TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2016-09-14, n. 201604310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2016-09-14, n. 201604310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604310
Data del deposito : 14 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2016

N. 04310/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03428/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2012, proposto da L M G P, rappresentato e difeso dall'avvocato A S (C.F. SLVNTN81B07F839C), con domicilio eletto presso Alessandro Lipani in Napoli, Via Ponte di Tappia,47,

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Municipale in piazza Municipio, Napoli,

per l'annullamento

-) della Disposizione Dirigenziale n. 280 del 3.5.2012, successivamente comunicata, con la quale il Dirigente p.t. del Servizio della Direzione Comunale VI del Comune di Napoli ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di alcune opere che si assumono abusive;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il verbale di sopralluogo redatto dagli agenti della polizia municipale dell'U.O.S.A.E. n. 76767/PG/2011/417214/PG/2011/ED del 2.7.2011, e le risultanze dell'istruttoria tecnica completata il 20.3.2012, atti questi menzionati nel provvedimento impugnato sub a) e mai conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso debitamente notificato il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale è stata ordinata la demolizione di una tettoia in legno, di 130 mq, costruita sul terrazzo di copertura dell’immobile sito in Napoli, alla via Salve D'Esposito, 41 (già II° Trav. Alderisi n. 126/A), identificato in catasto al Foglio 19, p.11a 771, sub 4, la cui nuda proprietà appartiene al figlio minore Francesco Maria Salvatore Procentese.

Il terrazzo sul quale è stata edificata la tettoia è in comproprietà col proprietario dell’appartamento vicino.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

-Violazione dell’art. 31 TUED, in quanto il ricorso non è stato notificato né al nudo proprietario dell’appartamento (il minore F M P) né al comproprietario del terrazzo, che pure era firmatario di una SCIA edilizia, presentata il 29 ottobre 2010, per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria congiuntamente al Sig. V M comproprietario dell'altra porzione di terrazzo indiviso su cui insiste la tettoia in legno oggetto della sanzione demolitoria/ripristinatoria.

- Violazione dell’art. 7 della l. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

- Violazione art. 36 TUED in quanto il ricorrente si accinge a presentare istanza di accertamento di conformità.

- Violazione art. 3 l. 241/90, travisamento dei presupposti, in quanto il Comune si sarebbe limitato ad una descrizione assolutamente sommaria del manufatto, senza chiarire l'iter logico che ha condotto il Dirigente ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, anziché irrogare una sanzione pecuniaria.

- Violazione dell'art. 2 della Legge Regionale Campania n. 19/2001;
violazione della Legge Regionale Campania n. 16/2004 e delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Napoli, in quanto la tettoia non comporta aumento di carico urbanistico, rispetta gli standard del Comune di Napoli e costituisce manufatto pertinenziale.

Infine si contesta la decisione di acquisizione al patrimonio comunale.

2. Il Comune si è costituito confutando specificamente le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. All’udienza pubblica del 22 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso va respinto.

Il primo motivo è privo di pregio, in quanto, per giurisprudenza costante, in sede di emanazione di un ordine di demolizione l'Amministrazione deve notificare il provvedimento al proprietario del bene quale risultante dai registri catastali, sicché la mancata notifica all'usufruttuario non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, ferma rimanendo la possibilità per l'usufruttuario di impugnare autonomamente il provvedimento, di cui sia venuto a conoscenza, qualora ne ricorrano i presupposti (ex plurimis, T.A.R. Piemonte, sez. II 16 aprile 2015 n. 607;
T.A.R. Bari, sez. III, 04 febbraio 2014 n. 158).

Si veda sul punto anche T.A.R. Napoli, sez. VI 13 luglio 2011 n. 3775, secondo cui l'Amministrazione, in sede di emanazione di un ordine di demolizione, deve notificare il provvedimento al proprietario del bene quale risultante dai registri catastali e ciò perché, da un lato, si suppone, su prova contraria, che il proprietario sia quanto meno corresponsabile dell'abuso e che, comunque, conservi con il bene una relazione tale da consentirgli di rimediare a eventuali abusi perpetrati sul proprio terreno e dall'altro, poiché, l'Amministrazione non ha l'onere di effettuare complessi accertamenti dei rapporti interprivati che abbiano eventualmente inciso sulla disponibilità del bene. In tal senso, la mancata notifica all'usufruttuario non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, ferma rimanendo la possibilità per l'usufruttuario di impugnare autonomamente il provvedimento, di cui sia venuto a conoscenza, qualora ne ricorrano i presupposti.

