TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-06-27, n. 202413044
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2024
N. 13044/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12932/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12932 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 13 settembre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 13.09.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
2) del decreto di esclusione del 21.09.2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il ricorrente (All. 2 Decreto di esclusione).
3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (All. 3);
4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni (All. 4);
5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria (All. 5);
6) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
7) del verbale n. 68 del 13 settembre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa (All. 6);
8) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 13.09.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F. (All. 7);
9) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni (All. 8);
11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche;
12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità);
13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 9);
14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;
15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche;
16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 10);
17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (All. 11);
18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;
20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando