Dirigente della P.F. Organizzazione ed Amministrazione del Personale n. 585/OGP_2 del 16.11.2009, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla selezione, per titoli ed esami per la progressione verticale a complessivi n. 2 posti di categoria “D”, profilo professionale D/1.3 “Funzionario Tecnico” nell’ambito delle strutture della Giunta, pubblicato con decreto del Dirigente P.F. Organizzazione ed Amministrazione del Personale n. 439/OGP_02 del 14.9.2009;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale, comunque connesso e/o collegato, ivi compreso, in particolare e per quanto occorra, l’art. 3 del bando di gara, di cui all’allegato 5 del decreto del Dirigente P.F. Organizzazione ed Amministrazione del Personale n. 439/OGP_02 del 14.9.2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il decreto cautelare n. 709/2009;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- la domanda cautelare va accolta in relazione al periculum in mora ed ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alla selezione per cui è causa (con conseguente conferma del decreto cautelare n. 709/2009).

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