Stesso discorso per la mancata notifica al comproprietario, in quanto “se è pur vero che la mancata notificazione al comproprietario non inficia di per sé la legittimità della disposta misura repressiva-ripristinatoria (demolizione), semmai incidendo sulla relativa conoscenza, ciò non può comportare conseguenze irreversibili per il comproprietario pretermesso. Costui, pertanto, può autonomamente gravare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza di tale provvedimento e mantiene appieno tutelata la propria posizione, giacché l'acquisizione gratuita della parte dell'immobile di sua contitolarità non potrebbe verificarsi non essendogli stata notificata la previa ingiunzione di demolizione.” (così, T.A.R. Palermo, sez. II, 04 dicembre 2015 n. 3198).

5. Parimenti infondata è la seconda censura.

Per giurisprudenza costante, ai fini dell'adozione di misure repressive di abusi edilizi, l'amministrazione non è tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, posto che si tratta di attività amministrativa vincolata (giurisprudenza costante, vedi ex plurimis T.A.R. Napoli, sez. VI, 12 maggio 2016 n. 2433;
sez. IV, 09 maggio 2016 n. 2338).

Peraltro, il ricorrente era a conoscenza dell'avvio del procedimento, posto che i sopralluoghi sono intervenuti in sua presenza, tanto da essere stato nominato custode giudiziario delle opere, poste sotto sequestro perché abusive.

6. Con la terza e la quarta doglianza, il ricorrente lamenta una presunta violazione degli artt. 36 e37 del D.P.R 380/2001.

Il riferimento è alla SCIA per manutenzione straordinaria depositata il 29 dicembre 2010 per il cambio d'uso del lastrico solare in terrazzo praticabile ed il frazionamento dello stesso in due

distinte proprietà, essendo esso indiviso tra i reali proprietari, il Sig. V M e il minore F M P.

La tettoia di cui alla SCIA avrebbe dovuto consistere in manufatto di mq. 46,42, di estensione inferiore a quella ammessa dal Regolamento Edilizio (art. 3, comma 1) che consente di coprire fino ad un massimo del 30% della superficie scoperta disponibile.

Tuttavia, dal sopralluogo effettuato la tettoia risultava estesa 130 mq, coprendo la quasi totalità della superficie scoperta del terrazzo, arrecando una visibile alterazione dell'edificio, con modifica della sagoma, e configurando in tal modo un intervento di significativa trasformazione dell’area.

Per tale motivo, a fronte di tale difformità, in data 20 settembre 2011, con provvedimento prot. n.582281 del Servizio Gestione del Territorio della 3^ Municipalità, in atti, la SCIA è stata dichiarata decaduta.

Sul punto, in giurisprudenza è stato ribadito in più occasioni che necessita del permesso di costruire la realizzazione di un'opera edilizia autonoma che, comportando un mutamento nell'assetto dei luoghi e una trasformazione del territorio, risulta priva del carattere pertinenziale. Gli elementi che caratterizzano le pertinenze sono, da un lato, l'esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio;
dall'altro, l'esistenza di un collegamento funzionale tra tali opere e la cosa principale, con la conseguente incapacità per le medesime di essere utilizzate separatamente ed autonomamente. Pertanto un'opera può definirsi accessoria rispetto a un'altra, da considerarsi principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme. (così Cons. St., sez. IV 04 gennaio 2016 n. 19).

Pertanto, la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, comportando trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e, TUED), si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, con ogni connessa conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici, di titolo necessario per la sua realizzazione (permesso di costruire), nonché di rispetto delle distanze tra costruzioni (ex plurimis, T.A.R. Napoli, sez. VIII, 17 agosto 2015 n. 4251).

7. Parimenti infondata è la censura basata sull'avvenuta presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR. 380/2001, tenuto conto che non risulta effettuato alcun deposito in tal senso, e comunque la circostanza è stata smentita dagli uffici comunali.

8. In ordine al presunto difetto di motivazione, la censura va respinta in ossequio alla costante e pacifica giurisprudenza che esclude l’obbligo di motivazione dettagliata per gli ordini di demolizione basati sul rilievo dell’esistenza di abusi edilizi, posto che la ragione del provvedimento è in re ipsa (ex plurimis, da ultimo T.A.R. Lazio, sez. I, 13 giugno 2016 n. 6732).

9. In ordine alla censura relativa al carico urbanistico “relativo” indotto dalla tettoia, va ribadito quanto detto sul fatto che, per giurisprudenza costante, la realizzazione di una tettoia di rilevanti dimensioni implica "nuova costruzione", tale da necessitare del previo rilascio del pertinente titolo abilitativo (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 17 agosto 2015 n. 4251).

Anche l'accenno alla pretesa natura pertinenziale dell'abuso è erroneo, in quanto il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire,

10. Quanto alle censure finali sull’effetto acquisitivo futuro sul bene, trattasi di censura inammissibile per assoluta carenza di interesse, essendo volta a contrastare un effetto che, oltre ad essere soltanto potenziale, è destinato ad incidere sulla sfera giuridica di soggetti diversi dal ricorrente.

11. In conclusione il ricorso va respinto, con spese a carico del soccombente liquidate in dispositivo.

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